Cassazione Civile, Ordinanza n. 10959/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia traeva origine dal rigetto, in primo grado, della domanda di pagamento dei ratei della pensione di reversibilità per il periodo 1997-2005 proposta nei confronti dell'ente previdenziale. In appello, il giudizio è stato dichiarato estinto dalla Corte territoriale perché il processo, interrotto per la sospensione a tempo indeterminato della procuratrice dell'appellante, non era stato riassunto nel termine semestrale decorrente dalla cessazione della sospensione. La ricorrente per cassazione ha dedotto violazione degli artt. 102, 301, 302, 303 e 305 c.p.c., dell'art. 2697 c.c., degli artt. 43 e 44 r.d.l. n. 1578/1933, dell'art. 60 L. n. 247/2012, oltre a vizio di motivazione, sostenendo che il termine per la riassunzione dovesse decorrere dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo da parte della parte rappresentata dal difensore sospeso; che nel caso concreto vi fosse una sospensione cautelare sine die, disciplinata da una normativa non più vigente; e che la originaria procuratrice, peraltro asseritamente revocata, non avesse alcun obbligo di riassumere il processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure e, per quanto riguarda il profilo di violazione di legge, ha confermato il principio secondo cui, nell'ipotesi di interruzione del processo per sospensione del difensore dall'esercizio della professione, la riassunzione deve essere effettuata dal procuratore, già costituito, entro il termine di decadenza che decorre dalla cessazione della sospensione, senza necessità di nuova procura o nuova costituzione in giudizio. Ha inoltre escluso che fosse decisivo il richiamo alla conoscenza legale dell'ordinanza di interruzione, trattandosi di atto meramente dichiarativo, e ha giudicato inammissibili o comunque non decisive le doglianze sul preteso omesso esame di fatti, rilevando che la Corte d'appello aveva già escluso una rituale revoca del mandato e aveva accertato la cessazione della sospensione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per dedurre la violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È la norma processuale invocata per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte richiama il necessario rispetto dei canoni di specificità e decisività del fatto.
artt. 102, 301, 302, 303 e 305 c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell'interruzione e della riassunzione del processo.
Richiamato dalla ricorrente, ma non valorizzato come decisivo nella soluzione della controversia.
artt. 43 e 44 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36
Richiamati dalla ricorrente con riferimento alla sospensione del difensore dall'esercizio della professione.
art. 60 L. 31 dicembre 2012, n. 247
Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla disciplina dell'ordinamento forense.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel caso di interruzione del processo determinata dalla sospensione del difensore dall'esercizio della professione, il termine per la riassunzione decorre dalla cessazione della sospensione e grava sul procuratore già costituito l'onere di riattivare il giudizio, senza necessità di nuova procura o di nuova costituzione.
- L'ordinanza che dichiara l'interruzione del processo per sospensione del difensore ha natura meramente dichiarativa; non è richiesta la conoscenza legale di tale ordinanza da parte del procuratore né, in questo contesto, la conoscenza legale dell'evento interruttivo da parte della parte assistita.
- Per censurare utilmente in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo è necessario indicare in modo specifico come il fatto sia stato introdotto nel contraddittorio e perché sia decisivo; doglianze generiche o meramente reiterative di questioni già esaminate sono inammissibili.
- Se il giudice di merito accerta in fatto l'assenza di una rituale revoca del mandato e la successiva cessazione della sospensione del difensore, tali accertamenti non possono essere superati in cassazione con censure generiche o meramente assertive.
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