Sentenza del 22/04/2015 n. 8200 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato, per gli anni 2000 e 2001, l'indebita applicazione del regime IVA del margine alle autovetture acquistate nell'ambito di operazioni intracomunitarie e successivamente rivendute. I veicoli risultavano essere stati precedentemente utilizzati da società comunitarie di autonoleggio o da operatori del settore automobilistico, i quali presumibilmente avevano detratto l'IVA assolta a monte. La contribuente sosteneva che non fosse sufficiente conoscere l'attività dei precedenti proprietari e che non potesse esserle imposto di verificare tutti i passaggi della catena distributiva, invocando inoltre la propria buona fede, la congruità dei prezzi e l'acquisto da un fornitore nazionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso della contribuente e ha confermato la decisione della CTR, ritenendo legittimi gli accertamenti. Il regime del margine è un regime speciale e derogatorio, la cui applicazione deve essere provata dal contribuente. La società non aveva dimostrato che i cedenti comunitari appartenessero a una categoria abilitata a non detrarre l'IVA a monte. La natura professionale dei cedenti, in particolare società di autonoleggio o commercianti di autoveicoli, giustificava la presunzione che l'IVA fosse stata detratta. L'eventuale buona fede della contribuente non rendeva applicabile il regime, potendo incidere soltanto sulle sanzioni. La ricorrente è stata inoltre condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 9.000 euro oltre accessori e spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 36, convertito nella legge n. 85/1995
Disciplina il regime IVA del margine per determinati beni usati. Trattandosi di un regime speciale e derogatorio rispetto all'ordinario sistema IVA, i relativi presupposti devono essere provati dal contribuente che intende applicarlo.
Art. 26-bis della direttiva 77/388/CEE
È richiamato quale fondamento comunitario del regime del margine, applicabile soltanto quando l'IVA non sia stata detratta nella precedente fase di acquisto.
Riguarda i poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria ed è stato invocato dalla contribuente contestando la presunzione utilizzata dalla CTR.
Sull'onere della prova: grava sul contribuente dimostrare i fatti costitutivi del diritto di applicare il regime IVA speciale del margine.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
In materia di presunzioni, la Corte ha ritenuto legittimo desumere la probabile detrazione dell'IVA dalla natura professionale dei cedenti, quando il contribuente non offra elementi contrari.
Norme processuali richiamate per denunciare violazioni di legge e carenze o contraddittorietà della motivazione; le relative censure sono state ritenute infondate.
Massime di principio
- Chi applica il regime IVA del margine deve dimostrare concretamente che il bene è stato acquistato da un soggetto che non aveva detratto l'IVA a monte o che rientrava in una delle categorie ammesse al regime speciale.
- L'onere probatorio ricade sul cessionario, soprattutto quando si tratta di un operatore professionale del settore, al quale è richiesta una diligenza maggiore nella verifica della regolarità fiscale dell'operazione.
- La natura dell'attività esercitata dal cedente, come autonoleggio o commercio professionale di autoveicoli, può costituire un elemento presuntivo idoneo a far ritenere che l'IVA sia stata detratta.
- La mancata conoscenza effettiva dell'irregolarità o la buona fede del cessionario non salvano, di regola, l'applicazione del regime del margine: incidono eventualmente solo sul trattamento sanzionatorio.
- La congruità del prezzo e l'acquisto tramite un fornitore nazionale non sono, da soli, sufficienti a dimostrare la sussistenza dei requisiti del regime speciale.
- È opportuno conservare documentazione idonea a provare la posizione IVA del cedente, la provenienza del bene, l'eventuale mancata detrazione dell'IVA e le verifiche preventive svolte dal cessionario.
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