Cassazione Civile, Ordinanza n. 20236/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso per la tutela di un brevetto per invenzione industriale. Il tribunale aveva accertato la contraffazione di un brevetto e aveva condannato la società ritenuta contraffattrice al risarcimento del danno, liquidandolo come mancato guadagno del titolare della privativa in misura molto elevata. In appello, la corte territoriale aveva confermato la validità del brevetto e la contraffazione, ma aveva riformato la sola parte relativa al danno, rideterminando il risarcimento in misura molto inferiore sulla base del criterio della c.d. giusta royalty. La società titolare del brevetto ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme processuali sull’effetto devolutivo dell’appello e sul giudicato, assumendo che la corte d’appello avesse deciso sul criterio di liquidazione del danno oltre i limiti dei motivi di gravame; 2) violazione delle norme sostanziali in tema di risarcimento del danno da contraffazione, sostenendo che la royalty fosse un criterio residuale e non applicabile nel caso concreto; 3) ulteriore violazione delle medesime norme, lamentando che il criterio della royalty fosse stato applicato in modo forfettario e senza adeguato riferimento alle circostanze di causa e alle presunzioni emergenti dagli atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, osservando che la ricorrente non aveva riportato in modo sufficiente il contenuto dell’atto di appello necessario per verificare il denunciato vizio processuale. Quanto ai motivi secondo e terzo, li ha esaminati congiuntamente e li ha ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati. La Corte ha precisato che, trattandosi di controversia introdotta prima dell’entrata in vigore del codice della proprietà industriale, non si applicava l’art. 125 c.p.i.; pertanto, la liquidazione del lucro cessante restava soggetta ai criteri generali degli artt. 1226 e 2056 c.c. In tale ambito, il giudice di merito poteva ricorrere al criterio della royalty ragionevole come criterio equitativo, purché ne desse congrua motivazione. La motivazione della corte d’appello è stata ritenuta sufficiente, poiché fondata sulla necessità di attribuire al trovato una proporzione minima coerente con le sue caratteristiche tecnologiche. La Corte ha quindi confermato la condanna alle spese e ha dato atto dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro della censura di ultrapetizione
richiamato quanto all’effetto devolutivo e al giudicato interno
richiamato in relazione ai requisiti dell’appello
richiamato in relazione alle domande e questioni non riproposte
richiamato a sostegno della doglianza sul giudicato
ritenuto non applicabile ratione temporis alla controversia; il richiamo al criterio della giusta royalty è quindi estraneo alla disciplina applicabile al caso
art. 86 legge invenzioni
richiamato dalla ricorrente come base normativa della liquidazione del danno da contraffazione
richiamato come norma sul risarcimento del danno da inadempimento/illecito applicabile in via generale
indicato come base della valutazione equitativa del danno
richiamato dalla ricorrente in tema di concorso colposo del danneggiato e delimitazione del danno
richiamato quale norma che estende al danno extracontrattuale i criteri di liquidazione equitativa
richiamato per il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione
richiamato per l’onere di produzione degli atti e documenti rilevanti in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nelle controversie in materia brevettuale soggette alla disciplina previgente al codice della proprietà industriale, il danno da lucro cessante è liquidato secondo i criteri generali della valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.
- Nella liquidazione equitativa del mancato profitto derivante da contraffazione, il giudice di merito può utilizzare anche il criterio della royalty ragionevole, non essendo imposto un metodo legale esclusivo.
- Il criterio della royalty ragionevole è legittimo se sorretto da una motivazione congrua e coerente con le caratteristiche del caso concreto, potendo il giudice preferirlo ad altri criteri contabili ove ciò risulti logicamente giustificato.
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di un vizio processuale richiede il rispetto del principio di autosufficienza: il ricorrente deve indicare con precisione il contenuto degli atti su cui la censura si fonda.
- Le censure che, sotto veste di violazione di legge, mirano in realtà a una diversa valutazione del merito e della congruità logica della motivazione non sono ammissibili in sede di legittimità.
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