Cassazione Penale, Sentenza n. 26783/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza con aggravante per aver provocato un incidente in orario notturno. I motivi di ricorso erano: 1) errata confisca del veicolo, poiché di proprietà della madre della imputata; 2) estinzione del reato per prescrizione; 3) inattendibilità dell'accertamento alcolimetrico per la tempistica in cui è stato eseguito; 4) illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione; 5) mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Sono stati poi depositati motivi nuovi con successiva memoria.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la ricorrente non ha interesse a lamentare la confisca del veicolo che, per sua stessa ammissione, non è di sua proprietà; sul terzo motivo la Corte ha escluso la rilevanza in cassazione di una ricostruzione temporale meramente probabilistica contraria alle dichiarazioni di un teste (Guerra) ritenuto attendibile in merito alla tempistica dei soccorsi e dei controlli; il nesso di causalità tra stato di ebbrezza e sinistro è stato considerato plausibilmente desumibile dalla dinamica dell'incidente; la causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis è stata esclusa in quanto la condotta era potenzialmente micidiale e la natura pluriaggravata del reato esclude la particolare tenuità del fatto; la presunta prescrizione è risultata sopravvenuta dopo la sentenza della Corte d'appello e, dato che gli altri motivi sono inammissibili, la questione è irrilevante; i motivi nuovi sono anch'essi inammissibili per tardività. La ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2-bis, Codice della Strada
Per l'aggravante correlata all'ebbrezza è necessario il nesso di causalità tra stato di ebbrezza e sinistro; nella vicenda tale nesso è stato ritenuto plausibilmente desumibile dalla dinamica dell'incidente (urto contro veicolo fermo davanti a cancello), che denota scarsa lucidità alla guida.
art. 131-bis, Codice Penale
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la condotta era potenzialmente micidiale e, nonostante l'applicazione delle attenuanti generiche in termini di trattamento sanzionatorio, la natura pluriaggravata del reato non consente di ritenere il fatto particolarmente tenue.
art. 616, Codice di Procedura Penale
Norma applicata per la condanna della ricorrente al pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza della Cassazione (ex multis: Cass. Sez. IV, 2 ottobre 2019, n. 40269)
Richiamata per il principio secondo cui è necessario il nesso di causalità tra stato di ebbrezza e sinistro ai fini dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, C.d.S.; qui la Corte ha ritenuto che tale nesso risultasse dalla dinamica del sinistro.
Massime di principio
- Per impugnare la confisca di un bene occorre avere un interesse diretto: chi non è proprietario o titolare riconosciuto non può lamentare la perdita del bene in cassazione.
- Questioni fattuali basate su ricostruzioni probabilistiche (es. cronologia degli eventi, attendibilità di test basata sul tempo) sono difficilmente decidibili in sede di legittimità se contrastano con valutazioni di merito e dichiarazioni di testi ritenute attendibili.
- Il nesso di causalità tra stato di ebbrezza e incidente può essere desunto dalla dinamica del sinistro; non è sempre necessario un accertamento tecnico-formale oltre la valutazione complessiva degli elementi probatori.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non si applica quando la condotta, pur non avendo provocato conseguenze tragiche per caso, presenta potenziale pericolo grave o si inquadra in fattispecie pluriaggravate.
- La prescrizione sopravvenuta dopo la pronuncia della corte d'appello è ininfluente in cassazione se il ricorso è dichiarato inammissibile e non sussiste un valido rapporto processuale con la Corte di legittimità al momento della pronuncia.
- Motivi nuovi depositati oltre i termini o aggiunti successivamente sono inammissibili in cassazione se il ricorso originario è stato dichiarato inammissibile, salvo che il ricorso principale non fosse almeno in parte esaminabile.
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