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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26952/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Parente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Massa del 19/05/2020 che lo aveva condannato per plurime violazioni del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro. In cassazione la difesa ha sostenuto che non sussistevano pericoli nel piazzale perché era in corso la sistemazione della linea di produzione e che la società non era in grado di pagare le sanzioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza dei requisiti minimi richiesti dal giudizio di legittimità, ritenendo che le censure proposte fossero censure di fatto non coerenti con la sentenza impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ravvisando colpa grave nella presentazione del ricorso, ha disposto un pagamento equitativo di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008 e successive modifiche) - articoli citati in sentenza

    art. 63, comma 1; art. 64, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 4, lett. a, punto 2; art. 87, comma 2, lett. c; art. 29, comma 1; art. 55, comma 1; art. 37, comma 1

    Queste norme sono state richiamate come fondamento delle condanne pronunciate in primo grado per violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro. La Corte di cassazione non ha riesaminato il merito delle violazioni, bensì ha valutato la conformità formale del ricorso per cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen. (onere delle spese per ricorso inammissibile)

    La Corte ha applicato questa norma per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Corte Cost. 13/06/2000, n. 186

    Richiamata per valutare l'eventuale responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. Alla luce di tale pronuncia la Corte ha ritenuto che il ricorso non fosse stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ha quindi disposto un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende anzichè ulteriori sanzioni più gravose.

  • Disposizione sul versamento alla Cassa delle Ammende

    La Corte ha disposto, in via equitativa, il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende per la condotta processuale del ricorrente, pur escludendo la colpa grave nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione può dichiarare un ricorso inammissibile se manca dei requisiti formali/minimi o se si limita a censure di fatto non coerenti con la motivazione della sentenza impugnata; in tali casi non viene riesaminato il merito.
  • I motivi di fatto, le contestazioni probatorie o le argomentazioni meramente ricostruttive della realtà fattuale non sostituiscono i motivo giuridici richiesti in cassazione: è necessario inquadrare le doglianze come questioni di diritto corredate da argomentazione normativa e giurisprudenziale.
  • Il ricorrente inammissibile può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; in presenza di assenza di colpa grave la Corte può disporre un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende.
  • Prima di proporre ricorso per cassazione conviene verificare che le censure riguardino profili di diritto e non siano semplici rinnovazioni delle questioni di fatto già decise, al fine di evitare oneri economici aggiuntivi.

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