Cassazione Civile, Ordinanza n. 10320/2025 del 18/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni d’imposta 2005-2007, con cui l’amministrazione finanziaria aveva ricostruito ricavi e redditi ritenendo che la contribuente svolgesse, senza dichiarazione, attività d’impresa di commercio elettronico di orologi usati su una piattaforma online. La contribuente aveva contestato gli atti sostenendo che l’indirizzo e-mail risultasse intestato a lei ma fosse in realtà utilizzato dal marito, il quale avrebbe curato tutte le transazioni. Dopo un primo accoglimento dei ricorsi in CTP e la conferma in appello, la sentenza di secondo grado era stata cassata con rinvio. Nel giudizio di rinvio l’appello dell’Agenzia era stato nuovamente rigettato, ritenendo insufficiente la sola titolarità dell’indirizzo e-mail per attribuire alla contribuente l’attività contestata. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. contro la sentenza resa in rinvio, invocando come giudicato esterno una precedente sentenza della CTR del Molise relativa agli anni 2008-2009, divenuta definitiva, che aveva accolto la tesi dell’Ufficio in una lite analoga riguardante la medesima contribuente e il coniuge. Il ricorso per revocazione è stato poi rigettato dalla CTR, e contro tale decisione l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 2909 c.c., per avere la CTR escluso l’efficacia del giudicato esterno, nonostante la pretesa identità del presupposto fattuale impositivo e la dedotta definizione agevolata della precedente controversia da parte della contribuente; 2) nullità della sentenza e del procedimento ex art. 395, n. 5, c.p.c., per avere la CTR ritenuto che la questione fosse già stata discussa, assumendo l’irrilevanza di tale circostanza ai fini dell’ammissibilità della revocazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il giudicato formatosi su annualità d’imposta diverse non estende automaticamente i propri effetti quando riguarda valutazioni di fatto e di prova, non qualificazioni giuridiche o elementi permanenti della fattispecie. La sentenza invocata dall’Ufficio non era quindi vincolante nel giudizio sugli anni 2005-2007, perché riferita ad accertamenti fattuali e probatori relativi ad annualità diverse. È stato rigettato anche il secondo motivo, chiarendo che il travisamento del contenuto oggettivo della prova non è deducibile con revocazione quando il fatto probatorio sia stato oggetto di controversia e di discussione tra le parti, poiché in tal caso il vizio non è una mera svista percettiva ma una valutazione di merito, denunciabile semmai con i normali mezzi di impugnazione. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto, con condanna dell’Agenzia alle spese del giudizio di legittimità; non è stato applicato l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché l’Amministrazione è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudicato esterno non copre, nei rapporti tributari per annualità diverse, le mere valutazioni di fatto e di prova; opera solo per elementi costitutivi della fattispecie con carattere tendenzialmente permanente o per qualificazioni giuridiche durable.
art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c.
La revocazione non può essere usata per censurare una valutazione di merito su fatti e prove che siano stati oggetto di discussione tra le parti; il rimedio è limitato alle ipotesi compatibili con l’errore revocatorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La doglianza di violazione di legge è stata ritenuta infondata perché la CTR ha correttamente escluso l’estensione automatica del giudicato esterno a diverse annualità di imposta.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza o del procedimento non ricorre quando la decisione impugnata si fonda su una valutazione di fatto controversa e discussa, sottratta al rimedio revocatorio.
art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
Richiamato dall’Agenzia come indice della sostanziale rinuncia all’impugnazione da parte della contribuente, ma tale circostanza non è stata ritenuta decisiva ai fini dell’estensione del giudicato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non applicato, poiché la parte soccombente è un’Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudicato relativo a una determinata annualità di imposta non si estende automaticamente alle annualità diverse quando l’accertamento dipende da fatti storici, prove o circostanze non dotate di carattere permanente.
- L’efficacia vincolante del giudicato tra periodi d’imposta successivi o precedenti può riguardare soltanto elementi della fattispecie che abbiano natura tendenzialmente stabile, come qualificazioni giuridiche o presupposti durevoli.
- La revocazione per errore di fatto non è ammissibile se il fatto probatorio asseritamente travisato è stato oggetto di contrapposizione tra le parti e di effettiva discussione nel giudizio, poiché in tal caso la censura investe la valutazione del materiale probatorio e non una mera svista percettiva.
- La distinzione tra errore revocatorio e vizio deducibile con ricorso ordinario dipende dal fatto che il travisamento riguardi un dato incontestato e non controverso, oppure una lettura del fatto già dibattuta nel processo.
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