Cassazione Civile, Ordinanza n. 18375/2025 del 06/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente era proprietario di un immobile ad uso commerciale, locato con contratto registrato nel 2009. Nel 2017 l'Ufficio rilevava il mancato pagamento della tassazione annuale pari al 2% sul canone di locazione e notificava diversi avvisi di liquidazione per annualità distinte. Dopo la procedura di mediazione, il contribuente li impugnava con ricorsi separati; la CTP rigettava alcuni ricorsi e, per un'altra annualità, accoglieva la domanda. In appello, il giudice regionale dichiarava inammissibile il gravame del contribuente per tardività, ritenendo inapplicabile la sospensione di cui all'art. 6, comma 11, del D.L. 119/2018 agli avvisi di liquidazione contestati. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 6, commi 1 e 11, del D.L. 119/2018, sostenendo che gli avvisi di liquidazione dovevano essere qualificati come atti impositivi perché costituivano il primo atto con cui era stata comunicata la pretesa fiscale, oggetto di contestazione nel merito; di conseguenza, il termine di sospensione dei termini di impugnazione era applicabile e l'appello non era tardivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha affermato che, ai fini della definizione agevolata e della sospensione dei termini prevista dall'art. 6, comma 11, del D.L. 119/2018, rileva la funzione sostanziale dell'atto e non la sua sola qualificazione formale. Poiché gli avvisi di liquidazione in questione esprimevano per la prima volta una pretesa fiscale maggiore e il contribuente li aveva contestati anche nel merito, la CTR avrebbe dovuto applicare la sospensione dei termini e non dichiarare l'appello tardivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro del motivo di ricorso per denunciata violazione di legge.
art. 6, commi 1 e 11, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
La sospensione dei termini di impugnazione per la definizione agevolata si applica anche quando l'atto impugnato abbia funzione sostanzialmente impositiva e costituisca il primo atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente.
art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2018, n. 136
Norma di conversione del D.L. 119/2018 richiamata quale base della disciplina sulla definizione agevolata.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
L'atto che costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente è impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione delle discipline di definizione agevolata e delle correlate sospensioni dei termini di impugnazione, occorre guardare alla funzione sostanziale dell'atto e non alla sua mera denominazione formale.
- Un avviso di liquidazione può assumere natura di atto impositivo quando costituisce il primo atto con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa fiscale maggiore rispetto a quella applicata in via provvisoria.
- Se il contribuente contesta l'atto anche nel merito della pretesa tributaria, la controversia è effettiva e rientra nell'ambito delle liti definibili secondo la disciplina agevolativa richiamata.
- La declaratoria di tardività dell'appello è illegittima quando il termine per impugnare risulti sospeso per effetto della normativa sulla definizione agevolata applicabile alla controversia.
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