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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39135/2021 del 09/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso di un credito IRPEG riferito all'anno d'imposta 1986, originariamente maturato da una società cooperativa bancaria poi incorporata e quindi trasferito, insieme all'azienda, a una banca. La banca aveva chiesto il rimborso del credito e, in alternativa, la possibilità di estinguerlo mediante assegnazione di titoli di Stato; l'amministrazione finanziaria aveva negato questa diversa modalità di soddisfazione. Nei gradi di merito la domanda della banca era stata accolta, ritenendosi che la cessione d'azienda avesse trasferito anche il credito e che non fossero necessari gli adempimenti previsti per la cessione di crediti verso lo Stato. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione delle norme sul processo tributario, sostenendo che il ricorso originario era inammissibile per mancata tempestiva impugnazione del diniego di rimborso del 1996; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse invertito l'onere della prova in ordine alla spettanza del credito rimborsabile.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che la nota del 1996 non integrava un atto di diniego di rimborso impugnabile, ma solo un rifiuto della modalità alternativa di estinzione del credito tramite titoli di Stato; inoltre, l'atto non risultava notificato e non recava le indicazioni su termine e giudice competente, sicché non poteva farsi decorrere il termine di decadenza per impugnarlo. Sul secondo ha precisato che la censura sull'art. 2697 c.c. era in realtà diretta a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e comunque non colpiva la ratio della decisione di merito, fondata sull'efficacia del subentro della banca nella titolarità del credito per effetto della cessione d'azienda e sulla non applicabilità, nel caso di cessione in blocco tra banche, delle formalità previste per la cessione di crediti verso lo Stato. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dell'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    gli atti espressi devono contenere indicazioni su termine, giudice competente e modalità di ricorso; l'omissione non comporta nullità dell'atto, ma può incidere sulla decorrenza del termine per impugnarlo

  • art. 21 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    il termine per impugnare decorre solo se l'atto sia idoneo a farlo decorrere; in mancanza delle indicazioni prescritte o di notifica, non può affermarsi la decadenza

  • art. 19, comma 1, lett. g, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    è impugnabile il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi; nel caso esaminato la comunicazione non costituiva diniego di rimborso ma solo diniego della modalità alternativa di pagamento

  • art. 19, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    negli atti impugnabili devono essere indicate commissione competente, termine e forme del ricorso

  • art. 7, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato come norma che ribadisce l'obbligo informativo sugli atti dell'amministrazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    dedotto per la pretesa violazione delle norme processuali sul processo tributario

  • art. 2697 c.c.

    la violazione si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesti l'apprezzamento dell'esito probatorio

  • art. 2559 c.c.

    richiamato per il trasferimento del credito d'imposta insieme all'azienda ceduta

  • art. 1264 c.c.

    gli adempimenti pubblicitari previsti per la cessione in blocco producono effetti di opponibilità ai terzi analoghi a quelli della cessione del credito

  • art. 69 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440

    gli adempimenti di notifica o accettazione del debitore ceduto non sono applicabili, nel caso deciso, alla cessione in blocco di crediti d'imposta tra banche

  • artt. 69 e 70 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440

    norme invocate dall'Amministrazione ma ritenute non ostative al riconoscimento del credito al cessionario nel contesto della cessione bancaria in blocco

  • art. 58, comma 2, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385

    le formalità di iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale valgono ai fini dell'opponibilità ai terzi

  • art. 58, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385

    norma speciale che, per le cessioni in blocco tra banche, deroga alla disciplina ordinaria sulla cessione dei crediti verso lo Stato

  • art. 90, comma 2, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385

    richiamato in relazione alle operazioni intervenute durante la liquidazione coatta amministrativa

  • art. 1 D.M. 26 agosto 1994

    richiamato quanto alle modalità di richiesta del rimborso nelle dichiarazioni annuali

  • art. 5, commi 1 e 1-bis, D.L. 23 maggio 1994, n. 307, conv. in L. 22 luglio 1994, n. 457

    consentiva la richiesta di una diversa modalità di estinzione del credito mediante titoli di Stato

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato in relazione al corretto vizio deducibile quando si contesti l'apprezzamento delle prove

Massime di principio

  • L'omessa indicazione, in un atto amministrativo impugnabile, del termine e dell'autorità giurisdizionale competente non determina automaticamente la nullità dell'atto, ma può impedire la decorrenza del termine per proporre ricorso, soprattutto se l'atto non sia stato ritualmente comunicato al destinatario.
  • Ai fini dell'art. 19 D.Lgs. n. 546/1992, è impugnabile il diniego di rimborso del tributo; non è invece sufficiente un mero rifiuto di una diversa modalità di pagamento o estinzione del medesimo credito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice assegni l'onere probatorio alla parte sbagliata; se si contesta la valutazione del materiale istruttorio, il vizio è eventualmente quello motivazionale, nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione.
  • Nel caso di cessione in blocco di attività e passività tra banche, le formalità pubblicitarie previste dalla disciplina speciale producono effetti di opponibilità ai terzi e possono rendere irrilevanti, per i crediti d'imposta trasferiti nel contesto aziendale, le forme ordinarie previste per la cessione di crediti verso lo Stato.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla titolarità del credito in capo al cessionario e sull'efficacia del trasferimento, è inammissibile o infondata la censura che si limiti a contestare genericamente la prova, senza colpire la ratio decidendi effettiva.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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