Cassazione Penale, Sentenza n. 26779/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). Il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) vizio di motivazione e erronea qualificazione delle condotte come appartenenti a un unico vincolo associativo sostenendo che gli episodi ricostruiti erano distinti e riferibili ad attività occasionali o a concorso in cessione/trasporto; 2) censura dell'attribuzione della qualità di "organizzatore", contestando che il suo apporto fosse sporadico e non di gestione/ coordinamento; 3) doglianza sulla mancata motivazione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione (1/3), con conseguente errato calcolo della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi ritenendo la motivazione dei giudici di merito congrua: la sussistenza del vincolo associativo è stata adeguatamente provata mediante facta concludentia (contatti continuativi, basi logistiche, divisione di compiti, rifornimenti ecc.) e il ruolo di organizzatore può sussistere anche in posizione subalterna se riguarda la gestione di un settore operativo rilevante. Accolto invece il terzo motivo: i giudici di merito hanno riconosciuto le attenuanti generiche senza specificare motivi ostativi alla loro estensione massima e hanno operato un conteggio incoerente; la Cassazione ha ritenuto che mancasse adeguata motivazione per la riduzione non piena e ha rettificato direttamente la dosimetria della pena, annullando senza rinvio la sentenza limitatamente alla quantificazione della pena e rideterminando la pena in anni otto, mesi dieci e giorni venti di reclusione (in luogo delle precedenti determinazioni). Il resto del ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 1 e 2
Norma incriminatrice sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto legittima la qualificazione di sodalizio sulla base di elementi indiziari e facta concludentia che dimostrano stabilità e ripartizione di compiti.
Disposizione sulle attenuanti generiche riconosciute per il comportamento processuale; la Corte ha ritenuto che, quando il giudice non concede la riduzione piena, debba comunque motivare l'esistenza di elementi sfavorevoli che ne impediscano il riconoscimento nella massima estensione.
art. 27 Cost.
Principio costituzionale di individualizzazione della pena evocato come parametro per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio nel suo complesso.
Massime di principio
- La sussistenza di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti può essere valutata anche sulla base di facta concludentia (contatti continuativi, basi logistiche, divisione dei compiti, viaggi per rifornimenti, forme organizzative), non richiedendo necessariamente prove di un atto formale di concordo.
- La qualifica di "organizzatore" non richiede sempre autonomia al vertice: chi esercita poteri di gestione su un settore operativo rilevante del gruppo può essere ritenuto organizzatore anche se in posizione subalterna rispetto ai promotori o capi.
- Il giudice che non concede le attenuanti generiche nella loro massima estensione deve motivare la presenza di elementi ostativi; il semplice riconoscimento generico del comportamento processuale impone una motivazione se si opta per una riduzione inferiore al terzo.
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del fatto, salvo il caso di travisamento della prova indicato in modo specifico; essa però può correggere errori di calcolo o di diritto nella quantificazione della pena e annullare senza rinvio la sola parte relativa alla dosimetria quando la rettifica sia di natura meramente aritmetica o giuridica.
- Nelle indagini su traffici internazionali di stupefacenti assume particolare rilevanza la prova indiretta e la ricostruzione complessiva delle strutture logistiche e dei flussi, che possono integrare l'elemento della stabilità e organizzazione del sodalizio.
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