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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26948/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: 1) questione di legittimità costituzionale e vizio procedurale relativo al cosiddetto giudizio immediato "custodiale", con la censura della privazione dell'udienza preliminare e della mancata notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini; 2) violazione dell'art. 369-bis c.p.p. e carenza di motivazione per la mancata informazione al difensore circa la perquisizione compiuta il giorno dell'arresto; 3) richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 (lieve entità), con scorporo della quantità destinata a consumo personale in ragione della esiguità della sostanza, confessione e collaborazione processuale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure: sul primo motivo ha confermato la legittimità del giudizio immediato custodiale, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che ammette forme di differente esercizio del diritto di difesa nei riti speciali e che il Gip è vincolato quando sussiste la misura cautelare fondata sui gravi indizi; sul secondo motivo ha escluso che l'illegittimità della perquisizione necessariamente invalidi il successivo sequestro del corpo del reato, richiamando la natura di atto dovuto dell'atto di sequestro e la possibilità di atti "a sorpresa" senza preventiva informazione al difensore; sul terzo motivo ha escluso l'applicabilità della lieve entità alla luce della consistente quantità di stupefacente (corrispondente a circa 156 dosi), delle modalità, e della condotta reiterata (arresti domiciliari precedenti), ritenendo decisivo il dato ponderale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73

    comma 1, comma 1-bis lett. a), comma 5

    La Corte ha ritenuto non applicabile il comma 5 (lieve entità) per la rilevante consistenza quantitativa della sostanza e le modalità e circostanze della condotta; la norma richiede valutazione complessiva e può essere esclusa se uno degli indici risulta preponderante

  • Codice di procedura penale, art. 453

    Distinzione tra giudizio immediato ordinario (art.453, comma1) e giudizio immediato custodiale (comma1-bis): quest'ultimo presuppone stato di custodia cautelare e vincola il Gip alla richiesta di giudizio immediato quando permangono i gravi indizi senza sopravvenienze che li escludano

  • Codice di procedura penale, art. 454

    richiamato nel testo in tema di termini

    Termini e modalità per la presentazione della richiesta di giudizio immediato ordinario; il regime differente giustifica differenze nelle modalità di esercizio del diritto di difesa

  • Codice di procedura penale, art. 455

    Regole sul controllo giudiziale in caso di giudizio immediato derivante da misura cautelare; emerge che il legislatore ha limitato la valutazione autonoma del Gip in tale ipotesi

  • Codice di procedura penale, art. 375

    richiamato per le forme dell'avviso a presentarsi

    La Corte segnala che l'obbligo di notificazione/avviso è disciplinato da tale articolo nel quadro delle garanzie previste per alcuni riti

  • Codice di procedura penale, art. 369-bis

    Richiamato dal ricorrente in tema di informazioni e assistenza del difensore; la Corte ha ritenuto infondata la censura con riferimento agli atti "a sorpresa" e alla disciplina delle informative

  • Codice di procedura penale, art. 253

    Il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti costituisce atto dovuto ai sensi dell'art.253, comma1; l'eventuale illegittimità della perquisizione non invalida automaticamente il sequestro

  • Codice di procedura penale, art. 364

    Riferimento agli atti a sorpresa (perquisizione, sequestro, ispezione) per i quali non è richiesto l'avviso preventivo al difensore

  • Codice di procedura penale, art. 616

    richiamato per le conseguenze economiche

    Prevede l'onere delle spese e la possibilità di fissare un pagamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità/manifesta infondatezza del ricorso

Massime di principio

  • Il giudizio immediato custodiale (art.453, comma1-bis) è funzionale alla celerità quando l'indagato è in stato di detenzione per gravi indizi: in tale ipotesi il Gip ha limitata discrezionalità e non è richiesta l'udienza preliminare
  • La mancata notifica dell'informazione di garanzia o del verbale non invalida automaticamente gli atti urgenti "a sorpresa" (perquisizione, sequestro, ispezione): la validità del sequestro è valutata con riferimento all'art.253 c.p.p. e alle condizioni specifiche dell'atto
  • La qualificazione del reato come di "lieve entità" ai sensi dell'art.73 comma 5 richiede valutazione complessiva di quantità/qualità della sostanza, modalità, mezzi e circostanze: un dato (es. considerevole consistenza quantitativa) può essere assorbente e precludere la favorevole riqualificazione
  • Le censure di legittimità in Cassazione devono confrontarsi puntualmente con il percorso argomentativo della Corte territoriale e con la giurisprudenza consolidata; la mancata deduzione o il mancato confronto con motivazioni assorbenti può portare a inammissibilità
  • In presenza di inammissibilità per manifesta infondatezza il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende; è quindi importante valutare la fondatezza dei motivi prima di proporre ricorso

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