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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41056/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società impugnava l'ordinanza che aveva respinto l'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. contro la confisca urbanistica (terreno con fabbricati) disposta a seguito del processo penale conclusosi con prescrizione a carico della legale rappresentante Bruna Stravato. Per la ricorrente la confisca era illegittima perché fondata su una lottizzazione mai accertata nei confronti della società: si contestava l'applicazione degli artt. 30 e 44 del T.U. edilizia (d.P.R. 380/2001), la mancanza di pluralità di edifici, la legittimità dei titoli edilizi rilasciati negli anni 1966–1976, la conformità alle fasce di rispetto della S.S. Appia, la natura meramente catastale del frazionamento del 1986, l'irrilevanza delle trasformazioni del 2004 ai fini della lottizzazione e l'assenza di nuove opere di urbanizzazione. Processualmente si censurava il rifiuto dell'istruttoria (in particolare la perizia richiesta) e l'omessa motivazione: la Corte d'appello si era limitata a recepire i risultati del giudizio di merito cui la società non aveva partecipato, escludendo la "terzietà" per presunzioni (ruolo e partecipazione della legale rappresentante) senza verificare concretamente la mala fede.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione per una nuova valutazione con piena istruttoria. La Corte ha affermato i principi di diritto secondo cui il giudice dell'esecuzione, investito da un ente proprietario rimasto estraneo al giudizio di cognizione, ha il potere-dovere di accertare autonomamente sia la sussistenza del reato presupposto (lottizzazione abusiva) sia l'estraneità o la mala fede del terzo, esercitando i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, c.p.p. (incluso il conferimento di perizia). Ha inoltre sottolineato che la confisca urbanistica ha natura sostanzialmente penale e richiede proporzionalità e un accertamento effettivo; la mala fede del terzo non può essere presunta ma deve essere provata con standard rigorosi. Per questi motivi l'ordinanza è stata annullata e il giudice dell'esecuzione è stato rimandato a riesaminare il merito con piena istruttoria e valutazione della buona fede/mala fede della società.

Norme richiamate

  • d.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia), art. 44, comma 2

    La confisca urbanistica prevista è di natura sostanzialmente penale: la sua applicazione richiede un accertamento effettivo, proporzionalità e non può essere confermata nei confronti di un soggetto non parte del processo senza verifica concreta della mala fede

  • d.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia), art. 30

    Definisce la fattispecie di lottizzazione abusiva; il giudice dell'esecuzione deve verificare autonomamente la sussistenza dei suoi presupposti tecnici/urbanistici

  • Codice di procedura penale, art. 666, comma 5

    art. 666, comma 5, c.p.p.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione ampi poteri istruttori (perizia, esame testi, ecc.) per accertare le ragioni del terzo e garantire il contraddittorio

  • Codice di procedura penale, art. 667, comma 4

    art. 667, comma 4, c.p.p.

    L'opposizione in executivis è lo strumento idoneo per la persona non parte del giudizio di merito per dedurre l'illegittimità della confisca e ottenere il riesame

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 7

    La confisca ha rilievo sostanzialmente penale e dunque è sottoposta ai principi di legalità delle fattispecie e delle pene garantiti dall'art. 7 CEDU

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, Protocollo n. 1, art. 1

    Garantisce la protezione della proprietà; l'ablazione per confisca deve rispettare proporzionalità e garanzie procedurali

  • Costituzione italiana, artt. 3, 24, 27, 42, 111, 117

    Richiamati come parametro di legittimità: uguaglianza, diritto alla difesa, principio della responsabilità personale, tutela della proprietà e giusto processo; possono emergere profili di costituzionalità se la procedura esecutiva nega effettività del contraddittorio

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione ha il dovere di riesaminare autonomamente la sussistenza del reato presupposto della confisca e la posizione del terzo che non ha partecipato al giudizio di merito; non può limitarsi a recepire pedissequamente le risultanze di quel giudizio
  • La mala fede o la non terzietà del proprietario non può essere presunta: deve essere provata con rigorosi standard, dimostrando che il terzo è stato committente, beneficiario o mero schermo dell'autore del reato
  • I poteri istruttori dell'art. 666, comma 5, c.p.p. sono ampi e il giudice dell'esecuzione deve valutare, anche su richiesta del terzo, l'ammissione di mezzi istruttori (perizia, testi, accertamenti) per assicurare un contraddittorio effettivo
  • La confisca urbanistica, considerata di natura sostanzialmente penale, va applicata con principio di proporzionalità e nel rispetto delle garanzie convenzionali (art. 7 CEDU e Prot. 1 CEDU): se l'accertamento sostanziale non è stato svolto nei confronti del terzo, la confisca non può operare senza nuovo esame
  • Ordine procedurale utile: prima accertare (in sede esecutiva) l'esistenza concreta e perimetrata del programma lottizzatorio; solo dopo un accertamento istruito si può decidere sulla posizione di estraneità o meno del terzo
  • Prassi consigliata per i terzi proprietari: documentare tempestivamente titoli antecedenti, legittimo affidamento, assenza di beneficio dall'opera contestata; richiedere espressamente gli atti istruttori (perizia, consulenze) e sollecitare il pieno esercizio dei poteri probatori del giudice dell'esecuzione

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