Cassazione Civile, Ordinanza n. 34390/2024 del 24/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP relativo all'anno 1999, con cui l'Amministrazione ha qualificato l'attività svolta dal contribuente come esercizio imprenditoriale di affittacamere, e non come semplice locazione di immobili. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che l'utilizzo di 16 unità immobiliari nell'isola di Vulcano per l'ospitalità dei turisti integrasse redditi da locazione, in ragione delle modeste dimensioni e dei limitati servizi offerti. La CTR ha invece riformato la decisione, valorizzando la presenza di una struttura organizzata, la sistematicità dell'intermediazione, la pubblicizzazione dei servizi, la programmazione stagionale e i costi sostenuti per pulizia e cambio biancheria, nonché l'assenza di documentazione contabile idonea a contrastare l'accertamento. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge e motivazione apparente, sostenendo che l'accertamento dell'Ufficio e la sentenza d'appello si fondassero su mere presunzioni non provate e che la CTR avesse motivato in modo illogico e contraddittorio; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, cioè che egli non avrebbe svolto attività di affittacamere ma avrebbe solo locato gli immobili tramite una società terza dotata di autonoma organizzazione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. In via preliminare ha escluso l'inammissibilità per difetto di procura, rilevando che il file contenente la procura risultava allegato al messaggio PEC di notificazione del ricorso. Nel merito ha ritenuto inammissibile e comunque manifestamente infondato il primo motivo, perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione effettiva, chiara e logicamente articolata sull'esistenza di una struttura imprenditoriale; inoltre ha osservato che le doglianze miravano in realtà a contestare la sufficienza e la ricostruzione del merito, profili non più deducibili in cassazione se non nei ristretti limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non indicava un vero fatto storico decisivo omesso dal giudice di appello, ma pretendeva soltanto una rivalutazione delle risultanze e delle argomentazioni difensive. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e sono seguite le statuizioni accessorie di legge in tema di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per censurare la motivazione della sentenza impugnata; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi limitato ai soli vizi costituzionalmente rilevanti.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992
Richiamato dal ricorrente come parametro della motivazione delle sentenze tributarie; la Corte reputa comunque esistente una motivazione effettiva della CTR.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per sostenere la nullità della motivazione; la Corte esclude la motivazione apparente e conferma la sufficienza del ragionamento decisorio.
Invocato dal ricorrente in tema di onere della prova; la Corte rileva che il motivo tendeva in realtà a una rivalutazione del merito e non a una vera violazione dell'art. 2697 c.c.
Invocati per contestare l'uso delle presunzioni; la Corte osserva che la CTR ha fondato la decisione su un apparato argomentativo e probatorio ritenuto congruo e non confutato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazione di legge; la Corte rileva che le censure erano in parte dirette contro la motivazione e non contro autentici errori di sussunzione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata condivisione delle argomentazioni difensive.
Menziionato nella ricostruzione fattuale per una istanza di conciliazione giudiziale presentata nel corso del contenzioso; non incide sulla ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato in dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di motivazione apparente o meramente contraddittoria è ammissibile solo se la motivazione manca realmente sotto il profilo materiale o grafico, oppure presenta anomalie estreme; non è invece consentito censurare la mera insufficienza o non condivisibilità del ragionamento del giudice di merito.
- Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. post riforma è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è utilizzabile per contestare questioni, argomentazioni o la diversa valutazione delle prove.
- Quando il giudice tributario valorizza elementi fattuali quali organizzazione dei servizi, sistematicità dell'attività, pubblicizzazione e numero degli immobili, la qualificazione come attività imprenditoriale può essere sorretta da un apparato presuntivo legittimo se non adeguatamente contrastato dal contribuente.
- La doglianza che contesti l'accertamento presuntivo deve confrontarsi specificamente con tutti i passaggi logici della decisione impugnata e non può limitarsi a riproporre una versione alternativa dei fatti.
- Nel giudizio di legittimità, la mancanza di deposito materiale di un allegato alla procura può essere sanata se il file contenente la procura risulta comunque unito al messaggio PEC con cui il ricorso è stato notificato alla controparte.
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