Cassazione Civile, Sentenza n. 6916/2020 del 11/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato davanti al Tribunale di Catanzaro il diniego della Commissione territoriale della protezione internazionale; il rigetto era stato confermato dalla Corte d’appello di Catanzaro con sentenza n. 1436/2018, depositata il 13 luglio 2018. Aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese dopo aver assistito, nel suo negozio, all’omicidio di un cliente da parte di appartenenti al MQM, di essere stato falsamente accusato dell’omicidio, di temere ritorsioni qualora avesse indicato i responsabili e che il negozio era stato incendiato. La Corte d’appello aveva giudicato il racconto non credibile per contraddizioni e incongruenze e per la scarsa conoscenza degli aspetti fisico-geografici della città di provenienza, dove il richiedente aveva affermato di aver vissuto per dodici anni. Aveva escluso la protezione sussidiaria, non ravvisando, sulla base delle fonti consultate, un conflitto armato interno o internazionale idoneo a determinare una minaccia grave e individuale; aveva inoltre negato la protezione umanitaria per la non credibilità del racconto e per la mancanza di prova dell’integrazione sociale in Italia. Con il primo motivo, il ricorrente denunciava violazioni della disciplina sulla protezione internazionale e lamentava che, una volta ritenuta non credibile la vicenda e la provenienza da Karachi, la Corte territoriale avrebbe dovuto approfondire la situazione politico-sociale del Punjab, sua zona d’origine. Con il secondo motivo denunciava l’omesso esame dei documenti, la mancata traduzione in lingua madre e la violazione dei criteri di valutazione della credibilità, indicando una carta d’identità rilasciata a Karachi e un articolo di giornale relativo all’incendio del negozio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato infondato il primo motivo: la sentenza impugnata aveva esaminato le informazioni sul Paese, compreso il Punjab, e il ricorrente non aveva indicato concretamente quali ulteriori informazioni avrebbero potuto condurre a un esito diverso; la censura sull’attivazione dei poteri istruttori officiosi era quindi generica, ipotetica e priva di decisività. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo: il ricorrente non aveva spiegato in che modo la carta d’identità e l’articolo di giornale avrebbero certamente determinato una decisione diversa o superato le contraddizioni del racconto. La Corte d’appello, del resto, non aveva messo in dubbio l’incendio del negozio, ma aveva ritenuto inattendibile il complessivo racconto sulle ragioni della fuga. Non ha disposto sulle spese, poiché il Ministero non aveva svolto attività difensiva. Ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3
Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento.
Nel giudizio di legittimità, la doglianza relativa alla valutazione dei documenti rileva solo se il documento trascurato dimostra con certezza circostanze decisive, tali da privare di fondamento la ratio decidendi; non basta prospettare che il documento avrebbe potuto influire sull’esito.
D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, deve darsi atto dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La censura con cui si lamenta la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi in materia di protezione internazionale deve indicare le informazioni specifiche, pertinenti e potenzialmente decisive che il giudice avrebbe dovuto acquisire; una contestazione generica o ipotetica è priva di decisività.
- L’omesso esame di un documento è denunciabile in cassazione quando il documento provi con certezza circostanze decisive, idonee a privare di fondamento la ratio decidendi. Il ricorrente deve spiegare puntualmente perché il documento avrebbe imposto un esito diverso.
- La produzione di documenti che confermino un fatto isolato allegato dal richiedente non è di per sé idonea a superare la valutazione di inattendibilità del complessivo racconto, se non viene spiegato come quei documenti incidano sulle contraddizioni e incongruenze poste a fondamento della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 11 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7005/2020 del 11/03/2020
- Sentenza civile · 11 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7004/2020 del 11/03/2020
- Sentenza civile · 11 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7012/2020 del 11/03/2020
- Sentenza civile · 11 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7006/2020 del 11/03/2020
- Sentenza civile · 11 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 6915/2020 del 11/03/2020
- Sentenza civile · 11 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 6914/2020 del 11/03/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →