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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41052/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Manes ha impugnato l'ordinanza del 1/4/2025 che aveva rigettato il riesame del decreto del P.M. del 12/3/2025 di convalida del sequestro probatorio di un'area di 5.000 mq e dei manufatti del "Camping Smeraldo". Il ricorrente deduceva: (1) insufficiente e apparente motivazione del decreto di convalida, che non indicava le condotte contestate con coordinate spazio-temporali, né la natura dei beni e la loro relazione con l'ipotesi di reato, né le ragioni probatorie; (2) la possibilità di integrare la motivazione da parte del tribunale del riesame era illegittima; (3) la preesistenza dei manufatti dagli anni '80 e la mancanza di interventi dal 2010, documentate da atti di un giudizio civile e da domande di condono, avrebbero determinato la prescrizione dei reati; (4) violazione del divieto di bis in idem per archiviazione del 2010 e sentenza n. 365/2016 che aveva dichiarato estinto per prescrizione uno dei reati. Chiedeva l'annullamento del provvedimento e la restituzione dei beni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio secondo cui il decreto di convalida del sequestro probatorio deve contenere, seppur in modo conciso, la motivazione che giustifichi la finalità probatoria e la relazione di immediatezza tra la cosa sequestrata e il reato ipotizzato; la semplice formula che qualifica il bene come "corpo di reato" è insufficiente. Ha inoltre affermato che il Tribunale del riesame non può supplire, di propria iniziativa, alla carenza motivazionale del P.M.; se il P.M. rimane inerme nel contraddittorio, la mancanza è insuperabile. Nel caso concreto la motivazione del decreto di convalida era oggettivamente apparente e non integrabile dal giudice del riesame. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata sia il decreto di convalida del 12/3/2025, ha dichiarato la perdita di efficacia del sequestro e disposto la restituzione dei beni all'avente diritto, disponendo inoltre la comunicazione al Procuratore generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico dell'edilizia), art. 44, comma 1, lett. c)

    art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001

    Titolo di reato richiamato a fondamento dell'ipotesi accusatoria (abusiva realizzazione di manufatti); la Corte segnala che il decreto di convalida deve collegare i beni sequestrati alla specifica ipotesi normativa richiamata

  • Codice della navigazione, art. 1166

    Richiamato come possibile titolo di reato connesso alle opere nella fascia di rispetto del demanio marittimo; indicato nella contestazione ma la Corte sottolinea l'esigenza di motivare il nesso probatorio

  • Codice penale, art. 733-bis

    Richiamato fra le fattispecie contestate; la Corte non entra nel merito della misura cautelare rispetto a questa norma ma ne considera la mera indicazione insufficiente senza motivazione probatoria

  • Codice di procedura penale, art. 324, comma 6

    art. 324 comma sesto c.p.p.

    Richiamato nel contesto della garanzia del diritto di difesa: la Corte ricorda che la difesa è garantita mediante la consegna del verbale di sequestro, la notifica del provvedimento del P.M. e il deposito ex art. 324

  • Codice di procedura penale, art. 626

    Norma procedurale richiamata per la comunicazione al Procuratore generale a seguito dell'annullamento del provvedimento

Massime di principio

  • Il decreto di convalida del sequestro probatorio deve contenere, anche se in forma sintetica, la motivazione che illustri la finalità probatoria perseguita e la relazione di immediatezza fra le cose sequestrate e l'ipotesi di reato; la semplice indicazione "corpo di reato" è inidonea.
  • Nella fase iniziale delle indagini non è richiesta la completa ricostruzione del fatto, ma il P.M. deve comunque spiegare perché gli oggetti sequestrati sono necessari alle indagini (che cosa si intende accertare con la conservazione del bene).
  • Il tribunale del riesame non può integrare d'ufficio la motivazione mancante nel provvedimento del P.M.; l'integrazione delle ragioni probatorie è prerogativa del pubblico ministero e, in sua inerzia, la carenza motivazionale comporta l'illegittimità del sequestro.
  • Se la motivazione è radicalmente mancante o apparente e non è stata integrata dal P.M. nel contraddittorio, la Cassazione annulla senza rinvio i provvedimenti impugnati e dispone la restituzione dei beni.
  • In casi di preesistenti archiviazioni o sentenze che dichiarano estinti reati (prescrizione, bis in idem), tali circostanze vanno valutate tempestivamente nell'ambito delle opposizioni al sequestro; tuttavia l'annullamento può avvenire anche per vizi procedurali di motivazione senza entrare nel merito della questione della prescrizione.

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