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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33091/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di lavoro subordinato a termine stipulato nel 2010 per lo svolgimento di servizi di trasporto affidati temporaneamente alla società in seguito alla revoca dell'affidamento a un precedente gestore. Il lavoratore ha chiesto la declaratoria di nullità del termine, sostenendo che in concreto era stato adibito anche a servizi di trasporto ulteriori rispetto a quelli oggetto dell'affidamento temporaneo che aveva giustificato l'assunzione. La Corte d'appello ha accolto la domanda, ritenendo provata la divaricazione tra causale contrattuale e mansioni effettivamente svolte, ha disposto il ripristino del rapporto e ha condannato la società all'indennità ex art. 32 L. 183/2010. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 1 d.lgs. 368/2001, sostenendo che la causale fosse legittima e specifica, anche per relationem, perché il servizio era temporaneo e noto al lavoratore; 2) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente, contestando la valutazione delle prove testimoniali sulla destinazione del lavoratore anche ad attività diverse; 3) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., deducendo ultra petita per avere la Corte qualificato l'eccezione datoriale di risoluzione del rapporto per inidoneità sopravvenuta come licenziamento per giustificato motivo oggettivo soggetto a forma scritta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi, perché la sentenza impugnata non si era limitata a rilevare un vizio formale della causale, ma aveva fondato la nullità del termine sulla mancata corrispondenza tra la causale indicata e le mansioni concretamente assegnate al lavoratore. Ha escluso l'ammissibilità del secondo motivo perché la doglianza investiva la valutazione delle prove e non un omesso esame di un fatto storico decisivo. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, osservando che il giudice di merito può qualificare giuridicamente la domanda o l'eccezione e rilevare d'ufficio i presupposti di legge; nel caso di specie, la sopravvenuta inidoneità, ove non dia luogo a impossibilità assoluta e definitiva, va ricondotta al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che richiede comunque la forma scritta a pena di inefficacia. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. n. 368/2001

    La causale del contratto a termine deve essere specifica e trasparente, anche se desumibile per relationem, e la sua legittimità va verificata in concreto in rapporto alle mansioni effettivamente svolte.

  • art. 32 L. n. 183/2010

    L'illegittima apposizione del termine comporta il riconoscimento dell'indennità onnicomprensiva nei limiti applicati dalla Corte di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge è inammissibile se non attacca la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio deducibile riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la semplice contestazione della valutazione delle prove o l'insufficienza della motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il divieto di ultrapetizione non impedisce al giudice di qualificare giuridicamente i fatti e di rilevare d'ufficio elementi che incidono sulla sussistenza della pretesa o dell'eccezione.

  • art. 345 c.p.c.

    È richiamato nel contesto della doglianza di ultra petita, ma la Corte esclude la violazione nei termini dedotti dal ricorrente.

  • art. 2 L. n. 604/1966

    Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto a pena di inefficacia.

  • art. 3 L. n. 604/1966

    La sopravvenuta inidoneità del lavoratore, se compatibile con l'assegnazione ad altre mansioni, può integrare un giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

  • art. 2119 c.c.

    Solo l'impossibilità totale e definitiva della prestazione, senza possibilità di adibizione ad altre mansioni, può integrare una causa di risoluzione che esclude la prosecuzione del rapporto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È la base del procedimento camerale non partecipato seguito nel giudizio di legittimità.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e riferibili alla decisione impugnata, pena l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel contratto a termine, la legittimità della causale non dipende solo dalla sua astratta idoneità formale, ma anche dalla corrispondenza concreta tra ragione giustificatrice e attività effettivamente affidata al lavoratore; la divergenza tra le due determina la nullità del termine.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se le censure non colpiscono la vera ratio decidendi della sentenza impugnata o si risolvono nella mera contestazione della valutazione del materiale probatorio.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non singoli elementi istruttori o la pretesa insufficienza della motivazione.
  • Nel processo, il giudice può qualificare autonomamente la fattispecie e rilevare d'ufficio i presupposti giuridici della domanda o dell'eccezione, senza incorrere in ultrapetizione, purché non attribuisca un bene della vita diverso da quello richiesto.
  • Nel rapporto di lavoro privato, la cessazione del rapporto avviene in via ordinaria solo mediante licenziamento o dimissioni; la sopravvenuta inidoneità può condurre al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ove sia astrattamente possibile l'adibizione ad altre mansioni, e l'atto richiede forma scritta a pena di inefficacia.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneGiustificato motivo
IstitutiOnere della provaNullità

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