Cassazione Civile, Ordinanza n. 22960/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da ventotto avvisi di liquidazione notificati a una società che gestiva impianti e concessioni pubblicitarie su suolo pubblico, con i quali l'ente locale richiedeva il pagamento di una differenza a titolo di COSAP per l'anno 2006. La società oppose gli avvisi sostenendo che la maggior parte dei propri mezzi pubblicitari dovesse beneficiare della dispensa/esenzione prevista dall'art. 18 del regolamento COSAP per le occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, perché tale disciplina, originariamente riferita alle occupazioni di suolo pubblico, sarebbe stata integralmente richiamata per le affissioni pubblicitarie dalla delibera comunale n. 145/2001. In cassazione la società dedusse due motivi: 1) omessa pronuncia/violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancato esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.; 2) violazione dei criteri di interpretazione degli atti normativi, sostenendo che la delibera n. 145/2001 avesse recepito integralmente la disciplina COSAP, inclusa l'esenzione dell'art. 18.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato: non vi era omessa pronuncia, poiché la Corte d'appello aveva implicitamente respinto l'eccezione decidendo nel merito; inoltre l'appellante aveva comunque contestato in modo sufficiente la decisione di primo grado, in coerenza con i criteri di specificità dell'impugnazione nel processo tributario e nel giudizio di appello. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che la delibera n. 145/2001, interpretata secondo i criteri dell'art. 12 disp. prel. c.c. per gli atti normativi, aveva richiamato solo le disposizioni del regolamento COSAP relative a determinazione, pagamento, riscossione e recupero del canone, senza includere la norma esentativa di cui all'art. 18; tale esenzione, essendo derogatoria, non poteva ritenersi estesa in mancanza di un richiamo espresso. Spese compensate per novità e controvertibilità delle questioni; disposto inoltre l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
È stata esclusa la sussistenza di un vizio di omessa pronuncia, perché la questione sollevata si riteneva implicitamente disattesa dalla decisione sul merito.
Nel testo riformato, l'appello deve contenere una chiara individuazione dei capi contestati e delle doglianze, ma non richiede formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario l'onere di specificità dell'appello è soddisfatto anche se l'Amministrazione ripropone in appello le stesse ragioni già svolte in primo grado, trattandosi di norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c.
Per l'interpretazione degli atti normativi e regolamentari si applicano i criteri di interpretazione della legge, non quelli del contratto.
Sono stati ritenuti non pertinenti alla interpretazione dell'atto amministrativo normativo in esame, che va interpretato secondo i canoni dell'art. 12 disp. prel. c.c.
art. 17 regolamento COSAP del 1998
Disposizione richiamata dalla delibera successiva per i criteri di determinazione del canone.
art. 18 regolamento COSAP del 1998
La clausola di non debenza per occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato costituisce una disciplina esentativa derogatoria e non si estende in assenza di espresso richiamo.
art. 21 regolamento COSAP del 1998
Richiamata dalla delibera successiva per il pagamento e il rimborso del canone.
art. 22 regolamento COSAP del 1998
Richiamata dalla delibera successiva per la riscossione coattiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
Citata quale legge modificativa dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, il requisito di specificità dei motivi va valutato in modo sostanziale: è sufficiente che l'atto impugnatorio individui chiaramente le parti della sentenza contestate e contrasti la relativa ratio decidendi, senza formule sacramentali o un progetto alternativo di sentenza.
- Nel processo tributario, la riproposizione in appello delle medesime argomentazioni già svolte in primo grado può integrare un'impugnazione specifica, perché l'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 costituisce disciplina speciale rispetto all'art. 342 c.p.c.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di appello, decidendo sul merito, abbia implicitamente disatteso l'eccezione preliminare proposta dalla parte.
- Gli atti amministrativi a contenuto normativo devono essere interpretati secondo i criteri dell'art. 12 disp. prel. c.c., mentre i criteri ermeneutici del contratto non sono applicabili.
- Una disposizione esentativa o derogatoria non può essere estesa in via interpretativa oltre i casi espressamente richiamati; il richiamo di alcune norme di un regolamento non comporta l'automatico recepimento di tutte le altre, soprattutto se manca un richiamo espresso alla norma di esenzione.
- Quando una delibera richiama soltanto le norme sulla determinazione, pagamento, riscossione e recupero di un canone, il mancato richiamo della norma che prevede la non debenza per determinate occupazioni esclude l'applicazione dell'esenzione a tali fattispecie.
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