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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34512/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (difensore)

La controversia

La controversia origina da un decreto di pagamento dei compensi spettanti a un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal Tribunale di Roma e poi opposto dalla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115/2002. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione per tardività, ritenendo non dimostrato che il rimedio fosse stato proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Procura ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 136 c.p.c., sostenendo di non avere mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che le risultanze del sistema SICID non bastassero a provarla; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 2697 c.c., censurando il mancato rilievo dell'attestazione del direttore amministrativo secondo cui non vi era stata alcuna comunicazione telematica o cartacea e negando che gravasse sul Pubblico Ministero la prova della data di effettiva conoscibilità dell'atto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare, la carenza della sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. perché il ricorso non ricostruiva in modo chiaro e completo il fatto sostanziale e processuale. In ogni caso, il ricorso non superava il vaglio di cui all'art. 360-bis n. 1 c.p.c., poiché la questione di diritto era stata decisa dal Tribunale in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha ribadito che l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza di tale comunicazione/notificazione, opera il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del decreto. Nel caso concreto, ciò comportava comunque l'inammissibilità per tardività dell'opposizione della Procura. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, sia per la natura del ricorrente quale organo propulsore dell'attività giurisdizionale sia per la mancata costituzione dell'intimato. È stato inoltre escluso il presupposto per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    L'opposizione al decreto di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato è il rimedio previsto contro il provvedimento di pagamento.

  • art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede il decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la sua comunicazione alle parti, compreso il pubblico ministero.

  • art. 15 d.lgs. n. 150/2011

    Le opposizioni in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Richiamato in via analogica per qualificare il termine breve di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.

  • art. 327 c.p.c.

    In assenza di notificazione o comunicazione, opera il termine lungo d'impugnazione dalla pubblicazione del decreto, applicabile anche ai provvedimenti decisori e definitivi.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere la sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme all'interpretazione della Corte di cassazione.

  • art. 136 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alle modalità della comunicazione del decreto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova sulla comunicazione/conoscibilità dell'atto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso, nel caso concreto, i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; se la comunicazione o notificazione manca, si applica il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è necessaria una sommaria esposizione dei fatti di causa idonea a consentire la chiara ricostruzione del fatto sostanziale e processuale; la sua omissione integra causa di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
  • Il ricorso per cassazione non supera il filtro dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c. quando la decisione impugnata ha risolto la questione di diritto in conformità alla giurisprudenza di legittimità consolidata.
  • Nel sistema delle spese di giustizia, il decreto di pagamento del compenso al difensore è un provvedimento decisorio e definitivo, assoggettato alle ordinarie regole sulla decorrenza del termine d'impugnazione in mancanza di rituale comunicazione o notificazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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