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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7006/2020 del 11/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Regione)

La controversia

La società, titolare di tre concessioni di grandi derivazioni a uso idroelettrico, aveva impugnato davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la deliberazione regionale del 29 dicembre 2010. L’atto consentiva ai concessionari uscenti la prosecuzione temporanea dell’esercizio, dal 1° gennaio 2011 e non oltre il 1° gennaio 2016, nelle more delle procedure di assegnazione; rinviava a una deliberazione successiva la determinazione del canone aggiuntivo e delle condizioni tecniche ed economiche; poneva inoltre a carico dei concessionari uscenti lavori di manutenzione degli impianti. Dopo che la precedente sentenza del TSAP, di rigetto, era stata cassata dalle Sezioni Unite nel 2016 per motivazione apparente, nel giudizio riassunto la società rinunciò ai primi due motivi e insistette sui restanti. Il TSAP, con sentenza n. 82 del 10 maggio 2018, dichiarò inammissibile il ricorso: ritenne che la questione sulla mancata proroga fosse già stata definita da precedenti provvedimenti regionali negativi e dai relativi giudizi; quanto al canone aggiuntivo, considerò la deliberazione non immediatamente lesiva, poiché importo e sussistenza dell’obbligo erano rimessi a un atto successivo e non risultava che il canone fosse stato richiesto, pagato o che ne fosse stata negata la restituzione. Con il primo motivo di cassazione la società ha censurato l’accertamento del TSAP sulle note regionali del 24 dicembre 2009, lamentando l’omessa indicazione delle fonti probatorie e sostenendo che quelle note non riguardassero le sue istanze di proroga; ha inoltre contestato la legittimità delle note e richiamato la cassazione, nel 2016, delle sentenze del TSAP indicate come precedenti. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., dell’art. 35 c.p.a., dell’art. 53-bis della legge regionale lombarda n. 26 del 2003 e dell’art. 1, comma 486, della legge n. 266 del 2005, sostenendo che il TSAP avesse confuso il canone per la gestione temporanea delle concessioni scadute con il diverso canone correlato alla proroga decennale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo. La doglianza ex art. 115 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare l’erronea valutazione di documenti o la mancata indicazione delle fonti dalle quali il giudice ha tratto le proprie conclusioni: essa riguarda la violazione delle regole di acquisizione e valutazione delle prove, nei casi precisati dalla Corte. Inoltre, la contestazione della legittimità delle note regionali introduceva una questione nuova rispetto a quella sottoposta al TSAP e avrebbe richiesto un sindacato su atti amministrativi la cui legittimità risultava oggetto di giudizio davanti allo stesso TSAP. Il secondo motivo è stato rigettato: pur a fronte dell’erroneo richiamo del TSAP al diverso canone previsto dalla legge n. 266 del 2005, restava ferma la ragione decisoria secondo cui il canone previsto dall’art. 53-bis della legge regionale n. 26 del 2003 era rimesso, quanto all’esistenza e all’importo, a un successivo provvedimento da adottare sentite le Province interessate; mancava inoltre prova di una richiesta di pagamento, del versamento o del diniego di restituzione. La deliberazione impugnata non era quindi immediatamente lesiva e non poteva essere impugnata in quel momento. La Corte ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese, liquidate in euro 7.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    la censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. non è deducibile per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice oppure per lamentare l’omessa indicazione delle fonti probatorie dalle quali il giudice avrebbe tratto le informazioni poste a base della pronuncia, potendosi con la suindicata censura essere dedotta unicamente la violazione delle regole disciplinanti l’acquisizione e la valutazione delle prove, ossia allegando che il giudice abbia fondato la pronuncia su prove non dedotte dalle parti, o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso prove legali ovvero abbia considerato come facenti piena prova elementi di prova soggetti invece a valutazione critica

    La violazione dell’art. 115 c.p.c. è denunciabile quando il giudice viola le regole legali sull’acquisizione o sulla valutazione delle prove nei casi indicati dalla Corte; non consente invece di censurare come tale una valutazione asseritamente errata del materiale istruttorio né l’omessa indicazione delle fonti probatorie.

  • art. 53-bis L.R. Lombardia n. 26/2003

    Ne consegue che, essendo l’obbligo di pagamento del canone aggiuntivo di cui alla L.R. n. 26 del 2003 rimesso, nell’an e nel quantum, ad un successivo provvedimento, frutto di concertazione con le Province interessate, risulta confermata – e non scalfita dall’erroneo richiamo al diverso canone di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 486, – la ratio decidendi secondo la quale la deliberazione non è immediatamente lesiva e quindi non impugnabile.

    Quando l’esistenza e l’ammontare del canone aggiuntivo per la gestione temporanea sono rimessi a un successivo provvedimento, la deliberazione che prevede tale futura determinazione non è, per questo profilo, immediatamente lesiva e non è impugnabile prima dell’adozione dell’atto attuativo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla disposizione, in misura pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    La disposizione è richiamata per determinare la misura di riferimento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. non è lo strumento per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio né per lamentare che la sentenza non espliciti le fonti della ricostruzione: occorre dedurre la violazione delle regole legali di acquisizione o valutazione della prova nei casi riconosciuti dalla norma.
  • In cassazione non è ammissibile introdurre una contestazione nuova, diversa dal tema decisorio sottoposto al giudice di merito; è in particolare inammissibile una censura che richieda alla Corte di pronunciarsi sulla legittimità di atti amministrativi la cui impugnazione sia oggetto di un giudizio pendente davanti al giudice competente.
  • La deliberazione che prevede un canone aggiuntivo non è immediatamente lesiva quando l’esistenza e l’importo dell’obbligo sono rimessi a un successivo provvedimento e non risulta ancora un’effettiva richiesta di pagamento, un versamento o un diniego di restituzione.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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