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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27023/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano (riesame cautelare) che aveva confermato l'ordinanza del GIP del 23/11/2021 applicativa della custodia cautelare in carcere per plurime truffe (capo A-F) e per autoriciclaggio (capo G). La difesa censurava: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, sostenendo che il reato di autoriciclaggio si fosse consumato nel luogo di residenza dell'indagato (Campomarino/Larino) o dove materialmente si diede l'ordine on-line; 2) errata qualificazione dell'operazione con criptovalute come autoriciclaggio (mancanza di finalità speculativa e di idoneità ad occultare la provenienza, invocando la trasparenza della blockchain); contestazione dell'applicazione dell'aggravante della minorata difesa per lo svolgimento delle truffe on-line; 3) ingiustificato diniego degli arresti domiciliari, proponendo misura meno afflittiva con divieto d'uso degli strumenti informatici.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per mancato confronto critico con le motivazioni del provvedimento impugnato. Ha confermato la competenza territoriale del Tribunale di Milano in base al criterio del reato più grave (autoriciclaggio) e ha ritenuto che il luogo rilevante per la competenza sia il luogo dove si è concretamente realizzato l'impiego delle somme (il conto corrente acceso presso Banca Mediolanum a Basiglio). Ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per autoriciclaggio, ritenendo legittima l'interpretazione che include le criptovalute nell'ambito degli strumenti finanziari/attività speculative idonee a ostacolare la ricostruzione della provenienza delittuosa. Ha altresì condiviso l'applicazione dell'aggravante della minorata difesa per l'uso della rete e la modalità artificiosa di occultamento dell'identità e ha giudicato motivato il rifiuto degli arresti domiciliari per il concreto pericolo di recidiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 8 cod. proc. pen.

    Regola generale della competenza per territorio; applicata richiamando il criterio del luogo del reato più grave per identificare il tribunale competente (Milano, luogo della banca dove è acceso il conto usato per i bonifici).

  • art. 9 cod. proc. pen.

    Richiamato nei profili relativi ai criteri alternativi di competenza (residenza, dimora, domicilio) ma escluso come criterio prevalente rispetto al luogo del reato più grave.

  • art. 10 cod. proc. pen.

    Richiamato nell'ambito della disciplina sulla competenza; non prevale rispetto al principio del reato più grave nella fattispecie concreta.

  • art. 16 cod. proc. pen.

    Richiamato per questioni di giurisdizione/competenza, senza esito favorevole al ricorrente.

  • art. 648 ter.1 cod. pen.

    Norma sull'autoriciclaggio: la Corte ha ritenuto che l'impiego di denaro provento di reato per l'acquisto di criptovalute rientri tra le attività ricomprese (attività economiche, finanziarie, speculative) e possa ostacolare la tracciabilità, integrando il reato contestato.

  • art. 61 n. 5 cod. pen.

    Aggravante per avere approfittato di particolari condizioni di luogo; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante per l'uso consapevole e strumentale di piattaforme on-line che hanno favorito il raggiro delle vittime.

  • art. 280 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa nella contestazione di violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto infondate le censure relative all'errata qualificazione giuridica.

  • artt. 275 e 284 cod. proc. pen.

    Norme relative alle misure cautelari; la Corte ha valutato che il diniego degli arresti domiciliari fosse adeguatamente motivato alla luce delle esigenze cautelari e del pericolo di recidiva.

  • art. 127, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla memoria difensiva depositata nel procedimento cautelare; la Corte valuta la rilevanza e completezza degli atti ma non ha ritenuto che la memoria potesse ribaltare le conclusioni del tribunale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese del procedimento.

  • art. 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione c.p.p.

    Previsione procedurale sulla comunicazione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario; disposta la trasmissione della copia della decisione per gli adempimenti previsti.

  • d.lgs. 90/2017 e Direttiva UE 2018/843 (V direttiva antiriciclaggio)

    Richiamati per illustrare il quadro normativo e regolamentare relativo a criptovalute e obblighi antiriciclaggio; utilizzati per sostenere che le valute virtuali rientrano nell'ambito degli strumenti finanziari suscettibili di uso illecito e di misure di prevenzione.

Massime di principio

  • La competenza territoriale segue il criterio del "reato più grave": quando è contestato l'autoriciclaggio connesso a reati presupposti, il luogo rilevante è dove si è concretamente realizzato l'impiego/trasferimento dei proventi (es.: conto bancario tramite il quale sono stati effettuati i bonifici).
  • L'acquisto di criptovalute con proventi delittuosi può integrare il reato di autoriciclaggio quando l'operazione è idonea, di fatto, a ostacolare la ricostruzione della provenienza del denaro; la trasparenza tecnica della blockchain non esclude automaticamente questa qualificazione.
  • Nelle truffe "on-line" l'aggravante della minorata difesa per condizioni di luogo può trovare applicazione se l'agente trae un vantaggio concreto dall'uso della rete (occultamento identità, assenza di contatti in presenza, strumentalizzazione di portali/strumenti telematici istituzionali).
  • Il diniego di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) può essere giustificato quando sussistono elementi concreti e motivati di pericolo di recidiva, elevata professionalità nel delinquere e capacità tecnica di eludere controlli anche da remoto.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontare criticamente le motivazioni del giudice del merito; censure generiche o mera riproposizione degli stessi argomenti già esaminati possono comportare l'inammissibilità del ricorso.
  • La qualificazione giuridica delle operazioni con strumenti finanziari innovativi richiede un esame concreto: non va esclusa a priori la natura speculativa o la capacità di occultamento delle criptovalute, ma va valutata sulla base delle modalità operative, delle finalità e degli effetti sul circuito economico.

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