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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26781/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la condanna per messa in vendita di alimenti e bevande in cattivo stato di conservazione. Il difensore propone cinque motivi: 1) contestazione dell'accertamento di responsabilità (mancata verifica della "cattiva conservazione" e rilievo che l'imputato era solo aiuto cuoco); 2) omessa pronuncia sulla richiesta di proscioglimento ex art. 131-bis c.p.; 3) eccesso di pena; 4) dannosa applicazione dei doppi benefici in presenza di pena pecuniaria; 5) nullità del decreto di citazione per genericità.

La decisione

La Corte ha dichiarato manifestamente infondati il primo e il quinto motivo: il capo d'imputazione era sufficientemente specifico e il verbale NAS documentava dettagliatamente la non idonea conservazione degli alimenti (alimenti freschi e congelati in buste non idonee, parzialmente aperti, in promiscuità, invasi da ghiaccio, con segni di bruciature da freddo) e l'imputato era delegato responsabile della cucina. Il secondo motivo (omessa valutazione dell'art. 131-bis c.p.) è stato ritenuto fondato perché il Tribunale non ha valutato la richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto; per tale punto la sentenza è annullata e rinviata al Tribunale di Termini Imerese in diversa composizione affinché valuti l'applicabilità dell'art. 131-bis. Il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati: l'ammenda comminata (Euro 2.000) rientra tra le sanzioni alternative previste e la questione dei doppi benefici è priva di interesse a impugnare essendo stata espressamente richiesta dalla difesa. Nel resto il ricorso è dichiarato inammissibile e, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., è dichiarata irrevocabile l'affermazione della responsabilità penale.

Norme richiamate

  • Legge n. 283 del 1962, art. 5 lett. b)

    art. 5 lett. b) L. n. 283/1962

    La violazione relativa ai requisiti igienico-sanitari degli alimenti è stata ritenuta integrata; la disposizione è stata applicata nonostante modifiche legislative successive che non hanno inciso sul caso concreto.

  • Decreto legislativo n. 27 del 2021 e Decreto-Legge n. 41 del 2021 conv. con L. n. 69/2021

    d.lgs. n. 27/2021; d.l. n. 41/2021 conv. con modificazioni dalla L. n. 69/2021

    La Corte osserva che la novella di abrogazione prevista dal d.lgs. 27/2021 non incide sulla fattispecie per effetto del d.l. 41/2021 conv. L. 69/2021; pertanto la fattispecie di cui alla L. 283/1962 resta applicabile.

  • Codice penale, art. 131-bis

    Prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la mancata valutazione della richiesta da parte del giudice di merito legittima l'annullamento e il rinvio per una nuova valutazione.

  • Norma che prevede la pena alternativa di arresto o ammenda (art. 6 citato nella motivazione)

    art. 6 (citato rispetto alla pena alternativa arresto/ammenda)

    La Corte ritiene congrua l'ammenda comminata (Euro 2.000) nell'ambito della facoltà discrezionale prevista dalla norma che consente pena alternativa; non era necessaria ulteriore motivazione oltre il richiamo all'equità.

  • Codice di procedura penale, art. 624

    Consente la dichiarazione di irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della responsabilità penale quando il ricorso è inammissibile nel resto; la Corte l'ha applicata per preservare la condanna già accertata.

Massime di principio

  • La responsabilità per il rispetto dei requisiti igienico-sanitari può essere attribuita anche a chi è «aiuto cuoco» se risulta una delega (anche orale) o un incarico concreto di gestione della cucina; la delega non richiede necessariamente la forma scritta.
  • In attività di piccole dimensioni la delega potrebbe non escludere la responsabilità del titolare; in organizzazioni più grandi la delega efficace può esonerare il delegante quando risultino articolazioni separate con responsabili qualificati.
  • Se la difesa richiede espressamente l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità), il giudice di merito è tenuto a pronunciarsi: l'omessa valutazione è vizio che comporta annullamento limitato e rinvio per nuovo giudizio su quel profilo.
  • La motivazione della scelta tra arresto e ammenda, prevista dalla norma che disciplina la pena alternativa, può essere sintetica purché compatibile con i criteri di equità indicati dalla legge.
  • Una contestazione generica dell'accertamento di fatto (senza confutare le risultanze probatorie dettagliate, p.es. verbali NAS) è destinata a essere respinta: l'apprezzamento della prova tecnica e ispettiva spetta al giudice di merito e richiede argomentazioni specifiche per essere efficacemente impugnata.

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