Cassazione Civile, Ordinanza n. 14567/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria, all'esito di verifica e processo verbale di constatazione, ha emesso avviso di accertamento recuperando IVA per l'anno d'imposta 2010 e costi indebitamente dedotti. Secondo l'Ufficio, la società, operante nell'acquisto di oggetti di oreficeria e gioielleria usati, aveva applicato illegittimamente il regime dell'inversione contabile ex art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633/1972 alle cessioni di oro usato verso altre imprese non esclusivamente dedite alla lavorazione industriale dei metalli preziosi, perché tali beni potevano essere rivenduti al consumatore finale e non erano destinati in via esclusiva a fusione e affinazione. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente solo sulla ripresa IVA; la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo che spettasse all'Ufficio dimostrare la destinazione finale dell'oro e la finalizzazione della cessione alla lavorazione e non alla commercializzazione. In cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, quando si contesta la legittima applicazione del reverse charge, l'onere di provare i presupposti del regime grava sul contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il reverse charge è un regime IVA derogatorio rispetto a quello ordinario e che, quando l'Amministrazione contesta la riconducibilità dell'operazione a una delle ipotesi per cui l'imposta è assolta con inversione contabile, spetta al contribuente dimostrare l'esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del regime, anche in applicazione del principio di vicinanza della prova. Poiché la CTR aveva invertito tale riparto probatorio ponendo a carico dell'Ufficio la prova della destinazione finale del bene, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
La disciplina del reverse charge interno ha carattere derogatorio rispetto al regime ordinario dell'IVA; la sua applicazione richiede la prova dei relativi presupposti da parte di chi la invoca.
L'onere di provare i presupposti per l'applicazione del regime di inversione contabile grava sul contribuente quando l'Amministrazione ne contesta la spettanza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo è stato formulato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il procedimento camerale previsto.
Rilevante ai fini della sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale Covid-19.
Unitamente all'art. 83 d.l. n. 18/2020, ha disposto la sospensione dei termini processuali nel periodo indicato.
Massime di principio
- Il regime dell'inversione contabile costituisce una deroga al principio ordinario di individuazione del debitore IVA e, come tale, va applicato solo in presenza di rigorosa dimostrazione dei suoi presupposti.
- Quando il contribuente invoca l'applicazione del reverse charge e l'Ufficio ne contesta la spettanza, l'onere probatorio ricade sul contribuente, che deve provare gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dalla disciplina.
- Il principio di vicinanza della prova giustifica la collocazione dell'onere dimostrativo in capo all'impresa, che dispone più facilmente degli elementi necessari a provare la natura concreta delle operazioni commerciali.
- È errore di diritto porre a carico dell'Amministrazione finanziaria la prova positiva della destinazione finale del bene quando la contestazione riguarda la legittimità dell'applicazione del regime speciale IVA.
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