Cassazione Civile, Ordinanza n. 02344/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza rinvio, ha respinto la domanda di rimborso proposta dalla società contribuente. Le spese delle fasi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione su un'istanza di rimborso IRPEG relativa al periodo d'imposta 1999, per un credito esposto in dichiarazione rettificativa presentata nel marzo 2001. La società, dopo aver presentato nel giugno 2003 una definizione agevolata ex art. 8 L. 289/2002 per il medesimo anno d'imposta, aveva poi formalizzato nel maggio 2004 l'istanza di rimborso ex art. 38 D.P.R. 602/1973. L'Ufficio eccepiva che la dichiarazione integrativa tardiva non potesse costituire titolo per il rimborso e che, in ogni caso, l'adesione al condono avesse consolidato la posizione fiscale, precludendo la restituzione di somme riferite all'annualità definita. La CTR aveva invece ritenuto illegittimo il silenzio-rifiuto. In cassazione l'Agenzia deduceva, con un primo motivo, la violazione dell'art. 2 D.P.R. 322/1998 per l'inidoneità della dichiarazione tardiva a fondare il rimborso; con un secondo motivo, la violazione dell'art. 8 L. 289/2002, sostenendo che l'istanza di rimborso successiva al condono fosse preclusa. La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, assorbito il primo, e ha cassato la decisione, respingendo nel merito la domanda della contribuente.
Norme richiamate
La dichiarazione integrativa tardiva, presentata oltre i termini ordinari, era comunque un titolo per la riscossione delle imposte dovute, ma non poteva essere utilizzata come valido titolo autonomo per il rimborso; per i periodi anteriori al 1 gennaio 2002, la rettifica favorevole al contribuente richiedeva l'istanza di rimborso ex art. 38 D.P.R. 602/1973.
Per i periodi d'imposta anteriori all'introduzione della dichiarazione integrativa in bonis, l'istanza di rimborso era l'unico strumento idoneo a ottenere la restituzione di somme indebitamente versate o a rettificare in senso favorevole la dichiarazione.
L'adesione alla definizione agevolata per l'annualità d'imposta oggetto di condono preclude la successiva restituzione delle somme e consolida la posizione fiscale, impedendo interferenze con pretese restitutorie relative al medesimo periodo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nella sentenza d'appello.
Ha introdotto, con effetto dal 1 gennaio 2002, la dichiarazione integrativa anche in favore del contribuente, segnando un discrimine temporale rispetto al regime precedente.
art. 9, ottavo comma, D.P.R. 600/1973
La norma richiamata è stata letta come riferita alle sole omissioni ed errori in danno dell'Amministrazione e non anche agli errori in danno del contribuente.
La definizione agevolata è stata descritta come scelta alternativa e non interferente con il percorso ordinario di accertamento e con eventuali rimborsi.
Massime di principio
- Per i periodi d'imposta anteriori al 1 gennaio 2002, la dichiarazione integrativa tardiva non costituisce, di regola, titolo idoneo a conseguire in via autonoma un rimborso favorevole al contribuente; la tutela restitutoria deve essere attivata mediante l'istanza di rimborso prevista dalla disciplina speciale.
- L'adesione del contribuente a un condono o a una definizione agevolata relativa a una determinata annualità d'imposta impedisce di riaprire, per quella stessa annualità, pretese restitutorie incompatibili con il nuovo titolo giuridico formatosi per effetto della scelta volontaria di definizione.
- Quando l'istanza di rimborso è proposta dopo la domanda di condono relativa al medesimo periodo d'imposta, essa resta preclusa e deve essere respinta, anche se la fase amministrativa abbia comportato richieste istruttorie dell'Ufficio.
- In presenza di una preclusione giuridica assorbente, la Corte può accogliere il ricorso per il motivo fondato e decidere nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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