Cassazione Civile, Ordinanza n. 36821/2022 del 15/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di crediti di lavoro di una dipendente. Il giudice delegato aveva ammesso solo parzialmente il credito, negando l’ammissione della maggior somma richiesta a titolo di TFR, perché ritenuta già versata dal datore di lavoro, dal 1 gennaio 2007, al Fondo di tesoreria INPS ai sensi della l. n. 296/2006; era stata considerata anche la parte di TFR già anticipata e la quota accantonata al Fondo al momento del trasferimento del rapporto a un’azienda speciale. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione allo stato passivo. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: nullità del decreto per vizi della formazione del giudice e dell’atto; violazione della disciplina sulla competenza funzionale del tribunale fallimentare; erronea applicazione degli artt. 2112 c.c. e 47 l. n. 427/1990 in relazione alla cessione d’azienda e all’accordo collettivo; erronea interpretazione dei contratti; violazione dell’art. 1, comma 755, l. n. 296/2006 sulla quota di TFR versata al Fondo INPS; violazione degli artt. 2697 c.c., 116 e 213 c.p.c. per cattivo governo dell’onere della prova e delle valutazioni probatorie; infine violazione dell’art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi sulla validità della composizione del collegio e sulla competenza del tribunale fallimentare, affermando che il vizio di costituzione del giudice ricorre solo in caso di alterazione qualitativa o quantitativa del collegio e che la garanzia del giudice naturale riguarda l’organo giudiziario nel suo complesso, non la concreta composizione. Ha dichiarato inammissibili i motivi relativi al TFR: il quinto, perché non colpiva la ratio decidendi, essendo stato deciso che la quota post 1 gennaio 2007 era stata versata al Fondo INPS con conseguente estinzione dell’obbligazione del fallimento e quindi insussistenza di un credito da insinuare; il sesto, perché le censure sull’onere della prova mascheravano una critica di merito alla valutazione del fatto del versamento. Per effetto dell’inammissibilità di tali motivi, ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse anche i motivi terzo e quarto. Ha infine dichiarato inammissibile il motivo sulle spese, ritenendo insindacabile in cassazione la mancata compensazione, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 99 legge fall.
richiamato dalla ricorrente per contestare la validità del decreto e la disciplina dell’opposizione allo stato passivo; la Corte non ne ravvisa violazione nel caso concreto.
invocato per dedurre vizi della costituzione del giudice; la Corte esclude il vizio perché il collegio era composto da magistrati legittimati.
richiamato nel primo motivo quale norma sulla formazione dell’atto; la Corte non vi ravvisa violazione.
art. 24 legge fall.
attribuisce al tribunale la cognizione delle azioni derivanti dal fallimento; il tribunale fallimentare è individuato nel tribunale che ha dichiarato il fallimento.
richiamato in relazione alla competenza funzionale inderogabile; la Corte lo ritiene non violato.
invocato per la composizione del giudice; non comporta nullità nel caso esaminato.
art. 6 CEDU
citato dalla ricorrente a sostegno del giudice precostituito per legge; la Corte respinge la censura.
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno della garanzia del giudice naturale; la Corte precisa che riguarda l’organo giudiziario nel suo complesso.
art. 111 Cost.
citato nel motivo sulla competenza e sul giusto processo; non ritenuto violato.
invocato per sostenere l’erroneità della ricostruzione del rapporto nel trasferimento d’azienda; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
art. 47 l. n. 427/1990
richiamato per la deroga collettiva in tema di trasferimento d’azienda; la censura è assorbita/inammissibile.
art. 1, comma 755, l. n. 296/2006
istituisce il Fondo di tesoreria INPS per il TFR; il versamento al Fondo estingue l’obbligazione del datore per la quota corrispondente.
art. 1, comma 756, l. n. 296/2006
la liquidazione del TFR da parte del Fondo riguarda la quota versata al Fondo, mentre il residuo resta a carico del datore di lavoro.
richiamato per il riparto dell’onere della prova; la Corte osserva che la censura è in realtà una contestazione di merito sulla valutazione del fatto provato.
invocato contro la valutazione delle prove; la Corte lo considera un attacco al merito della decisione.
richiamato insieme agli artt. 2697 e 116 c.p.c.; la Corte esclude la violazione dedotta.
indicato come il solo possibile veicolo per censurare l’omesso esame del fatto decisivo, non una diversa valutazione del merito.
la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione nei termini proposti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato conseguenti al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di costituzione del giudice sussiste solo quando vi sia un’alterazione qualitativa o quantitativa del collegio, o una totale carenza di legittimazione di uno o più componenti, tale da comportare la non coincidenza dell’organo giudicante con quello previsto dalla legge.
- La garanzia del giudice naturale precostituito per legge riguarda l’organo giudiziario nel suo complesso e non la concreta composizione del collegio, purché i magistrati componenti siano legittimati a farne parte.
- In tema di TFR, il versamento della quota al Fondo di tesoreria INPS determina, per il datore di lavoro, l’estinzione dell’obbligazione di pagamento relativa a quella quota; il lavoratore non può quindi insinuarla al passivo del fallimento come credito verso la massa.
- L’insinuazione al passivo presuppone la persistenza di un credito verso il fallimento; quando la prestazione è già stata trasferita al Fondo INPS nei limiti di legge, il lavoratore vanta semmai un diritto alla prestazione previdenziale verso l’INPS, non verso il fallimento.
- Una censura che formalmente richiami l’onere della prova, ma in realtà contesti l’apprezzamento del fatto e delle prove da parte del giudice di merito, è inammissibile in cassazione se non si traduce in un vizio denunciabile nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
- Quando un motivo di ricorso è dichiarato inammissibile o infondato rispetto a una ratio decidendi autonoma e sufficiente, restano inammissibili per difetto di interesse anche le censure dirette contro le altre rationes, se la decisione resterebbe comunque ferma.
- La mancata compensazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti della violazione del principio di soccombenza.
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