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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26951/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato ha impugnato la conferma della condanna per raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi (art. 6 L. 210/2008), denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per omessa acquisizione del certificato del casellario giudiziale aggiornato. Dal casellario sarebbe risultato che, con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania del 25/01/2017, si era verificata l'estinzione della pena detentiva e degli effetti penali in relazione a precedenti condanne (per ricettazione, stupefacenti, tentato furto) in seguito a esito positivo dell'affidamento in prova, rendendo impropria l'applicazione della recidiva. Il ricorrente lamenta inoltre il diniego della rinnovazione dell'istruttoria che avrebbe consentito l'accertamento di detta circostanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul punto della recidiva: la recidiva non poteva essere calcolata perché le pene e gli effetti penali erano estinti per esito positivo dell'affidamento in prova; la Corte territoriale aveva ignorato la questione decisiva. Normalmente ciò avrebbe comportato l'annullamento con rinvio per mancanza di motivazione su punto decisivo. Tuttavia, nel frattempo (27/04/2022) è intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione. In presenza di una causa di estinzione del reato la giurisprudenza di legittimità impedisce di rilevare vizi di motivazione e impone l'annullamento senza rinvio con declaratoria dell'estinzione. Pertanto la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 6, legge 210/2008

    Norma sostanziale del capo d'imputazione: punisce l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi senza autorizzazione; citata per individuare il reato di cui l'imputato è stato condannato.

  • Cass., Sez. 3, n. 41697 del 08/05/2018

    Cass., Sez. 3, n. 41697 del 08/05/2018, G., Rv. 273941 - 01

    Giurisprudenza ritenuta dirimente: conferma che, se la pena detentiva ed effetti penali sono estinti per esito positivo dell'affidamento in prova, i precedenti non devono essere computati ai fini della recidiva.

  • Cass., Sez. 5, n. 26409 del 07/05/2019

    Cass., Sez. 5, n. 26409 del 07/05/2019, Pappadà, Rv. 276995-01

    Richiamata in tema di corretto esame del vizio di motivazione: l'omessa valutazione di un punto decisivo di prova giustifica in linea di principio l'annullamento con rinvio.

  • Cass., Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009

    Cass., Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275

    Principio delle Sezioni Unite: quando è intervenuta una causa di estinzione del reato, non è possibile rilevare in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata poiché il giudice del rinvio sarebbe comunque obbligato a dichiarare immediatamente la causa estintiva.

  • Cass., Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992 (dep. 1993)

    Cass., Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino ed altri, Rv. 192471

    Ulteriore conferma del principio secondo cui l'intervenuta estinzione del reato preclude, in sede di legittimità, l'accertamento di vizi che comporterebbero solo un rinvio, essendo obbligatoria la declaratoria della causa estintiva.

Massime di principio

  • Se una pena o i suoi effetti sono estinti per esito positivo dell'affidamento in prova, i precedenti relativi a quella pena non devono essere computati ai fini della recidiva.
  • L'omessa acquisizione o valutazione di documenti decisivi (es. casellario giudiziale aggiornato) può costituire vizio di motivazione che, in via ordinaria, giustifica l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
  • Tuttavia, se nel frattempo è intervenuta una causa di estinzione del reato (per esempio prescrizione), la Corte di legittimità annulla senza rinvio e dispone la declaratoria dell'estinzione, poiché il giudice del rinvio sarebbe comunque tenuto ad applicarla immediatamente.
  • In giudizio è cruciale chiedere e acquisire specifici documenti (come il casellario aggiornato o ordinanze del Tribunale di sorveglianza) per dimostrare l'estinzione di pene o effetti che incidono sul calcolo della recidiva.
  • Le questioni relative all'estinzione per affidamento in prova o ad altre cause estintive devono essere tempestivamente sollevate e provate nei gradi di merito; la loro omissione può essere rimediata in Cassazione solo fino al sopravvenire di una causa estintiva che renda ininfluente il giudizio di merito.

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