Cassazione Civile, Ordinanza n. 12064/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte esecutata)
La controversia
La lite trae origine da un procedimento possessorio promosso per la dedotta turbativa del possesso di un fondo confinante, asseritamente derivante dall'interramento di un impianto di irrigazione a distanza inferiore a quella legale dal confine. In quel procedimento, dopo l'istruzione sommaria, fu dichiarata la cessazione della materia del contendere e le spese furono poste a carico della parte poi opponente al precetto; il reclamo venne respinto con ulteriore condanna alle spese. La creditrice intimò quindi precetto per il recupero delle spese liquidate. La parte esecutata propose opposizione deducendo: difetto di legittimazione attiva della controparte nel procedimento possessorio, perché avrebbe agito come proprietaria e non avrebbe provato il possesso ultrannuale richiesto per l'azione di manutenzione; erroneità della declaratoria di cessazione della materia del contendere; insussistenza della molestia possessoria e della violazione delle distanze legali; illegittimità della condanna alle spese. La Corte d'appello ritenne l'opposizione ammissibile ma infondata. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: violazione degli artt. 81 e 115 c.p.c. sul difetto di legittimazione e sulla non contestazione; violazione dell'art. 100 c.p.c. sulla cessazione della materia del contendere; violazione degli artt. 889, comma 2, e 1170 c.c. sulla molestia possessoria; violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso perché tardivo, in quanto nelle opposizioni esecutive non opera la sospensione feriale dei termini. Nel merito ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata l'affermazione secondo cui la qualità di proprietario implichi necessariamente quella di possessore e rilevando che il possesso ultrannuale è condizione dell'azione di manutenzione e non può essere dato per pacifico in base al principio di non contestazione se la parte non abbia allegato puntualmente i fatti e, comunque, se abbia agito dichiaratamente come proprietaria. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché mirava a una rivalutazione del merito delle risultanze istruttorie e comunque la pronuncia sulla cessazione della materia del contendere si saldava al principio per cui, quando il fatto sopravvenuto soddisfa il diritto azionato, rileva la sostanziale soccombenza di chi ha costretto l'altra parte al giudizio. Ha rigettato il terzo motivo, ribadendo che la violazione delle distanze legali per i tubi d'acqua integra di per sé molestia possessoria e che l'art. 889 c.c. pone una presunzione assoluta di dannosità della condotta. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché privo di un autonomo vizio di legittimità, essendo formulato solo come conseguenza dell'auspicato accoglimento degli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al primo motivo e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'opposizione a precetto e condannando la resistente alle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare la ritenuta legittimazione attiva della controparte nel giudizio possessorio
richiamato per censurare l'applicazione del principio di non contestazione
evocato in relazione all'interesse ad agire e alla cessazione della materia del contendere
la violazione della distanza minima per i tubi d'acqua è ritenuta idonea a integrare molestia possessoria, con presunzione assoluta di dannosità
l'azione di manutenzione presuppone il possesso ultrannuale continuo, non interrotto e acquistato senza violenza o clandestinità
richiamato per censurare la condanna alle spese, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile
richiamato nel descrivere l'istruzione sommaria del procedimento possessorio
la disciplina del procedimento possessorio viene letta in analogia, in quanto compatibile, con quella cautelare
usato per dichiarare tardivo il controricorso, poiché il termine non era sospeso ferialmente
art. 3 L. 7 ottobre 1969, n. 742
la sospensione feriale non si applica alle opposizioni esecutive, anche nel giudizio di cassazione
art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
indica le cause escluse dalla sospensione feriale dei termini
consente alla Corte di decidere nel merito una volta cassata la sentenza, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- Nell'azione di manutenzione, il possesso ultrannuale è una condizione dell'azione che deve essere provata e non può essere desunta automaticamente dalla sola qualità di proprietario del bene.
- Il principio di non contestazione opera solo rispetto a fatti specificamente allegati e comunque noti alla controparte; non può supplire alla mancata allegazione dei presupposti costitutivi dell'azione.
- La violazione delle distanze legali nella collocazione di tubi d'acqua è, di per sé, idonea a integrare molestia possessoria, perché la norma pone una presunzione assoluta di dannosità e non richiede un ulteriore accertamento concreto del pregiudizio.
- Nelle opposizioni esecutive non opera la sospensione feriale dei termini processuali, e tale regola rileva anche nel giudizio di cassazione per il termine di notifica del controricorso.
- Un motivo di ricorso che non prospetti un autonomo vizio della statuizione impugnata, ma si limiti a presupporne la caducazione per effetto dell'accoglimento di altri motivi, è inammissibile come non motivo.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
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