Cassazione Civile, Ordinanza n. 17579/2024 del 26/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equo indennizzo per la durata irragionevole di un precedente giudizio di risarcimento danni da responsabilità professionale connesso alla morte del coniuge della ricorrente. La Corte d’appello aveva riconosciuto solo in parte la pretesa e, nel successivo giudizio di opposizione ex art. 5 ter L. n. 89/2001, aveva rideterminato in parte l’importo, liquidando però le spese del procedimento di opposizione senza riconoscere i compensi per la fase istruttoria/trattazione che, secondo la ricorrente, era stata comunque svolta. Con il ricorso per cassazione la parte privata ha dedotto: 1) nullità del decreto per motivazione apparente/perplessa o comunque insufficiente in relazione alla liquidazione delle spese, con violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’effettivo svolgimento della fase istruttoria o di trattazione del giudizio di opposizione e la conseguente debenza dei relativi compensi; 3) violazione delle norme sulla liquidazione dei compensi professionali e delle spese, sostenendo che la Corte d’appello non avesse spiegato perché le attività svolte non integrassero la fase istruttoria/trattazione. Il Ministero ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione del decreto non fosse affetta da alcuna anomalia motivazionale rilevante in sede di legittimità, e ha accolto il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente. Ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente alla regolazione delle spese e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha condannato il Ministero a pagare alla ricorrente l’ulteriore compenso dovuto per la fase di trattazione/istruttoria del giudizio di opposizione, liquidato in euro 496,00, oltre alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 600,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5 ter
Rileva quale base del giudizio di opposizione sul riconoscimento dell’equo indennizzo e delle relative spese.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è sindacabile in cassazione solo se si traduce in una anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione del provvedimento impugnato.
art. 111 Cost.
È evocato quale parametro della motivazione minima costituzionalmente richiesta.
È il parametro del vizio di nullità denunciato per asserita motivazione apparente o mancante.
Dopo la riforma del 2012 il sindacato sulla motivazione è limitato alle sole anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti.
art. 4, comma 5, lett. c), D.M. n. 55/2014
La fase istruttoria comprende anche l’esame degli scritti o documenti delle altre parti; ciò giustifica il riconoscimento del compenso anche quando l’attività istruttoria sia minima o consista nell’esame degli atti.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sulla liquidazione delle spese.
Richiamato dalla ricorrente in tema di determinazione del compenso professionale.
art. 13, comma 6, L. n. 247/2012
Richiamato dalla ricorrente in tema di parametri forensi.
art. 2, comma 1, D.M. n. 55/2014
Richiamato dalla ricorrente per la disciplina della liquidazione dei compensi.
art. 4, commi 1 e 5, D.M. n. 55/2014
Richiamato dalla ricorrente per la distinzione delle fasi e dei compensi parametrati.
art. 5, commi 1 e 3, D.M. n. 55/2014
Richiamato dalla ricorrente a fondamento della liquidazione delle spese professionali.
Tabella 12, D.M. 10 marzo 2014 n. 55
Richiamata per la quantificazione dei compensi spettanti nel caso concreto.
La Corte, riconosciuti i presupposti, ha deciso nel merito la questione sulle spese senza rinvio.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo quando la motivazione presenti un’anomalia costituzionalmente rilevante, ossia mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non è più censurabile il semplice difetto di sufficienza.
- Ai fini della liquidazione del compenso professionale nella fase istruttoria, rileva anche l’esame degli scritti e documenti delle altre parti; la fase di trattazione/istruttoria non può essere esclusa in modo formalistico quando vi siano attività difensive effettivamente espletate o provvedimenti che presuppongano la mancata necessità di istruzione.
- Nel giudizio di opposizione sulle spese, la fase di istruttoria/trattazione può essere riconosciuta anche sulla base dell’esame dei provvedimenti pronunciati nel corso del procedimento, compreso il decreto opposto, se da essi si desume l’attività difensiva svolta.
- Quando il giudizio di legittimità riguarda solo la corretta liquidazione delle spese di un grado, la determinazione delle ulteriori spese va commisurata al differenziale tra quanto liquidato e quanto ritenuto dovuto, tenendo conto sia del disputatum sia del decisum.
- Se la controversia è definita in cassazione nei limiti delle spese, la Corte può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c. e liquidare direttamente il compenso dovuto, ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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