Cassazione Civile, Ordinanza n. 04413/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato la cartella di pagamento desumendola dall'estratto di ruolo, contestando la regolarità della notificazione. La Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto valida la notifica sulla base dell'avviso di ricevimento prodotto dall'Amministrazione, reputando irrilevanti le contestazioni della contribuente per mancata proposizione di querela di falso. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, vizi attinenti alla regolarità della notifica della cartella esattoriale e alla conseguente ammissibilità dell'impugnazione del ruolo/estratto di ruolo.
La decisione
La Corte, richiamando il sopravvenuto orientamento delle Sezioni Unite, ha rilevato d'ufficio che, in presenza di impugnazione dell'estratto di ruolo, il ricorso originario del contribuente era inammissibile. Ha quindi cassato la sentenza impugnata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio, valorizzando la novità dell'orientamento giurisprudenziale applicato, e ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Norma richiamata come base del procedimento notificatorio della cartella di pagamento; nel caso concreto la CTR aveva ritenuto perfezionata la notifica sulla base dell'avviso di ricevimento prodotto dall'Amministrazione.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
Applicabile anche ai processi pendenti; concretizza l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, incidendo sull'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Disposizione che ha introdotto l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.
Legge di conversione del d.l. n. 146/2021 richiamata per l'introduzione della nuova disciplina.
Consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Fondamento del raddoppio dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale.
art. 3 Cost.
Richiamato solo nel quadro delle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.
art. 24 Cost.
Richiamato solo nel quadro delle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.
art. 101 Cost.
Richiamato solo nel quadro delle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.
art. 104 Cost.
Richiamato solo nel quadro delle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.
art. 113 Cost.
Richiamato solo nel quadro delle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione ai parametri convenzionali evocati nelle questioni di legittimità costituzionale, dichiarate manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.
art. 6 CEDU
Richiamato come parametro convenzionale delle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
Richiamato come parametro convenzionale delle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.
Massime di principio
- In materia di riscossione coattiva mediante ruolo, l'impugnazione dell'estratto di ruolo è soggetta alla disciplina sopravvenuta che limita l'azione quando non ricorrano i presupposti di immediata tutela contro il ruolo o la cartella non notificata o invalidamente notificata.
- Se, alla luce della disciplina applicabile, l'azione proposta non era consentita, il giudice di legittimità deve rilevare d'ufficio l'inammissibilità originaria del ricorso e cassare senza rinvio la sentenza impugnata, poiché la causa non poteva essere proposta.
- La mancata proposizione di querela di falso non è decisiva se il thema decidendum è travolto da una sopravvenuta regola di inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
- La sopravvenuta novità dell'orientamento giurisprudenziale può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
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