Cassazione Civile, Ordinanza n. 20722/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado che, in sede di rinvio da precedente decisione di legittimità e nel giudizio di ottemperanza, aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente e aveva compensato le spese di lite. Con due motivi il ricorrente ha denunciato la violazione delle norme sulle spese processuali nel processo tributario e nel processo civile, sostenendo che la Corte di merito avesse erroneamente qualificato come soccombenza reciproca l’accoglimento solo parziale dei motivi relativi al giudizio di legittimità e, conseguentemente, avesse illegittimamente compensato anche le spese del giudizio di riassunzione. Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di specialità della procura e ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disciplina della notifica a mezzo PEC.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari del controricorrente: ha ritenuto valida la procura speciale del Comune, pur rilasciata in data anteriore alla redazione dell’atto e senza espresso richiamo alla sentenza impugnata, perché congiunta al ricorso e successiva alla pubblicazione del provvedimento; ha inoltre escluso la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sulla notifica PEC. Nel merito ha rigettato entrambi i motivi, affermando che, nel regolamento delle spese quando la causa è rinviata anche per le spese del giudizio di legittimità, rileva l’esito globale della lite e non il risultato delle singole fasi o gradi. È stata quindi confermata la legittimità della compensazione disposta dal giudice di rinvio/ottemperanza. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna del Comune alla rifusione delle spese e con attestazione dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La specialità della procura per il ricorso per cassazione è requisito di ammissibilità, ma non richiede la contestualità materiale tra procura e redazione del ricorso; conta che sia congiunta al ricorso e temporalmente compatibile con l’impugnazione.
La congiunzione topografica tra procura su foglio separato e atto impugnatorio integra il requisito della specialità anche senza espresso riferimento al provvedimento da impugnare, purché la procura sia successiva alla pubblicazione della decisione e anteriore alla notificazione del ricorso.
art. 3-bis, comma 3, L. n. 53 del 1994
"la notifica si perfeziona .... per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art.6, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68..."
La notificazione a mezzo PEC si perfeziona per il destinatario con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna, senza necessità di prova dell’effettiva conoscenza dell’atto.
art. 6, comma 2, D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
È richiamato quale disposizione tecnica che individua la ricevuta di avvenuta consegna come momento perfezionativo della notifica PEC per il destinatario.
art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario, le spese sono regolate secondo i principi della soccombenza e della compensazione nei limiti consentiti dalle norme processuali richiamate.
Il giudice del rinvio, anche quando provvede sulle spese del giudizio di legittimità, deve regolare le spese in base all’esito globale della lite, potendo compensarle in tutto o in parte secondo il risultato complessivo del processo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per individuare il parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, quando il giudice è chiamato anche a statuire sulle spese del giudizio di legittimità, la regolazione delle spese deve avvenire considerando l’esito complessivo della lite e non la singola sorte delle varie fasi o dei singoli gradi.
- Ai fini della soccombenza reciproca e della compensazione delle spese non assume rilievo che una parte abbia ottenuto esiti favorevoli in uno o più segmenti del processo, se nel risultato finale risulta complessivamente soccombente.
- Nel ricorso per cassazione il requisito della specialità della procura è soddisfatto anche dalla procura su foglio separato congiunta materialmente o telematicamente al ricorso, purché il suo rilascio sia temporalmente compatibile con l’impugnazione.
- La notifica a mezzo PEC si perfeziona per il destinatario con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna, senza che sia necessaria la prova dell’effettiva lettura o conoscenza dell’atto.
- Le eccezioni di inammissibilità fondate sul difetto di specialità della procura devono essere respinte quando la procura, pur priva di espresso richiamo alla sentenza impugnata, risulti chiaramente riferibile all’attività tipica del giudizio di legittimità e sia temporalmente valida.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20555/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_civile · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20556/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_civile · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20558/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_civile · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20560/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_civile · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20575/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_civile · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20581/2025 del 22/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →