Cassazione Civile, Ordinanza n. 16023/2024 del 07/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva accolto solo parzialmente il suo appello contro un avviso di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, con cui l'Ufficio aveva imputato all'anno d'imposta 2008 un incremento patrimoniale pari a euro 21.331,00. Con il primo motivo denunciava omessa pronuncia sul rilievo relativo alla mancata applicazione del principio della famiglia fiscale, sostenendo che il suo accoglimento avrebbe comportato l'annullamento integrale della pretesa. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell'art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/1973, assumendo che la presunzione legale relativa sugli incrementi patrimoniali fosse costruita su una presunzione semplice infondata, perché i fatti posti a base dell'accertamento - fase di start up delle società partecipate e asserita assenza di autonomia finanziaria - erano smentiti dagli atti. Con il terzo motivo contestava l'applicazione temporale delle spese di investimento sostenute nel 2003 per la società Pizza Team S.r.l., rilevando che tali spese avrebbero potuto essere considerate solo per un quinto nell'anno di sostenimento e nei quattro successivi, non già nel 2008. Nelle more del giudizio il ricorrente aveva comunicato di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi ex art. 3 d.l. n. 119/2018, depositando documentazione attestante l'accoglimento dell'istanza, il piano di rateizzazione e le quietanze di pagamento, e chiedeva la sospensione prima e poi la dichiarazione di estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte, verificata la regolarità della documentazione prodotta dal ricorrente e preso atto che la controparte non aveva formulato dinieghi o contestazioni, ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate. Non vi è stata decisione nel merito dei motivi di ricorso, perché la definizione agevolata ha reso superfluo l'esame delle censure.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma posta a base dell'accertamento sintetico e della disciplina delle presunzioni sugli incrementi patrimoniali; le censure miravano a contestarne l'applicazione da parte dell'Ufficio e della CTR.
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro della denuncia di omessa pronuncia su uno specifico motivo di gravame.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere probatorio e la tenuta della presunzione posta a base dell'accertamento.
art. 2729 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta infondatezza della presunzione semplice utilizzata come base dell'accertamento.
art. 3 d.l. n. 119 del 2018 conv. con mod. nella L. n. 136 del 2018
Norma sulla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, utilizzata per ottenere la sospensione e poi l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando il contribuente documenta l'adesione valida alla definizione agevolata dei carichi oggetto del giudizio e la controparte non solleva contestazioni, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
- La definizione agevolata intervenuta sul carico tributario oggetto della lite assorbe la decisione sulle censure relative alla legittimità dell'accertamento impugnato.
- Nel giudizio di cassazione, la sopravvenuta definizione della pretesa tributaria può rendere inutile la delibazione di motivi inerenti a omessa pronuncia, presunzioni e corretta imputazione temporale degli incrementi patrimoniali.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata richiede la regolarità della documentazione attestante l'adesione e il pagamento delle rate previste, oltre all'assenza di contestazioni della controparte.
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