Cassazione Civile, Sentenza n. 6914/2020 del 11/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato davanti al Tribunale di Catanzaro il diniego della Commissione territoriale di riconoscimento della protezione internazionale; il rigetto era stato confermato dalla Corte d’appello di Catanzaro con sentenza n. 1955/2018, depositata il 12 novembre 2018. Aveva riferito di essere fuggito dal proprio Paese dopo avere ucciso con un coltello lo zio, che aveva allontanato da casa la moglie del richiedente e che, durante una discussione, lo aveva picchiato. Dopo l’espatrio non aveva più avuto contatti con la moglie né si era informato dell’eventuale avvio di un procedimento penale. La Corte d’appello aveva ritenuto il racconto non credibile, escluso i presupposti della protezione sussidiaria sulla base delle fonti consultate e negato la protezione umanitaria per difetto di concreti indici individuali di vulnerabilità, considerando insufficiente l’aspirazione a migliori condizioni lavorative. Con un unico motivo, il ricorrente ha lamentato di non essere stato ascoltato dal Tribunale e dalla Corte d’appello nonostante la richiesta, di non aver potuto provare i fatti con testimoni e interrogatorio personale, l’erronea valutazione della credibilità e il rilievo della carcerazione facile nel Paese di origine ai fini delle diverse forme di protezione. Ha inoltre denunciato l’insufficiente esame della situazione generale e sociale del Paese e ha allegato di essersi inserito in Italia svolgendo lavoro saltuario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, pur lamentando vizi formali dell’interrogatorio davanti alla Commissione territoriale, il ricorrente non aveva formulato pertinenti censure sul punto; la doglianza sullo status di rifugiato non colpiva la ratio della sentenza d’appello, che aveva accertato la mancata proposizione dell’appello su tale domanda, con statuizione non impugnata. La contestazione della valutazione di credibilità chiedeva una nuova valutazione delle dichiarazioni, non consentita in sede di legittimità in assenza della deduzione dell’omesso esame di un fatto decisivo. Il mancato ascolto non comporta automaticamente l’obbligo di fissare l’audizione e la censura era anche priva di specificità, non indicando quando e in quali termini fosse stata avanzata la richiesta. Quanto alla protezione sussidiaria, la Corte territoriale aveva già esaminato le fonti internazionali e il ricorso sollecitava impropriamente un riesame del merito; la doglianza sull’omessa attivazione dei poteri officiosi era generica e non indicava quali informazioni avrebbero potuto condurre all’accoglimento. Per la protezione umanitaria, la non credibilità del racconto impediva la comparazione individuale tra la vita in Italia, la situazione anteriore alla partenza e quella conseguente al rimpatrio; inoltre, mancava un’allegazione individualizzata di ulteriori condizioni di vulnerabilità e il ricorso non replicava puntualmente agli accertamenti di merito. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Ministero si era limitato alla costituzione. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 35 D.Lgs. 25/2008
S.F. (o F.), nato in (OMISSIS), con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, impugnava il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale dinanzi il Tribunale di Catanzaro, con esito sfavorevole confermato dalla sentenza della Corte territoriale impugnata.
La disposizione è indicata quale base del ricorso proposto contro il diniego della Commissione territoriale di protezione internazionale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte detta ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, va dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte detta ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).
Il comma è richiamato per determinare la misura dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile ottenere una nuova valutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente protezione quando la censura si risolve nella richiesta di una diversa lettura del materiale già valutato e non deduce l’omesso esame di un fatto decisivo.
- La fissazione dell’udienza non comporta automaticamente l’obbligo del giudice di procedere all’audizione del richiedente; la censura sul mancato ascolto deve inoltre specificare quando e in quali termini l’audizione sia stata richiesta.
- La doglianza relativa alla mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi in materia di protezione sussidiaria deve indicare concretamente quali informazioni sul Paese di origine non siano state acquisite e in che modo avrebbero potuto incidere sull’esito; una contestazione generica è inammissibile.
- La protezione umanitaria richiede una valutazione individuale della vita privata e familiare in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza e con quella cui il richiedente sarebbe esposto in caso di rimpatrio; la situazione generale del Paese e la mera aspirazione a migliori condizioni lavorative non sostituiscono l’allegazione di specifici elementi individuali di vulnerabilità.
- Quando la decisione impugnata si fonda su una statuizione di mancata impugnazione di una domanda e tale statuizione non è censurata, il ricorso per cassazione che non la affronta non coglie la ratio decidendi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 11 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7005/2020 del 11/03/2020
- Sentenza civile · 11 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7004/2020 del 11/03/2020
- Sentenza civile · 11 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7012/2020 del 11/03/2020
- Sentenza civile · 11 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7006/2020 del 11/03/2020
- Sentenza civile · 11 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 6915/2020 del 11/03/2020
- Sentenza civile · 11 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 6916/2020 del 11/03/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →