Cassazione Civile, Ordinanza n. 31622/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha contestato a una società, per l'anno d'imposta 2009, maggiori imposte IRES, IRAP e IVA, sulla base dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e delle movimentazioni dei conti correnti intestati all'amministratore e alla moglie, ritenute sintomatiche di ricavi non dichiarati. La società ha impugnato l'atto, ma sia in primo grado sia in appello il ricorso è stato respinto. In cassazione la società ha denunciato, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 51 d.P.R. n. 633/1972, dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, nonché degli artt. 2727 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe illegittimamente valorizzato movimentazioni bancarie di conti intestati ad altri soggetti senza che l'Ufficio avesse provato la riconducibilità sostanziale di quei conti alla società e senza che risultassero i presupposti delle presunzioni gravi, precise e concordanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo principale e, per la parte relativa ai conti intestati a terzi, inammissibile per difetto di specificità. Ha confermato la legittimità dell'accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie di soggetti legati da rapporto familiare e/o di collaborazione con la società, ribadendo che tali elementi possono fondare la pretesa fiscale e spostare sul contribuente l'onere della prova contraria. Ha inoltre richiamato il principio per cui l'Ufficio può utilizzare indagini su conti formalmente intestati a terzi, quando vi siano elementi indiziari che li colleghino al reddito del contribuente, e ha osservato che la censura sulla società terza non era adeguatamente supportata dalla riproduzione dell'avviso di accertamento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene invocato come vizio di violazione di legge per censurare la sentenza di merito, ma la Corte ritiene infondata la doglianza.
art. 32, commi 1, 2, 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973
Consente all'Ufficio di acquisire dati e documenti bancari e di utilizzare indagini su conti correnti anche intestati a terzi, quando vi siano elementi che li colleghino al reddito del contribuente.
art. 51, ultimo comma, d.P.R. n. 633/1972
È richiamato insieme all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 quale base normativa per le indagini bancarie ai fini IVA.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
È richiamato per l'accertamento induttivo fondato su presunzioni relative alla ricostruzione del reddito d'impresa non dichiarato.
È richiamato in tema di presunzioni semplici, ma la Corte esclude che la censura colga un uso scorretto delle regole presuntive.
È richiamato per contestare l'onere della prova, ma la Corte ribadisce che, una volta emersi indizi sufficienti, spetta al contribuente fornire la prova contraria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di accertamento fiscale, le movimentazioni bancarie su conti intestati all'amministratore, a familiari o a soggetti comunque legati da rapporti stretti con la società possono essere utilizzate come elementi presuntivi del maggior reddito d'impresa non dichiarato, quando il contesto fattuale ne giustifichi la riferibilità all'attività sociale.
- La prova contraria grava sul contribuente: una volta che l'Ufficio abbia fondato l'accertamento su indizi bancari seri e coerenti, spetta al contribuente dimostrare che le operazioni non sono riferibili al proprio reddito o che trovano giustificazione in attività economiche autonome degli intestatari dei conti.
- L'indagine bancaria può riguardare anche conti formalmente intestati a terzi se esistono elementi indiziari che li rendono connessi al reddito del contribuente; non vi è ostacolo derivante dal divieto di doppia presunzione quando il ragionamento dell'Ufficio si fonda anche su una presunzione legale e non soltanto su presunzioni semplici.
- In sede di legittimità, la censura è inammissibile se non è specificamente autosufficiente rispetto agli atti richiamati e non consente di verificare il contenuto dell'avviso di accertamento o il concreto fondamento della ripresa fiscale.
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