Cassazione Penale, Sentenza n. 26781/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la condanna per messa in vendita di alimenti e bevande in cattivo stato di conservazione. Il difensore propone cinque motivi: 1) contestazione dell'accertamento di responsabilità (mancata verifica della "cattiva conservazione" e rilievo che l'imputato era solo aiuto cuoco); 2) omessa pronuncia sulla richiesta di proscioglimento ex art. 131-bis c.p.; 3) eccesso di pena; 4) dannosa applicazione dei doppi benefici in presenza di pena pecuniaria; 5) nullità del decreto di citazione per genericità.
La decisione
La Corte ha dichiarato manifestamente infondati il primo e il quinto motivo: il capo d'imputazione era sufficientemente specifico e il verbale NAS documentava dettagliatamente la non idonea conservazione degli alimenti (alimenti freschi e congelati in buste non idonee, parzialmente aperti, in promiscuità, invasi da ghiaccio, con segni di bruciature da freddo) e l'imputato era delegato responsabile della cucina. Il secondo motivo (omessa valutazione dell'art. 131-bis c.p.) è stato ritenuto fondato perché il Tribunale non ha valutato la richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto; per tale punto la sentenza è annullata e rinviata al Tribunale di Termini Imerese in diversa composizione affinché valuti l'applicabilità dell'art. 131-bis. Il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati: l'ammenda comminata (Euro 2.000) rientra tra le sanzioni alternative previste e la questione dei doppi benefici è priva di interesse a impugnare essendo stata espressamente richiesta dalla difesa. Nel resto il ricorso è dichiarato inammissibile e, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., è dichiarata irrevocabile l'affermazione della responsabilità penale.
Norme richiamate
Legge n. 283 del 1962, art. 5 lett. b)
art. 5 lett. b) L. n. 283/1962
La violazione relativa ai requisiti igienico-sanitari degli alimenti è stata ritenuta integrata; la disposizione è stata applicata nonostante modifiche legislative successive che non hanno inciso sul caso concreto.
Decreto legislativo n. 27 del 2021 e Decreto-Legge n. 41 del 2021 conv. con L. n. 69/2021
d.lgs. n. 27/2021; d.l. n. 41/2021 conv. con modificazioni dalla L. n. 69/2021
La Corte osserva che la novella di abrogazione prevista dal d.lgs. 27/2021 non incide sulla fattispecie per effetto del d.l. 41/2021 conv. L. 69/2021; pertanto la fattispecie di cui alla L. 283/1962 resta applicabile.
Prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la mancata valutazione della richiesta da parte del giudice di merito legittima l'annullamento e il rinvio per una nuova valutazione.
Norma che prevede la pena alternativa di arresto o ammenda (art. 6 citato nella motivazione)
art. 6 (citato rispetto alla pena alternativa arresto/ammenda)
La Corte ritiene congrua l'ammenda comminata (Euro 2.000) nell'ambito della facoltà discrezionale prevista dalla norma che consente pena alternativa; non era necessaria ulteriore motivazione oltre il richiamo all'equità.
Codice di procedura penale, art. 624
Consente la dichiarazione di irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della responsabilità penale quando il ricorso è inammissibile nel resto; la Corte l'ha applicata per preservare la condanna già accertata.
Massime di principio
- La responsabilità per il rispetto dei requisiti igienico-sanitari può essere attribuita anche a chi è «aiuto cuoco» se risulta una delega (anche orale) o un incarico concreto di gestione della cucina; la delega non richiede necessariamente la forma scritta.
- In attività di piccole dimensioni la delega potrebbe non escludere la responsabilità del titolare; in organizzazioni più grandi la delega efficace può esonerare il delegante quando risultino articolazioni separate con responsabili qualificati.
- Se la difesa richiede espressamente l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità), il giudice di merito è tenuto a pronunciarsi: l'omessa valutazione è vizio che comporta annullamento limitato e rinvio per nuovo giudizio su quel profilo.
- La motivazione della scelta tra arresto e ammenda, prevista dalla norma che disciplina la pena alternativa, può essere sintetica purché compatibile con i criteri di equità indicati dalla legge.
- Una contestazione generica dell'accertamento di fatto (senza confutare le risultanze probatorie dettagliate, p.es. verbali NAS) è destinata a essere respinta: l'apprezzamento della prova tecnica e ispettiva spetta al giudice di merito e richiede argomentazioni specifiche per essere efficacemente impugnata.
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