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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26784/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per il reato di cui all'art. 659 c.p., lamentando: 1) violazione di norme processuali e diritto di difesa e violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza perché la contestazione era limitata al 10/08/2017 mentre la sentenza avrebbe esteso l'arco temporale della condotta; 2) vizio di motivazione per non aver valorizzato le prove a discarico (testimonianze favorevoli, presunta nullità dell'accertamento ARPAC, inesistenza del danno); 3) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) con conseguente vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il capo di imputazione descrivesse una condotta reiterata (plurimi spettacoli musicali) e non un unico episodio, per cui non sussiste violazione del diritto di difesa né del principio di correlazione tra accusa e sentenza. La Corte territoriale aveva motivatamente confermato la valutazione probatoria basata su dichiarazioni della parte civile, del maresciallo dei Carabinieri, del funzionario ARPAC, sulla relazione ARPAC e sui verbali, ritenendo irrilevanti le dichiarazioni favorevoli contrastanti. È stato altresì confermato che l'art. 131-bis c.p. non si applica perché la condotta era plurima e particolarmente pervicace (oltre tre mesi). La Corte ha precisato che l'art. 659 c.p. è reato di pericolo presunto e che le immissioni sonore eccedenti i limiti del D.P.C.M. 14/11/1997 e del piano di zonizzazione acustico integrano la fattispecie. In conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in sentenza come da dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 659 cod. pen.

    Delitto di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone; reato di pericolo presunto: è sufficiente la prova dell'idoneità della condotta a disturbare un numero indeterminato di persone. Misurazioni ARPAC che superano i limiti e testimonianze concordi sono prova idonea.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Regola sulla tenuità del fatto che può escludere la punibilità per fatti di scarsa gravità; il quarto comma esclude l'applicazione quando i reati hanno a oggetto condotte plurime, abituali o reiterate, come accertato nel caso in esame.

  • D.P.C.M. 14/11/1997

    Fissa limiti di emissione sonora di riferimento: il superamento di tali limiti costituisce elemento tecnico probatorio rilevante per integrare il reato di cui all'art. 659 c.p.

  • piano di zonizzazione acustico

    Strumento locale che definisce i limiti acustici per le diverse aree; il rispetto o il superamento di tali limiti è utilizzato come parametro tecnico nella valutazione della condotta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'addebito delle spese in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso per cassazione: il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento.

  • art. 3 d.lgs. 10/10/2022, n. 152 (c.d. riforma Cartabia)

    Ha introdotto una modifica al terzo comma dell'art. 659 c.p. prevedendo la punibilità a querela per i fatti di cui al primo comma; tuttavia la novella contempla un'eccezione per gli spettacoli pubblici, per cui la nuova disciplina non si applica al caso di concerti/manifestazioni in pub come nel processo in esame.

  • Corte costituzionale, sent. 13/06/2000, n.186

    Richiamata in relazione alla valutazione della sanzione pecuniaria a titolo equitativo (Cassa delle Ammende) e alla mancata configurazione di colpa grave nella determinazione dell'ammenda nel caso concreto.

Massime di principio

  • La sentenza chiarisce che l'estensione temporale della sentenza rispetto a un singolo episodio contestato non costituisce automaticamente violazione del principio di correlazione: occorre dimostrare una trasformazione radicale degli elementi essenziali dell'accusa che abbia arrecato reale pregiudizio alla difesa.
  • Per contestare la correlazione accusa-sentenza è necessario provare che il cambiamento abbia creato incertezza sull'oggetto dell'imputazione e un concreto pregiudizio difensivo; il mero confronto letterale fra capo di imputazione e motivazione è insufficiente.
  • L'art. 659 c.p. è reato di pericolo presunto: prove strumentali (rilievi ARPAC, misurazioni) unitamente a dichiarazioni testimoniali concordi sono sufficienti per integrare il reato anche in assenza di dimostrazione di un danno concreto.
  • L'agevolazione prevista dall'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) non è applicabile quando il comportamento è plurimo, abituale o reiterato; i giudici verificano soprattutto la durata e la pervicacia della condotta.
  • In materia di immissioni sonore, le soglie fissate dal D.P.C.M. e dal piano di zonizzazione acustico rappresentano parametri tecnici determinanti: il loro superamento fornisce forte supporto probatorio alla contestazione.
  • La riforma che rende procedibile su querela alcuni fatti di disturbo non opera automaticamente su eventi esclusi dalla novella (es. spettacoli pubblici); verificare sempre l'ambito di applicazione temporale e le eccezioni normative.
  • Ricorsi privi di fondamento o manifestamente infondati possono comportare non solo il rigetto ma anche condanne alle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle Ammende; valutare con attenzione la fondatezza prima della cassazione.

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