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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26955/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di secondo grado che l'aveva condannata per violazioni tributarie ai sensi degli artt. 10-bis e 10-ter del d.lgs. n. 74/2000 per gli anni d'imposta 2010, 2011 e 2012. I principali motivi erano: (1) per l'anno 2010 il modello 770 era stato compilato dal curatore/commissario fallimentare e risultavano versamenti che avrebbero ridotto l'imposta dovuta sotto la soglia di punibilità; (2) per il 2011 l'imposta evasa sarebbe stata inferiore alla soglia di punibilità e i versamenti omessi sarebbero stati inferiori a quanto contestato; (3) per il 2012 il debito tributario derivava dalla gestione del commissario giudiziale subentrato; (4) censura sull'entità della pena; (5) prescrizione del reato relativo al 2010 e, conseguentemente, revoca della confisca.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi tre motivi fossero censure di merito non connesse alla decisione impugnata: la Corte territoriale aveva ritenuto attendibile la testimonianza del direttore dell'Agenzia delle Entrate secondo cui non erano stati effettuati i versamenti, circostanza non confutata dalla difesa. Ha condiviso il criterio di calcolo della somma evasa complessiva (euro 197.869,00 al 27/12/2012) e l'argomentazione che la ricorrente, in qualità di liquidatrice fino al 2014, era obbligata agli adempimenti. Ha ritenuto adeguata la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e congrua la pena, e ha respinto l'eccezione di prescrizione dovendo la ricorrente contestare specificamente le sospensioni considerate. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10-bis

    Norma che punisce l'omesso versamento delle ritenute; la Corte ha ritenuto che per valutare la soglia di punibilità va considerata la cifra evasa complessiva e che la ricorrente, in qualità di liquidatrice, fosse obbligata agli adempimenti fiscali

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter

    Norma che sanziona la dichiarazione fraudolenta o omessa imposta; la Corte ha valutato la denuncia per l'anno 2010 in base agli elementi probatori e ha escluso la sussistenza della prescrizione poiché le sospensioni erano state correttamente calcolate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale che disciplina le spese e gli oneri a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata con riguardo alla liquidazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00 ritenendo assente la colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. Sez. 3, n. 20188 del 12/02/2021; Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017)

    Le decisioni citate sono state usate per affermare la rilevanza degli obblighi del liquidatore e per spiegare i criteri di motivazione riguardo alla quantificazione della pena e alla necessità o meno di ulteriori motivazioni quando la pena è inferiore al parametro medio

Massime di principio

  • La soglia di punibilità per i reati tributari va valutata sulla base della somma complessiva effettivamente evasa/inscritta a ruolo e non solo su singoli versamenti o quadri della dichiarazione; contestazioni generiche sui numeri non superano la decisione se non si indicano specifiche incongruenze
  • La circostanza che una dichiarazione sia stata predisposta o firmata da un curatore/commissario giudiziale non esclude automaticamente la responsabilità dell'amministratore/liquidatore se quest'ultimo mantiene obblighi di legge: occorre provare specificamente che gli adempimenti sono stati eseguiti da altro soggetto in modo tale da esonerare l'imputato
  • La valutazione dell'affidabilità probatoria (testimonianze dell'ufficio finanziario vs documenti forniti dalla difesa) è riservata al giudice di merito; il ricorso per cassazione non può limitarsi a richieste di riconsiderazione di fatto senza indicare errori giuridici o illogicità motivazionali
  • Le contestazioni di prescrizione devono contestare nel dettaglio il calcolo delle sospensioni e degli eventi che interrompono o sospendono i termini; altrimenti il giudice di legittimità confermerà il calcolo delle presidenze del giudice di merito
  • Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono motivate tenendo conto della ripetitività delle condotte illecite e dei precedenti: pene nella parte mediana o inferiori al minimo edittale richiedono motivazioni meno estese se la Corte ritiene assenti elementi positivi
  • Se un ricorso viene dichiarato inammissibile senza colpa grave, il ricorrente può essere condannato a un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende; se il ricorso è infondato, saranno inoltre poste a suo carico le spese processuali

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