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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41055/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno che aveva confermato il rigetto della richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere. L'imputato è indagato per delitto associativo (art. 416 c.p.) e reati tributari (d.lgs. n. 74/2000 artt. 8 e 10-quater) nonché autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.). I quattro motivi principali del ricorso: 1) illegittima utilizzazione di prove digitali provenienti da altro procedimento senza un formale nuovo decreto di sequestro; critica dell'uso di informative della P.G. in luogo di un atto di acquisizione e del presunto divieto applicabile nelle indagini (richiamo art. 238 c.p.p., art. 191 c.p.p.); 2) illegittima acquisizione della messaggistica WhatsApp in violazione della tutela della corrispondenza (Corte cost. 170/2023) e dell'art. 254 c.p.p., con contestata consegna di una "copia lavoro" decriptata alla polizia giudiziaria e mancanza di un provvedimento autonomo per le nuove fonti; 3) interruzione della catena di custodia e mancata consegna alla difesa di una copia leggibile dei dati, con conseguente impossibilità della contro-analisi e vizio di utilizzabilità ex art. 191 c.p.p.; 4) carenza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento di riesame per omissione di specifiche doglianze difensive e mancata verifica della prova di resistenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato e lo ha respinto. In motivazione la Corte ha: (i) richiamato la distinzione normativa e giurisprudenziale tra disciplina dei documenti/dati acquisiti (art. 234, 258 c.p.p., art. 254-bis, art. 354) e regime restrittivo delle sole intercettazioni (art. 270 c.p.p.), affermando che l'art. 238 c.p.p. si applica prevalentemente alla fase dibattimentale e non al riesame cautelare; (ii) confermato che dati legittimamente duplicati/estratti possono circolare come documenti nel nuovo procedimento senza necessità di un nuovo sequestro, salvo che siano necessarie ulteriori acquisizioni o sussistano vizi che rendano il sequestro originario esplorativo; (iii) precisato che la consegna di una "copia lavoro" alla P.G., di per sé, non costituisce automatica "delega in bianco" né comporta inutilizzabilità, purché l'analisi sia governata dal P.M., motivata e tracciata (criteri di pertinenza, proporzione, tempi, catena di custodia); (iv) escluso che la perdita o il danneggiamento di working copies determini ipso facto inutilizzabilità: l'eventuale criticità rileva sulla attendibilità e va valutata nel contraddittorio; (v) affermato che i vizi genetici del sequestro probatorio (esploratività) dovevano essere proposti tempestivamente nel rito di riesame e che il giudicato cautelare preclude, salvo nuovi elementi, la deduzione tardiva di tali vizi in riti incidentali diversi. Inoltre la Corte ha richiamato l'onere difensivo di specificare in che misura l'espunzione degli elementi contestati inciderebbe sul quadro indiziario (prova di resistenza).

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sostanziale penale che identifica il reato associativo contestato all'indagato; citata per descrivere il capo d'accusa e il quadro indiziario.

  • artt. 8 e 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000

    Norme sui reati tributari costituenti le "reati fine" riferiti alle investigazioni; rilevanti ai fini della gravità indiziaria.

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    Norma sull'autoriciclaggio contestata; usata per delineare gli addebiti nel fascicolo.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Prevede il principio di legalità della prova e l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti di legge; la Corte ha escluso che tale principio imponga una "migrazione automatica" dell'inutilizzabilità tra procedimenti e ha precisato che opera nei limiti previsti dalla legge.

  • art. 238 cod. proc. pen.

    Regola l'acquisizione in dibattimento di verbali di altri procedimenti; la Corte ha ritenuto che il limite del comma 1 sia prevalentemente dibattimentale e non osti all'uso di documenti/dati in sede di riesame cautelare.

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Regola l'acquisizione documentale di "scritti o altri documenti" formati al di fuori del processo; la Corte l'ha indicata come base normativa per l'utilizzazione degli esiti digitali legittimamente estratti.

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Disciplina la utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti; la Corte ha ribadito la specialità di questa norma rispetto ad altri mezzi di prova e che i suoi divieti non sono automaticamente estensibili ai c.d. "dati freddi".

  • art. 254 cod. proc. pen.

    Disciplina il sequestro della corrispondenza; la Corte ha ricordato che la presa in carico del contenitore da parte della P.G. non equivale automaticamente a conoscenza del contenuto e che l'analisi può essere effettuata sotto il controllo del P.M. secondo modalità garantiste.

  • art. 254-bis cod. proc. pen.

    Riguarda il sequestro presso fornitori e la copia immodificabile: indicativa della legittimità di duplicazioni con garanzie tecniche e tracciabilità.

  • art. 258 cod. proc. pen.

    Consente l'estrazione e la trattenuta di copie dei documenti sequestrati; la Corte lo ha richiamato per sostenere che la copia forense è titolo processuale valido.

  • art. 354 cod. proc. pen.

    Prevede misure urgenti per la conservazione/doppia copia dei dati informatici; utile nel quadro delle cautele tecniche invocate per la digital forensics.

  • art. 291, 292, 309 cod. proc. pen.

    Norme sul ruolo del P.M. nella formazione dell'impianto indiziario e sul perimetro del riesame: il P.M. presenta elementi e il Tribunale del riesame valuta gravi indizi alla luce degli atti trasmessi e degli elementi addotti.

  • legge n. 48 del 2008

    Direttiva di politica legislativa per la digital forensics (attuazione Convenzione di Budapest) che impone cautele tecniche per conservazione e immodificabilità dei dati; la Corte ha osservato che si tratta di best practices che influiscono sull'affidabilità, non di sanzioni automatiche di inutilizzabilità.

  • art. 116 cod. proc. pen.

    Presidia l'accesso difensivo a copie/estratti/certificati; la Corte lo ha indicato come strumento che evita un 'vuoto di tutela' per la difesa.

  • art. 257, 324 cod. proc. pen.

    Norme sul riesame del sequestro probatorio e sui limiti del giudizio devoluto al Tribunale: la Corte ha sottolineato che i vizi genetici del sequestro devono essere dedotti tempestivamente nel relativo riesame.

  • art. 125, 177, 182 cod. proc. pen.

    Principi generali sul dovere di motivazione e sulle nullità; la Corte ha richiamato la tassatività delle nullità e la decadenza per eccezioni non tempestive.

Massime di principio

  • Dati digitali legittimamente copiati/estratti in un procedimento possono essere utilizzati in un procedimento derivato come "documenti" (art. 234/258 c.p.p.) senza bisogno di un nuovo decreto di sequestro, salvo che si renda necessaria una nuova acquisizione o che il provvedimento originario sia affetto da vizi genetici che ne impediscano l'utilizzo.
  • L'art. 238 c.p.p. limita l'acquisizione di verbali di altri procedimenti in dibattimento; non costituisce un divieto assoluto all'utilizzo di esiti investigativi nel riesame cautelare.
  • La tutela costituzionale della corrispondenza (Corte cost. 170/2023) si applica ai messaggi digitali, ma ciò non trasforma l'analisi successiva in un monopolio esclusivo dell'autorità giudiziaria: l'accesso e l'analisi possono avvenire sotto la direzione e la governance del P.M., con regole di tracciabilità, pertinenza e proporzionalità.
  • La consegna di una "copia lavoro" alla P.G. non implica automaticamente una "delega in bianco" né determina sempre inutilizzabilità: il profilo decisivo è se l'analisi è stata svolta senza controllo del P.M. o in termini esplorativi e indiscriminati.
  • La violazione delle cosiddette "best practices" di digital forensics (es. assenza di hash, perdita di working copy) non produce automaticamente inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p.; tali irregolarità incidono sulla valutazione di genuinità/affidabilità nel contraddittorio e possono essere rimediate o valutate caso per caso.
  • I vizi genetici del sequestro probatorio (esploratività, motivazione carente) devono essere fatti valere tempestivamente nel rito di riesame; l'eccezione tardiva in un diverso procedimento è preclusa salvo nuovi elementi sopravvenuti che modifichino il quadro probatorio.
  • In sede di cassazione avverso provvedimenti cautelari, la difesa deve specificare l'incidenza dell'eventuale inutilizzabilità degli elementi contestati sul complesso del convincimento (prova di resistenza); la genericità rende il motivo inammissibile.
  • La garanzia del contraddittorio e della parità delle armi (art. 6 CEDU) esige accesso effettivo ai dati e possibilità di contro-analisi, ma non impone sempre la consegna immediata di copie materiali in ogni circostanza: conta l'effettività dell'accesso e la possibilità di verificare l'integrità dei dati.

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