Cassazione Penale, Sentenza n. 26948/2022 del 13/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) questione di legittimità costituzionale e vizio procedurale relativo al cosiddetto giudizio immediato "custodiale", con la censura della privazione dell'udienza preliminare e della mancata notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini; 2) violazione dell'art. 369-bis c.p.p. e carenza di motivazione per la mancata informazione al difensore circa la perquisizione compiuta il giorno dell'arresto; 3) richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 (lieve entità), con scorporo della quantità destinata a consumo personale in ragione della esiguità della sostanza, confessione e collaborazione processuale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure: sul primo motivo ha confermato la legittimità del giudizio immediato custodiale, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che ammette forme di differente esercizio del diritto di difesa nei riti speciali e che il Gip è vincolato quando sussiste la misura cautelare fondata sui gravi indizi; sul secondo motivo ha escluso che l'illegittimità della perquisizione necessariamente invalidi il successivo sequestro del corpo del reato, richiamando la natura di atto dovuto dell'atto di sequestro e la possibilità di atti "a sorpresa" senza preventiva informazione al difensore; sul terzo motivo ha escluso l'applicabilità della lieve entità alla luce della consistente quantità di stupefacente (corrispondente a circa 156 dosi), delle modalità, e della condotta reiterata (arresti domiciliari precedenti), ritenendo decisivo il dato ponderale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73
comma 1, comma 1-bis lett. a), comma 5
La Corte ha ritenuto non applicabile il comma 5 (lieve entità) per la rilevante consistenza quantitativa della sostanza e le modalità e circostanze della condotta; la norma richiede valutazione complessiva e può essere esclusa se uno degli indici risulta preponderante
Codice di procedura penale, art. 453
Distinzione tra giudizio immediato ordinario (art.453, comma1) e giudizio immediato custodiale (comma1-bis): quest'ultimo presuppone stato di custodia cautelare e vincola il Gip alla richiesta di giudizio immediato quando permangono i gravi indizi senza sopravvenienze che li escludano
Codice di procedura penale, art. 454
richiamato nel testo in tema di termini
Termini e modalità per la presentazione della richiesta di giudizio immediato ordinario; il regime differente giustifica differenze nelle modalità di esercizio del diritto di difesa
Codice di procedura penale, art. 455
Regole sul controllo giudiziale in caso di giudizio immediato derivante da misura cautelare; emerge che il legislatore ha limitato la valutazione autonoma del Gip in tale ipotesi
Codice di procedura penale, art. 375
richiamato per le forme dell'avviso a presentarsi
La Corte segnala che l'obbligo di notificazione/avviso è disciplinato da tale articolo nel quadro delle garanzie previste per alcuni riti
Codice di procedura penale, art. 369-bis
Richiamato dal ricorrente in tema di informazioni e assistenza del difensore; la Corte ha ritenuto infondata la censura con riferimento agli atti "a sorpresa" e alla disciplina delle informative
Codice di procedura penale, art. 253
Il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti costituisce atto dovuto ai sensi dell'art.253, comma1; l'eventuale illegittimità della perquisizione non invalida automaticamente il sequestro
Codice di procedura penale, art. 364
Riferimento agli atti a sorpresa (perquisizione, sequestro, ispezione) per i quali non è richiesto l'avviso preventivo al difensore
Codice di procedura penale, art. 616
richiamato per le conseguenze economiche
Prevede l'onere delle spese e la possibilità di fissare un pagamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità/manifesta infondatezza del ricorso
Massime di principio
- Il giudizio immediato custodiale (art.453, comma1-bis) è funzionale alla celerità quando l'indagato è in stato di detenzione per gravi indizi: in tale ipotesi il Gip ha limitata discrezionalità e non è richiesta l'udienza preliminare
- La mancata notifica dell'informazione di garanzia o del verbale non invalida automaticamente gli atti urgenti "a sorpresa" (perquisizione, sequestro, ispezione): la validità del sequestro è valutata con riferimento all'art.253 c.p.p. e alle condizioni specifiche dell'atto
- La qualificazione del reato come di "lieve entità" ai sensi dell'art.73 comma 5 richiede valutazione complessiva di quantità/qualità della sostanza, modalità, mezzi e circostanze: un dato (es. considerevole consistenza quantitativa) può essere assorbente e precludere la favorevole riqualificazione
- Le censure di legittimità in Cassazione devono confrontarsi puntualmente con il percorso argomentativo della Corte territoriale e con la giurisprudenza consolidata; la mancata deduzione o il mancato confronto con motivazioni assorbenti può portare a inammissibilità
- In presenza di inammissibilità per manifesta infondatezza il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende; è quindi importante valutare la fondatezza dei motivi prima di proporre ricorso
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