Cassazione Civile, Sentenza n. 7004/2020 del 11/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionaria concorrente)
La controversia
Una società titolare, dal 2006 e con rinnovo fino al 2042, della concessione di derivazione d’acqua dal torrente Stura di Valgrande per una centrale idroelettrica, contestava il rilascio a un’altra società di una concessione sul medesimo corso d’acqua. La domanda della seconda società, presentata il 26 giugno 2013 insieme alla richiesta di Autorizzazione Unica, prevedeva inizialmente una traversa; su richiesta dell’Amministrazione, prima che si aprisse la fase concorrenziale, il progetto fu modificato il 6 marzo 2014 prevedendo il prelievo diretto dal canale della centrale già esistente ed eliminando la traversa. Il 30 maggio 2014 la titolare dell’impianto preesistente presentò una domanda concorrente per una seconda centrale a valle. La Conferenza dei servizi, conclusa la fase concorrenziale il 12 novembre 2015, preferì il progetto della seconda società; il 27 ottobre 2016 le fu rilasciata la concessione, che prevedeva anche il couso di alcune opere e impianti della centrale preesistente. La società preesistente impugnò gli atti davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che respinse il ricorso; contro tale sentenza, depositata il 22 settembre 2017, propose ricorso per cassazione articolato in otto motivi. Primo: denunciò violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e motivazione incomprensibile per la sintesi e riorganizzazione delle censure operata dal TSAP. Secondo: sostenne che il progetto concorrente fosse improcedibile per mancato riutilizzo di una traversa esistente, restituzione a meno di un chilometro dalla presa a valle ed effetti cumulativi, e che l’Amministrazione non potesse sollecitare varianti prima della fase concorrenziale, richiamando l’autonomia fra autorizzazione unica e concessione di derivazione. Terzo e quarto: contestarono la legittimità delle varianti progettuali e della preferenza accordata al progetto concorrente, denunciando anche carenza di motivazione e violazione delle regole regionali sulla continuità degli impianti. Quinto e sesto: sostennero che il couso di opere appartenenti all’impianto preesistente producesse un effetto sostanzialmente espropriativo e censurarono la motivazione sul punto. Settimo: denunciarono carenza o illogicità della motivazione sulla restituzione delle acque in un bacino diverso da quello di prelievo. Ottavo: contestarono l’applicazione del regolamento regionale piemontese n. 10/R/2003 in assenza delle direttive statali previste dalla normativa, deducendo altresì una questione di legittimità costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutti gli otto motivi. Il primo è stato dichiarato inammissibile: l’omessa pronuncia del TSAP deve essere fatta valere con ricorso per rettificazione al medesimo Tribunale, ai sensi dell’art. 204 del testo unico sulle acque, e non con ricorso per cassazione. Il secondo è stato rigettato perché non si confrontava specificamente con la ragione decisiva della sentenza impugnata: la variante era stata richiesta e presentata quando la domanda della concessionaria poi prescelta era ancora l’unica relativa al tratto interessato, prima della domanda concorrente e dell’apertura della fase concorrenziale; la gestione coordinata trovava inoltre riscontro nella disciplina regionale richiamata. Il terzo è stato respinto: la motivazione del TSAP era idonea e le censure sulla violazione delle regole regionali si fondavano su valutazioni di fatto non riesaminabili in cassazione. Il quarto è stato rigettato perché risolveva la censura in una contestazione di merito sulla valutazione della preferenza progettuale. Il quinto è stato respinto: couso e sottensione hanno presupposti diversi, poiché la sottensione postula l’incompatibilità tecnica degli impianti, mentre nel caso concreto era stato accertato, senza censura ammissibile, che gli impianti erano compatibili. Il sesto è stato respinto perché il TSAP aveva spiegato che il couso non produceva effetto espropriativo: l’Amministrazione, titolare del bene pubblico, può consentire l’uso di opere di presa e derivazione già esistenti, purché non comprometta i benefici già concessi. Il settimo è stato respinto: il TSAP aveva accertato che la restituzione avveniva comunque nel torrente Stura di Valgrande; il successivo scarico di un impianto a valle nel torrente Stura di Ala era un dato di fatto non sindacabile e non integrava un’anomalia motivazionale rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. L’ottavo è stato rigettato: la sentenza costituzionale invocata era inconferente, la questione di costituzionalità era indeterminata e la norma statale richiamata non subordinava il potere regionale all’effettiva emanazione delle direttive, ma ne imponeva il rispetto se emanate entro il termine previsto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.000 euro, oltre 200 euro per esborsi e accessori, per ciascuno dei tre controricorrenti; sono state poste a suo carico anche le spese del procedimento ex art. 373 c.p.c., liquidate in 3.000 euro, oltre 200 euro per esborsi e accessori, per ciascuno dei tre beneficiari. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 204 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
è fermo insegnamento di queste Sezioni Unite (ex multis, sent. n. 488/19) che, avverso l’omessa pronuncia del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il rimedio esperibile non è il ricorso per cassazione, bensì lo specifico rimedio del ricorso per rettificazione al medesimo Tribunale, come disposto dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 204 (T.U. Acque), recante un rinvio ricettizio ai casi previsti dall’art. 517 del codice di rito del 1865
L’omessa pronuncia del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche non è deducibile con ricorso per cassazione, ma va fatta valere mediante il ricorso per rettificazione previsto dall’art. 204 del testo unico sulle acque.
art. 13 L.R. Piemonte 14 dicembre 1998, n. 40
Il motivo di ricorso in esame non si misura specificamente con tale ratio decidendi, la quale, per contro, è coerente con il disposto della L.R. Piemonte n. 40 del 1998, art. 13 che disciplina l’istruttoria integrata della fase di valutazione ed il coordinamento di procedure
La disciplina regionale consente l’istruttoria integrata e il coordinamento delle procedure; nel caso deciso tale coordinamento era coerente con la richiesta di modifica del progetto formulata prima dell’apertura della fase concorrenziale.
art. 26, commi 4 e 6, D.P.G.R. Piemonte n. 10/R/2003
quest’ultimo articolo prescrive, infatti, nel comma 4, che “Le derivazioni di acqua pubblica e i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi della L.R. n. 40 del 1998, art. 12 sono sottoposti all’istruttoria integrata della fase di valutazione e coordinamento di procedure di cui alla L.R. n. 10 del 1998, art. 13” e, nel comma 6, che “L’istruttoria integrata della fase di valutazione della procedura di VIA valuta contestualmente sia la compatibilità ambientale dei progetti in concorrenza, sia la preferenza da accordarsi all’istanza che, tra quelle ammesse in concorrenza, meglio risponde ai requisiti di cui all’art. 18”.
Nell’istruttoria integrata per i progetti sottoposti a VIA, la compatibilità ambientale e la preferenza tra le domande concorrenti sono valutate contestualmente secondo i requisiti regionali.
art. 45, comma 1, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
L’assunto della ricorrente secondo cui “il couso non è altro che la sottensione delle opere di presa o derivazione” (pag. 27 del ricorso) è infondato, giacchè i presupposti della sottensione sono diversi da quelli del couso, la prima postulando, a differenza del secondo, l’incompatibilità tecnica dei due impianti (con conseguente sottensione di quello meno importante, cfr. art. 45, comma 1, TU Acque).
La sottensione si distingue dal couso perché presuppone l’incompatibilità tecnica degli impianti e comporta la sottensione di quello meno importante.
art. 47 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
L’assunto della ricorrente secondo cui “il couso non è altro che la sottensione delle opere di presa o derivazione” (pag. 27 del ricorso) è infondato, giacchè i presupposti della sottensione sono diversi da quelli del couso, la prima postulando, a differenza del secondo, l’incompatibilità tecnica dei due impianti (con conseguente sottensione di quello meno importante, cfr. art. 45, comma 1, TU Acque).
Il couso è distinto dalla sottensione e può consentire l’utilizzazione di opere di presa e derivazione preesistenti quando gli impianti siano tecnicamente compatibili; non coincide con la sottensione prevista dall’art. 45.
art. 12, comma 9-ter, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152
Quanto all’argomentazione secondo cui la Regione Piemonte non avrebbe avuto il potere di disciplinare i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche, in difetto di emanazione delle direttive statali cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 23, comma 9 ter, il Collegio osserva che tale disposizione non subordina il potere attribuito alle Regioni di disciplinare i procedimenti di rilascio delle concessioni derivazione di acque pubbliche all’emanazione di dette direttive statali, ma si limita ad imporre le stesse di esercitare tale potere nel rispetto di dette direttive, se ed in quanto emanate entro il 30 settembre 2000.
Il potere regionale di disciplinare i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione non è subordinato alla previa emanazione delle direttive statali; le Regioni devono rispettarle se emanate entro il termine previsto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al minimo costituzionale: sono censurabili soltanto le anomalie che incidono sull’esistenza stessa della motivazione e risultano dal testo della sentenza, non la mera insufficienza motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche va impugnata con il ricorso per rettificazione previsto dall’art. 204 del testo unico sulle acque, non con ricorso per cassazione.
- La richiesta di modifiche a un progetto di derivazione può essere formulata nell’istruttoria integrata prima dell’apertura della fase concorrenziale, quando la domanda interessata è ancora l’unica presentata per il tratto di corso d’acqua considerato; la censura deve comunque confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Couso e sottensione non sono istituti equivalenti: la sottensione presuppone l’incompatibilità tecnica tra gli impianti, mentre il couso può consentire l’utilizzo di opere preesistenti quando gli impianti siano compatibili.
- Il couso di opere di presa e derivazione già esistenti non comporta di per sé un effetto espropriativo, purché la concessione sia disposta nell’interesse alla migliore utilizzazione dell’acqua pubblica e non comprometta i benefici già riconosciuti al concessionario preesistente.
- La censura di nullità della sentenza per vizio di motivazione è ammissibile soltanto in presenza di un’anomalia radicale, risultante dal testo della decisione, quale mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente contestare l’adeguatezza o la sufficienza dell’argomentazione.
- Il potere regionale di disciplinare i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione d’acqua non è subordinato alla previa emanazione delle direttive statali richiamate dalla legge; il vincolo è di conformarsi a tali direttive se emanate entro il termine previsto.
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