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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18385/2025 del 06/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento emessa in relazione a debiti IRPEF per gli anni 2007 e 2008. In primo grado il contribuente aveva ottenuto accoglimento; in appello, invece, la CTR del Lazio ha accolto il gravame dell’Ufficio, ritenendo sufficiente, per provare la rituale notifica della cartella prodromica, la relata di notifica prodotta in giudizio, senza necessità di produrre l’originale della cartella. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 2697 e 2719 c.c., art. 60 d.P.R. 600/1973 e art. 26, comma 4, d.P.R. 602/1973, sostenendo che, a fronte del disconoscimento della copia, la CTR avrebbe errato nel non richiedere l’originale della relata di notifica; (2) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 60 d.P.R. 600/1973 per aver escluso la necessità di produrre la cartella per dimostrare la notifica; (3) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 26, comma 5, d.P.R. 602/1973, deducendo che l’agente della riscossione avrebbe l’onere di conservare cartella e prova della notifica per cinque anni; (4) omesso esame di un fatto decisivo e mancata pronuncia sulla prescrizione, poi qualificato dalla Corte come censura di nullità per motivazione apparente; (5) violazione dell’art. 2948 c.c. in tema di prescrizione del credito erariale. Le amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte ha accolto soltanto il quarto motivo, ritenendo che la CTR avesse omesso di motivare sulla questione della prescrizione dedotta in appello, pur essendovi stata devoluta. Ha invece dichiarato inammissibile il primo motivo perché non colpiva la ratio decidendi, centrata sulla mancata proposizione della querela di falso contro la relata di notifica, e comunque perché la contestazione della copia risultava generica. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, ribadendo che, ai fini della prova del perfezionamento della notifica della cartella, non è necessaria la produzione dell’originale o della copia autentica, essendo sufficiente la matrice o copia della cartella con la relata di notifica; ha inoltre escluso che l’art. 26, comma 5, d.P.R. 602/1973 incida sugli oneri probatori processuali. Ha infine rigettato il quinto motivo, affermando che per i crediti erariali IRPEF, in mancanza di una previsione speciale, vale il termine ordinario decennale e non quello quinquennale dell’art. 2948 c.c. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al solo motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Indica i vizi dedotti in cassazione; la Corte qualifica il quarto motivo secondo la sostanza della censura, non secondo la sola rubrica.

  • art. 2697 c.c.

    Regola l’onere della prova, ma nel caso concreto la Corte richiama la giurisprudenza sulla sufficienza della relata di notifica e sulla genericità della contestazione della copia.

  • art. 2719 c.c.

    La contestazione della conformità della copia all’originale deve essere specifica e circostanziata; quella generica è inefficace.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dal ricorrente in tema di notificazione degli atti tributari, ma non ritenuto decisivo rispetto alla ratio della CTR.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    Per la prova della notifica della cartella è sufficiente la produzione della matrice o della copia con la relata; il comma 5 ha rilievo amministrativo-conservativo e non modifica gli oneri probatori in giudizio.

  • art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973

    L’intimazione di pagamento è equiparata all’avviso di mora ed è autonomamente impugnabile; la sua mancata impugnazione comporta cristallizzazione dell’obbligazione.

  • art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992

    Fondamento dell’autonoma impugnabilità dell’intimazione di pagamento nel contenzioso tributario.

  • art. 2948 c.c.

    Non si applica ai crediti erariali IRPEF, che non sono prestazioni periodiche in senso tecnico e seguono il termine ordinario decennale salvo diversa previsione di legge.

  • art. 2946 c.c.

    Costituisce il termine ordinario di prescrizione decennale dei diritti, applicabile ai crediti erariali in assenza di una norma speciale più breve.

  • art. 2953 c.c.

    Richiamato nel quadro generale della prescrizione dei crediti divenuti definitivi, ma la Corte ribadisce che non opera automaticamente per ogni credito iscritto a ruolo.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato dalla CTR per ritenere valida la consegna della cartella a mani del familiare convivente.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, la censura contro una decisione sulla notifica di un atto deve colpire la reale ratio decidendi: una doglianza che si sviluppi su un piano diverso resta inammissibile.
  • La contestazione della conformità all’originale di una copia documentale deve essere specifica, chiara e circostanziata; affermazioni generiche o di stile non sono idonee a mettere in discussione l’efficacia probatoria del documento.
  • Ai fini della prova del perfezionamento della notifica della cartella esattoriale non è necessaria la produzione dell’originale o della copia autentica della cartella, essendo sufficiente la matrice o la copia della cartella corredata dalla relata di notifica.
  • L’obbligo dell’agente della riscossione di conservare la documentazione per un certo periodo ha rilievo amministrativo e non si traduce automaticamente in un diverso riparto dell’onere probatorio nel processo.
  • L’intimazione di pagamento è atto autonomamente impugnabile; la sua mancata impugnazione può determinare la cristallizzazione dell’obbligazione e rendere necessaria, in tale sede, la deduzione della prescrizione sopravvenuta.
  • Per i crediti erariali IRPEF, in assenza di una previsione speciale, si applica la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale prevista per le prestazioni periodiche dall’art. 2948 c.c.
  • Quando una questione devoluta in appello, come la prescrizione, non viene affrontata con motivazione dal giudice di secondo grado, ricorre un vizio della sentenza che impone la cassazione con rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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