Cassazione Civile, Ordinanza n. 22913/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (concorrente)
La controversia
La società ricorrente ha dedotto di aver sviluppato un software denominato "InVita", descritto come opera dell'ingegno innovativa per la gestione delle attività tipiche di una compagnia assicurativa vita. Sosteneva di aver scoperto nel 2014 una campagna promozionale della controparte relativa a un software denominato "Just", ritenuto per analogie un plagio o comunque una derivazione non autorizzata di "InVita". Ha quindi agito lamentando che la convenuta avrebbe illecitamente detenuto, trasformato, utilizzato ed elaborato i codici sorgente del programma, sfruttato informazioni e know-how della ricorrente e realizzato il programma "Just" in violazione di diritti di esclusiva. Nei gradi di merito le domande erano state respinte. In cassazione la parte ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) violazione degli artt. 64-bis, 171 e 171-bis l. aut., 2697 c.c. e 115 c.p.c.; (2) violazione degli artt. 64-bis, 171 e 171-bis l. aut. e 2697 c.c.; (3) violazione degli artt. 98 e 99 c.p.i.; (4) violazione dell'art. 2598 c.c.; (5) violazione dell'art. 92 c.p.c. Tuttavia la Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure, rilevando che la copia digitale della sentenza impugnata depositata ai sensi dell'art. 369, n. 2, c.p.c. era mutila della metà delle pagine, precisamente priva delle pagine pari, sicché non consentiva di ricostruire con certezza l'oggetto della controversia e le ragioni della decisione impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione perché la copia della sentenza di appello depositata dalla ricorrente era incompleta in modo radicale: mancavano tutte le pagine recanti numero pari. Tale omissione, per estensione e diffusione, impediva di comprendere la materia del contendere decisa in appello e il percorso motivazionale della sentenza impugnata, rendendo impossibile il controllo delle censure formulate. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il deposito di una copia incompleta della sentenza impugnata può determinare l'improcedibilità del ricorso per cassazione quando non consenta di individuare con certezza l'oggetto della controversia e le ragioni della decisione impugnata.
art. 64-bis l. aut.
Richiamato tra le norme poste a fondamento dei motivi di ricorso in tema di tutela del software e delle opere dell'ingegno.
art. 171 l. aut.
Richiamato nei motivi di ricorso come norma relativa alla tutela autorale invocata dalla ricorrente.
art. 171-bis l. aut.
Richiamato nei motivi di ricorso come norma relativa alla tutela autorale del software.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di riparto dell'onere della prova.
Richiamato nel primo motivo di ricorso.
Richiamato nel terzo motivo di ricorso, in tema di tutela di informazioni riservate e know-how.
Richiamato nel terzo motivo di ricorso, in tema di tutela di informazioni e know-how aziendale.
Richiamato nel quarto motivo di ricorso per la dedotta concorrenza sleale.
Richiamato nel quinto motivo di ricorso con riguardo alle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il deposito della copia della sentenza impugnata ex art. 369, comma 2, c.p.c. deve consentire la piena e certa ricostruzione dell'oggetto della controversia e della motivazione della decisione gravata; in difetto, il ricorso è improcedibile.
- L'incompletezza della sentenza depositata è causa di improcedibilità quando sia tale da impedire il controllo delle censure formulate, non essendo sufficiente una ricostruzione solo parziale o congetturale del decisum.
- La mancata disponibilità integrale del provvedimento impugnato preclude alla Corte di cassazione la verifica del percorso argomentativo del giudice di merito e, quindi, l'esame delle doglianze di violazione di legge o di vizio motivazionale.
- La declaratoria di improcedibilità comporta la soccombenza della parte ricorrente quanto alle spese del giudizio di legittimità e può comportare l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
- rami
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