Cassazione Civile, Sentenza n. 6915/2020 del 11/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
Il richiedente, proveniente da un Paese indicato nel testo come omissato, aveva impugnato davanti al Tribunale di Catanzaro il diniego della Commissione territoriale, ottenendo la protezione umanitaria; le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria erano state respinte e quella parte della decisione non era stata impugnata. In accoglimento dell’appello del Ministero dell’Interno, la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 830/2018 depositata il 9 maggio 2018, ha riformato il riconoscimento della protezione umanitaria, rilevando che il richiedente aveva riferito ragioni economiche, legate alla ricerca di lavoro e di una retribuzione adeguata, senza dedurre specifiche condizioni personali di vulnerabilità. In Cassazione il richiedente ha proposto tre motivi: con il primo ha contestato che fossero precluse, per mancata impugnazione in appello, le domande di status di rifugiato e protezione sussidiaria; con il secondo ha denunciato violazioni dell’art. 111 Cost., dell’art. 6 CEDU e dell’art. 101 c.p.c. in relazione alle informazioni sul Paese di origine da acquisire mediante COI; con il terzo ha censurato il diniego della protezione umanitaria, invocando la disciplina interna e unionale della protezione, i diritti costituzionali e convenzionali e il dovere di acquisire informazioni sul Paese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: anche nel giudizio d’impugnazione in materia di protezione internazionale occorre proporre uno specifico motivo di appello, sicché, non essendo stata impugnata la reiezione delle domande di status di rifugiato e protezione sussidiaria, il relativo esame era precluso. Il secondo motivo è inammissibile perché formulato in modo astratto e senza confronto con la statuizione impugnata. Il terzo motivo è infondato: la controversia d’appello riguardava la sola protezione umanitaria e la Corte territoriale aveva rilevato che l’allontanamento era motivato esclusivamente da ragioni economiche, senza allegazione di vulnerabilità soggettive o di condizioni socio-politiche, sanitarie o ambientali rilevanti. La sola ricerca di migliori opportunità lavorative e retributive non integra, in assenza di un’effettiva condizione di vulnerabilità distinta dal profilo economico, i presupposti della protezione umanitaria. Non sono state liquidate spese, poiché il Ministero è rimasto intimato e non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Norme richiamate
Anche nel procedimento impugnatorio concernente le domande volte al riconoscimento della protezione internazionale vige il principio della domanda da proporsi con specifico motivo di appello e la pronuncia risulta immune da vizi.
Nel procedimento d’impugnazione relativo alla protezione internazionale, le domande respinte in primo grado devono essere devolute al giudice d’appello mediante specifici motivi; in mancanza, la decisione su di esse non può essere riesaminata.
Anche nel procedimento impugnatorio concernente le domande volte al riconoscimento della protezione internazionale vige il principio della domanda da proporsi con specifico motivo di appello e la pronuncia risulta immune da vizi.
La devoluzione al giudice d’appello delle questioni relative alle domande di protezione internazionale richiede uno specifico motivo di impugnazione.
D.Lgs. 286/1998, art. 5, comma 6
La decisione risulta immune dai vizi denunciati ed è conforme al principio secondo il quale “non è ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “strema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico.” (Cass. n. 3681 del 07/02/2019).
La protezione umanitaria non è diretta a garantire allo straniero un livello di benessere né a evitargli difficoltà economiche e sociali al rientro; occorre una condizione effettiva di vulnerabilità che non si esaurisca nel dato economico.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deid.g ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deid.g ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).
La disposizione è richiamata per determinare la misura dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deid.g ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).
La norma è indicata quale disposizione che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento d’impugnazione relativo alle domande di protezione internazionale, la parte deve censurare con specifici motivi d’appello le statuizioni di primo grado che intende contestare; in difetto, il riesame delle domande respinte è precluso.
- La censura concernente l’omessa o inadeguata acquisizione di informazioni sul Paese di origine non è scrutinabile se formulata in modo astratto e senza un confronto con la motivazione della decisione impugnata.
- La sola aspirazione a migliori condizioni lavorative e retributive, e la prospettiva di difficoltà economiche e sociali al rientro, non fondano la protezione umanitaria in assenza di una condizione effettiva di vulnerabilità che trascenda il profilo economico.
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