Cassazione Civile, Ordinanza n. 37421/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente impugnava una cartella di pagamento per complessivi euro 22.517,00, emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione UNICO 2007 relativa all'anno d'imposta 2006, per omessi versamenti IVA e minor credito IRPEF. Sosteneva di aver già versato la somma IVA e che il minor credito IRPEF derivasse da una eccedenza dell'anno precedente non considerata; aveva inoltre presentato istanza di autotutela. Nel giudizio di merito deduceva anche la mancata informazione sugli atti impositivi ai sensi dell'art. 6, comma 5, L. 212/2000. La CTP rigettava il ricorso salvo lo sgravio già disposto dall'Ufficio; la CTR confermava, ritenendo non provata la corrispondenza tra i dati trasmessi telematicamente e quelli successivamente corretti, e comunque tardiva la dichiarazione correttiva rispetto al termine dell'art. 2, comma 8-bis, DPR 322/1998, oltre a escludere la violazione dell'art. 6 L. 212/2000 e dell'art. 36-bis DPR 600/1973 per assenza di incertezze nella liquidazione. In Cassazione la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 2, comma 8-bis, DPR 322/1998, 36-bis DPR 600/1973, 54-bis DPR 633/1972 e 12 L. 212/2000, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente negato la possibilità di far valere in giudizio errori della dichiarazione per opporsi alla maggiore pretesa tributaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 13378/2016: il contribuente, in sede contenziosa, può opporsi alla maggiore pretesa tributaria anche quando derivante da iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato, allegando errori di fatto o di diritto commessi nella compilazione della dichiarazione, senza essere vincolato al termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, DPR 322/1998. Perciò ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso per censurare la ripartizione dell'onere probatorio seguita dal giudice di merito.
art. 2, comma 8-bis, DPR 322/1998
La CTR lo aveva applicato come termine per la rettifica della dichiarazione; la Corte ribadisce che tale termine non preclude al contribuente di far valere in giudizio errori della dichiarazione per contestare la pretesa tributaria.
Richiamato per il controllo automatizzato e per la doglianza relativa alla mancata interlocuzione preventiva; la Corte non entra nel dettaglio, ma accoglie il ricorso sulla base del principio delle Sezioni Unite sulla contestabilità in giudizio della pretesa.
Richiamato insieme all'art. 36-bis DPR 600/1973 per il controllo automatizzato in materia IVA.
Richiamato nel motivo di ricorso; dal testo emerge che la censura era collegata alla pretesa violazione delle garanzie del contribuente.
La CTR aveva escluso la sua violazione perché non vi erano particolari incertezze nella liquidazione della dichiarazione.
Massime di principio
- In sede contenziosa il contribuente può contestare la maggiore pretesa fiscale derivante da controllo automatizzato allegando errori di fatto o di diritto contenuti nella dichiarazione, anche se la dichiarazione correttiva sia stata presentata oltre il termine previsto per la rettifica formale.
- Il termine di cui all'art. 2, comma 8-bis, DPR 322/1998 non esaurisce la tutela del contribuente: esso rileva per la rettifica/compensazione in via amministrativa, ma non impedisce di opporre in giudizio l'inesattezza della dichiarazione.
- Quando l'amministrazione fonda la pretesa su dati dichiarati dal contribuente, la questione centrale non è la sola tempestività della dichiarazione emendativa, ma la verificabilità dell'errore dichiarativo e la sua incidenza sull'obbligazione tributaria.
- Nel giudizio di impugnazione della cartella da controllo automatizzato, il contribuente può difendersi anche in presenza di iscrizione a ruolo diretta, senza che ciò precluda la deduzione di errori dichiarativi incidenti sul debito d'imposta.
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