Cassazione Civile, Ordinanza n. 09058/2024 del 05/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da atti di accertamento e dalle conseguenti cartelle con cui veniva contestata alla società poi fallita la contribuzione evasa sugli importi inseriti in busta paga ai dipendenti a titolo di rimborso spese, indennità automezzo e trasferta Italia. La decisione di appello aveva riformato la sentenza di primo grado. In cassazione la ricorrente ha proposto un unico motivo, denunciando l'omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., individuato nei fatti posti a fondamento di precedenti sentenze del Tribunale di Monza e della Corte d'appello di Milano, che avevano in parte accolto le doglianze della medesima società contro verbali di accertamento INPS e INAIL, assunti come base degli atti impositivi impugnati. L'Agenzia delle Entrate non ha depositato tempestivo controricorso, limitandosi a costituirsi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo, osservando che il preteso fatto storico decisivo non era stato affatto ignorato dal giudice d'appello, poiché la CTR lo aveva espressamente richiamato nella motivazione, dando conto sia delle pronunce del Tribunale e della Corte d'appello sia del loro parziale contenuto favorevole alla contribuente, e riportando ampi stralci della decisione della Corte d'appello. Da ciò ha tratto la conclusione che non ricorresse il vizio di omesso esame del fatto decisivo. Tuttavia, nel dispositivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha inoltre precisato che il fallimento intervenuto in corso di giudizio di cassazione non interrompe il processo e non incide sulla decisione. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata tempestiva costituzione dell'Agenzia. È stato infine dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di legittimità per omesso esame riguarda solo un fatto storico decisivo non esaminato dal giudice di merito; non è configurabile quando il fatto risulti espressamente considerato nella motivazione della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non sussiste quando il fatto storico allegato dalla parte sia stato comunque espressamente considerato dal giudice di merito, anche se valutato in senso sfavorevole.
- La mera critica alla valutazione compiuta dal giudice di merito o alla conclusione tratta da elementi già esaminati non integra, di per sé, il vizio di omesso esame.
- La dichiarazione di fallimento della parte ricorrente sopravvenuta nel corso del giudizio di cassazione non determina l'interruzione del processo.
- Quando il controricorso non è stato tempestivamente proposto, può essere esclusa la regolazione delle spese pur in presenza di decisione sfavorevole al ricorrente.
- In caso di inammissibilità o rigetto del ricorso, il giudice deve dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
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