Cassazione Penale, Sentenza n. 26804/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che aveva confermato la condanna per lavori edilizi eseguiti in assenza di titolo abilitativo, autorizzazione per vincolo sismico e denuncia al Genio Civile: demolizione di un fabbricato preesistente e realizzazione in adiacenza di un nuovo immobile e muri di contenimento in muratura e cemento, senza direzione tecnica e senza progetto esecutivo (fatto contestato in Enna il 23/01/2018). La difesa sosteneva che gli interventi fossero mera ristrutturazione o varianti su una precedente concessione in sanatoria (richiamando l'art. 37 e l'art. 22, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001), senza aumento di volumetria o modifica di sagoma, e che non potessero essere sanzionati alla luce di titoli precedentemente rilasciati; inoltre contestava la determinazione della pena.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 22, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 (applicabile alle varianti presentate nell'ambito di permessi di costruire ancora efficaci) non fosse applicabile al caso di opere ultimate sulla base di precedenti titoli esauriti. Ha condiviso la valutazione che l'area fosse stata successivamente vincolata ("verde di rispetto" e altri vincoli, compreso quello sismico), che le opere comprendessero movimenti di terra e muri di contenimento (manufatti che trasformano permanentemente il suolo) e che fossero state realizzate in cemento in violazione delle norme tecniche sismiche e senza direzione tecnica. Ha quindi ritenuto corretta la qualificazione come nuova costruzione/transformazione soggetta a titolo abilitativo, confermando la condanna (pena di due mesi di arresto e ammenda di €6.000,00) e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, codice penale
Norma penale citata quale riferimento alle circostanze del fatto e/o alla cumulo di pene: utilizzata nel capo d'imputazione originario.
art. 44, lettera b), d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia)
Richiamata nella imputazione per individuare il tipo di intervento edilizio relativo alla fattispecie contestata.
Norma richiamata in relazione alle conseguenze penali e amministrative per opere abusive.
Richiamata nella doglianza e nella motivazione circa la regolarità urbanistica/edilizia.
art. 95, d.P.R. n. 380/2001 (in relazione agli artt. 93 e 94)
Collegata ai profili sanzionatori e procedurali relativi alle violazioni edilizie.
1. "Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio; b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c." 2. "Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell'agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori."
La Corte interpreta il comma 2 come applicabile solo alle varianti presentate nell'ambito di permessi di costruire ancora vigenti/ancora nel corso di esecuzione dei lavori; non è applicabile ad opere ultimate al cui titolo si sia già esaurito l'effetto.
Riferito dalla difesa come norma che, se applicabile, avrebbe consentito la qualificazione dell'intervento come ristrutturazione/SCIA; la Corte però ha escluso la sua applicabilità alla fattispecie per le ragioni connesse all'art. 22 e alla conformità agli strumenti urbanistici.
Richiamato in relazione alla necessità di conformità agli strumenti urbanistici per poter utilizzare SCIA/semplificazioni.
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001
Definizione di "nuova costruzione" come trasformazione permanente del suolo, richiamata per qualificare gli interventi cui sono assimilabili gli scavi e i muri di contenimento.
art. 6, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001
Esclusione dall'obbligo di titolo abilitativo per movimenti di terra strettamente pertinenti all'attività agricola; usata per distinguere i casi che invece richiedono titolo.
art. 10, comma 1, lettera c), d.P.R. n. 380/2001
Richiamato marginalmente nel quadro delle tipologie di ristrutturazione escluse da alcune semplificazioni.
Norma sulla determinazione della pena: la ricorrente contestava la valutazione della Corte di merito, ma la Corte di legittimità ha ritenuto che la motivazione della pena fosse adeguata e non suscettibile di revisione sommaria.
art. 616, codice di procedura penale
Norma applicata per l'onere delle spese in caso di inammissibilità del ricorso e per l'eventuale colpa della parte ricorrente.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Riferito come norma procedurale rispetto al trattamento del ricorso ai fini del suo esame.
art. 19, legge 7 agosto 1990, n. 241
Richiamata in relazione alla disciplina della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).
Massime di principio
- Le varianti ai permessi di costruire previste dall'art. 22, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 si applicano solo se riferite a permessi ancora in corso di efficacia/di esecuzione: non possono essere invocate per lavori su opere già ultimate e il cui titolo ha esaurito i suoi effetti.
- La conformità agli strumenti urbanistici vigenti al momento della realizzazione dell'opera è requisito imprescindibile per avvalersi di strumenti semplificati (SCIA, ecc.); vincoli successivi al titolo non sanano automaticamente opere non conformi.
- Movimenti di terra, sbancamenti e muri di contenimento che trasformano in modo durevole il suolo configurano interventi assimilabili a "nuova costruzione" e richiedono titolo abilitativo; tali opere non possono essere ricondotte a semplici "manutenzioni" se incidono sul tessuto urbanistico o sulla stabilità del terreno.
- In zona sismica le opere in conglomerato cementizio e le strutture richiedono rispetto delle norme tecniche e direzione tecnica: la loro violazione può integrare profili di rilevanza penale.
- Il giudizio di legittimità non riesamina librettamente le valutazioni di fatto e di merito (motivazione della pena compresa) se la Corte di merito ha fornito adeguata motivazione conforme ai criteri di legge.
- Quando si valuta la regolarità edilizia, l'analisi deve considerare l'opera nella sua globalità: la contestuale realizzazione di elementi diversi (es. edificio + muri di contenimento) può escludere qualificazioni favorevoli come la mera ristrutturazione.
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