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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26782/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) censura sulla qualificazione del fatto come "scarico" ai sensi dell'art. 137 d.lgs. n. 152/2006 (capo D), sostenendo che l'impianto era a circuito chiuso e non vi fu immissione in recettori previsti dalla legge; 2) censura sul reato di discarica abusiva (art. 256 d.lgs. n.152/2006, capo E), deducendo la modesta estensione e consistenza dei rifiuti e l'eventuale responsabilità dovuta a un evento atmosferico eccezionale; 3) deduzione di carenza di motivazione circa il diniego (o la mancata pronuncia) sulla sospensione condizionale della pena, poiché la difesa aveva trasmesso conclusioni scritte via PEC ai sensi dell'art. 23-bis d.l. n. 37/2020.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto legittima la qualificazione del fatto come scarico non autorizzato rilevando elementi probatori (troppo pieno, deflusso verso un fosso campestre e successivo invaso esterno al perimetro della cava, uso di un numero maggiore di bacini rispetto alle autorizzazioni) che configurano uno stabile sversamento di acque reflue industriali punito dall'art. 137, comma 1, d.lgs. n.152/2006. Sul secondo motivo ha confermato la valutazione di merito circa la presenza diffusa e plurima di rifiuti abbandonati, giudicata non superabile in Cassazione perché fondata su accertamenti di fatto non irrazionali. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: l'imputato non era incensurato (pregresse condanne ambientali) e la difesa non ha dimostrato l'avvenuto deposito delle conclusioni via PEC nel fascicolo (mancava l'attestazione di deposito della cancelleria prevista dalla normativa emergenziale), per cui la censura sulla mancata pronuncia sulla sospensione condizionale non è fondata. Conseguentemente sono state confermate le condanne di mesi 8 di arresto e euro 5.000 di ammenda.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 152 del 2006, art. 137

    Distinzione tra comma 1 (apertura o mantenimento di nuovi scarichi di acque reflue industriali non autorizzati) e comma 11/previgente inquadramento: la Corte conferma l'applicazione del comma 1 quando sussiste uno stabile sversamento di acque reflue verso invasi/fossi esterni al sistema autorizzato, anche se il circuito generale ha elementi di ricircolo

  • d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3

    La realizzazione e gestione di una discarica abusiva si configura quando vi è presenza diffusa e variegata di rifiuti abbandonati in area non autorizzata; la valutazione quantitativa e qualitativa è questione di fatto di merito

  • d.lgs. n. 152 del 2006, art. 74, comma 1, lett. ff

    Nozione normativa di "scarico" limitata alle immissioni verso i recettori indicati dalla legge (suolo, sottosuolo, acque superficiali, reti fognarie); tuttavia la Corte rileva che quando vi sia un sistema che determina un deflusso stabile verso invasi esterni non autorizzati si può comunque ritenere effettivo uno scarico rilevante penalmente

  • decreto legislativo n. 4 del 2008, art. 2, comma 5 (modifiche)

    Richiamato come modifica alla nozione di "scarico" posta nell'art. 74; utile al confronto interpretativo invocato dalla difesa ma non determinante nel caso di fatto accertato

  • decreto legge n. 37 del 2020, art. 23-bis, comma 2

    "entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della Corte di appello per via telematica ... La cancelleria invia l'atto ... ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della Corte di appello per via telematica"

    Consente l'invio telematico delle conclusioni nel giudizio di appello; tuttavia la prova dell'effettivo deposito e della ricezione da parte del giudice richiede l'attestazione della cancelleria e l'inserimento nel fascicolo telematico/analogico

  • decreto legge n. 37 del 2020, art. 24, comma 5

    Prevede che per gli atti dei difensori inviati tramite PEC la cancelleria annoti la data di ricezione ed inserisca copia nel fascicolo telematico e una copia analogica nel fascicolo cartaceo con attestazione; la mancata attestazione impedisce di provare l'avvenuto deposito

  • codice penale, art. 163

    Norma sul beneficio della sospensione condizionale della pena; la valutazione prognostica tiene conto anche dei precedenti penali dell'imputato

  • art. 103 e art. 104 d.lgs. n. 152/2006

    Norme richiamate in tema di divieti di scarico su suolo e nel sottosuolo/ acque sotterranee; utili al quadro normativo per delimitare i recettori rilevanti

Massime di principio

  • La qualificazione di "scarico" non è esclusa dal fatto che un impianto sia in prevalente circuito chiuso: se esiste un deflusso stabile e non autorizzato verso invasi/fossi esterni o recettori non consentiti, può configurarsi il reato di apertura o mantenimento di scarichi non autorizzati (art. 137, comma 1).
  • La sussistenza del reato di discarica abusiva (art. 256) dipende dalla valutazione di fatto sulla diffusività, pluralità e stato di abbandono dei rifiuti; tali valutazioni di merito, se ragionevoli e non irrazionali, non sono sindacabili in Cassazione.
  • Eventi atmosferici eccezionali possono giustificare la presenza di alcuni materiali, ma non sovvertono automaticamente una valutazione basata su accertamenti che documentano accumuli preesistenti e di lunga data.
  • Per le comunicazioni e le conclusioni trasmesse via PEC nei giudizi di appello è necessario che la cancelleria attesti il deposito e inserisca copia nel fascicolo (tele-/analogico); l'assenza di tale attestazione rende inidonea la prova dell'avvenuto deposito e può determinare l'inammissibilità delle doglianze fondate su presunti atti non acquisiti.
  • La presenza di precedenti penali rileva nel giudizio prognostico per la concessione della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) e può influire negativamente sulla concessione del beneficio.
  • In sede di legittimità il giudice non può riformulare la valutazione di merito proponendo una diversa lettura degli stessi fatti quando la motivazione del giudice di merito risulti coerente e non irrazionale.

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