Cassazione Civile, Ordinanza n. 26050/2024 del 04/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Agenzia entrate)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione alla sentenza della Corte d'appello di Salerno che, confermando lo scioglimento di una società di fatto tra i ricorrenti, aveva ricostruito la massa da dividere e disposto conguagli tra i condividenti. I contribuenti hanno impugnato l'avviso deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 1 e 34 del d.P.R. n. 131 del 1986 e delle voci tariffarie correlate, sostenendo che l'Ufficio avesse illegittimamente applicato aliquote diverse come se vi fosse stato un trasferimento oneroso di fabbricati e terreni, mentre avrebbe dovuto applicarsi solo l'aliquota propria della divisione. Con il secondo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 6 e 7 della L. n. 212 del 2000 e dell'art. 3 L. n. 241 del 1990 per asserita carenza di chiarezza, precisione e completezza della motivazione dell'avviso, ritenendo non comprensibile come fossero stati determinati il valore delle poste tassate, il conguaglio complessivo e i singoli sottoconguagli.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla motivazione dell'avviso, osservando che il vizio di motivazione va distinto dalla prova della pretesa e che, nel caso concreto, l'atto consentiva comunque ai contribuenti di comprendere il contenuto della pretesa e di difendersi in modo puntuale. Ha respinto anche il primo motivo, affermando che, in base all'art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986, il conguaglio derivante dall'assegnazione a un condividente di beni di valore eccedente la sua quota di diritto è considerato vendita limitatamente alla parte eccedente e va tassato con le aliquote degli atti traslativi. La Corte ha richiamato il proprio precedente secondo cui tale disciplina opera come presunzione assoluta, irrilevante essendo la funzione concreta delle pattuizioni tra condividenti. La tardività del controricorso dell'Agenzia ha escluso la regolazione delle spese. È stato inoltre dato atto della debenza del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro di legittimità invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge
artt. 1 e 34 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La divisione con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente
l'eccedenza di valore assegnata al condividente è tassata come trasferimento a titolo oneroso, secondo una presunzione assoluta
artt. 8 e 1 Parte Prima Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamati dai ricorrenti per contestare l'applicazione di aliquote diverse alla divisione e ai conguagli
artt. 6 e 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
invocati per lamentare difetto di motivazione e di chiarezza dell'avviso di liquidazione
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato come parametro generale di motivazione dell'atto amministrativo
ha fondato la declaratoria di tardività del controricorso
richiamato in relazione al deposito di memoria in prossimità della camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La motivazione dell'avviso di liquidazione è distinta dalla prova della fondatezza della pretesa tributaria: è sufficiente che l'atto consenta al destinatario di comprendere la pretesa e di approntare una difesa puntuale, restando la verifica dei fatti costitutivi della pretesa al giudizio di merito.
- In materia di imposta di registro, quando nella divisione a un condividente siano assegnati beni di valore complessivo superiore alla quota di diritto, l'eccedenza è tassata come vendita limitatamente alla parte eccedente, a prescindere dalla concreta funzione compensativa o riequilibratrice del conguaglio.
- L'art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986 opera come presunzione assoluta di trasferimento della sola eccedenza di valore, neutralizzando la rilevanza delle diverse pattuizioni tra condividenti ai fini del trattamento tributario.
- Ai fini della validità dell'avviso impositivo, non è necessario che l'atto esponga una dimostrazione completa della pretesa, ma è necessario che renda intelligibile il percorso logico-giuridico seguito dall'Ufficio.
- La tardiva notificazione del controricorso comporta la sua irrilevanza processuale, senza incidere sul merito della decisione sul ricorso principale.
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