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Sentenza

Sentenza del 22/04/2015 n. 8200 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato, per gli anni 2000 e 2001, l'indebita applicazione del regime IVA del margine alle autovetture acquistate nell'ambito di operazioni intracomunitarie e successivamente rivendute. I veicoli risultavano essere stati precedentemente utilizzati da società comunitarie di autonoleggio o da operatori del settore automobilistico, i quali presumibilmente avevano detratto l'IVA assolta a monte. La contribuente sosteneva che non fosse sufficiente conoscere l'attività dei precedenti proprietari e che non potesse esserle imposto di verificare tutti i passaggi della catena distributiva, invocando inoltre la propria buona fede, la congruità dei prezzi e l'acquisto da un fornitore nazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso della contribuente e ha confermato la decisione della CTR, ritenendo legittimi gli accertamenti. Il regime del margine è un regime speciale e derogatorio, la cui applicazione deve essere provata dal contribuente. La società non aveva dimostrato che i cedenti comunitari appartenessero a una categoria abilitata a non detrarre l'IVA a monte. La natura professionale dei cedenti, in particolare società di autonoleggio o commercianti di autoveicoli, giustificava la presunzione che l'IVA fosse stata detratta. L'eventuale buona fede della contribuente non rendeva applicabile il regime, potendo incidere soltanto sulle sanzioni. La ricorrente è stata inoltre condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 9.000 euro oltre accessori e spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 36, convertito nella legge n. 85/1995

    Disciplina il regime IVA del margine per determinati beni usati. Trattandosi di un regime speciale e derogatorio rispetto all'ordinario sistema IVA, i relativi presupposti devono essere provati dal contribuente che intende applicarlo.

  • Art. 26-bis della direttiva 77/388/CEE

    È richiamato quale fondamento comunitario del regime del margine, applicabile soltanto quando l'IVA non sia stata detratta nella precedente fase di acquisto.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54

    Riguarda i poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria ed è stato invocato dalla contribuente contestando la presunzione utilizzata dalla CTR.

  • Codice civile, art. 2697

    Sull'onere della prova: grava sul contribuente dimostrare i fatti costitutivi del diritto di applicare il regime IVA speciale del margine.

  • Codice civile, artt. 2727 e 2729

    In materia di presunzioni, la Corte ha ritenuto legittimo desumere la probabile detrazione dell'IVA dalla natura professionale dei cedenti, quando il contribuente non offra elementi contrari.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    Norme processuali richiamate per denunciare violazioni di legge e carenze o contraddittorietà della motivazione; le relative censure sono state ritenute infondate.

Massime di principio

  • Chi applica il regime IVA del margine deve dimostrare concretamente che il bene è stato acquistato da un soggetto che non aveva detratto l'IVA a monte o che rientrava in una delle categorie ammesse al regime speciale.
  • L'onere probatorio ricade sul cessionario, soprattutto quando si tratta di un operatore professionale del settore, al quale è richiesta una diligenza maggiore nella verifica della regolarità fiscale dell'operazione.
  • La natura dell'attività esercitata dal cedente, come autonoleggio o commercio professionale di autoveicoli, può costituire un elemento presuntivo idoneo a far ritenere che l'IVA sia stata detratta.
  • La mancata conoscenza effettiva dell'irregolarità o la buona fede del cessionario non salvano, di regola, l'applicazione del regime del margine: incidono eventualmente solo sul trattamento sanzionatorio.
  • La congruità del prezzo e l'acquisto tramite un fornitore nazionale non sono, da soli, sufficienti a dimostrare la sussistenza dei requisiti del regime speciale.
  • È opportuno conservare documentazione idonea a provare la posizione IVA del cedente, la provenienza del bene, l'eventuale mancata detrazione dell'IVA e le verifiche preventive svolte dal cessionario.

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