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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18379/2025 del 06/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Ufficio aveva elevato il valore dell'avviamento commerciale dichiarato in un atto di compravendita registrato nel 2012, recuperando una maggiore imposta di registro e irrogando sanzioni. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, con rideterminazione del valore; in appello la decisione era stata confermata. In cassazione il contribuente ha dedotto, da un lato, la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e per omessa considerazione delle specifiche censure sulla determinazione del valore; dall'altro, la nullità dell'avviso per motivazione apodittica e per mancata sottoscrizione autografa del Direttore dell'Ufficio, assumendo che la firma meccanizzata fosse illegittima e che l'atto fosse privo di valida sottoscrizione ai sensi dell'art. 42 d.P.R. 600/1973.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti, in parte, inammissibili perché diretti a ottenere una nuova valutazione del fatto, e, per il resto, infondati. Ha escluso che la sentenza di merito fosse sorretta da motivazione apparente, rilevando che il giudice d'appello aveva effettivamente considerato la fattispecie concreta e condiviso la ricostruzione del primo giudice sulla cessione di un'unica attività commerciale e non di quattro rami d'azienda. Quanto alla doglianza sulla sottoscrizione dell'avviso, la Corte ha affermato che l'art. 42 d.P.R. 600/1973 non impone la sottoscrizione autografa e che l'art. 3, comma 2, d.lgs. 39/1993 consente, per gli atti seriali e meccanizzati della pubblica amministrazione, l'uso della firma automatizzata. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha escluso la denunciata motivazione apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato per dedurre il vizio di motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che la decisione di merito contenesse una motivazione sufficiente e non apodittica.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per contestare la forma della motivazione; la Corte ha escluso la violazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato come vizio processuale dedotto in cassazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato per sostenere l'insufficienza motivazionale dell'atto o della sentenza; la Corte ha respinto la censura.

  • art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. 600/1973

    La Corte ha affermato che la norma non disciplina la forma della sottoscrizione dell'avviso di accertamento, né impone che sia autografa.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. 39/1993

    È stato valorizzato come disposizione generale che consente l'uso della firma automatizzata per gli atti seriali e meccanizzati della pubblica amministrazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per il deposito della memoria illustrativa nel procedimento in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Richiamato in relazione all'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla motivazione o sulla quantificazione del fatto in una richiesta di nuova valutazione del merito, quando la sentenza impugnata abbia comunque esaminato la fattispecie concreta e tratto da essa le proprie conclusioni.
  • La motivazione di una sentenza non è apparente quando, anche per relationem, consenta di comprendere l'iter logico seguito dal giudice e le ragioni della decisione, con riferimento agli elementi fattuali decisivi della controversia.
  • L'art. 42 d.P.R. 600/1973 non richiede espressamente la sottoscrizione autografa dell'avviso di accertamento; la validità della sottoscrizione meccanizzata va valutata alla luce della disciplina generale sulla firma automatizzata degli atti seriali della pubblica amministrazione.
  • Quando la norma speciale sull'atto tributario non disciplina una specifica modalità formale, può trovare applicazione la disciplina generale che consente la firma automatizzata, purché l'atto rientri tra quelli seriali e meccanizzati.
  • La mancata risposta del giudice di merito a una specifica censura può essere irrilevante in cassazione se la doglianza non sarebbe comunque idonea a incidere sul decisum.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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