Cassazione Civile, Ordinanza n. 06000/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il procedimento trae origine dalla sequenza di una domanda di protezione internazionale e di una successiva domanda reiterata presentata da un cittadino straniero, con rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta asilo e successiva declaratoria di inammissibilità della domanda reiterata da parte della Commissione territoriale. Dopo tale declaratoria, la Prefettura di Perugia adottava un decreto di espulsione e il Questore emetteva l'ordine di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni. Il destinatario proponeva opposizione davanti al Giudice di pace, deducendo plurimi vizi del provvedimento espulsivo e degli atti conseguenti: violazione della direttiva rimpatri 2008/115/CE, del principio di non refoulement, dell'art. 5 del d.l. 2/2021 sulla proroga dei permessi di soggiorno, dell'art. 13, comma 2, lett. a, d.lgs. 286/1998, dell'art. 24 Cost., dell'art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008, dell'art. 19 TUI, dell'art. 11, comma 1, lett. c-ter, d.P.R. 394/1999 e di ulteriori fonti interne ed eurounitarie. Il Giudice di pace rigettava l'opposizione. Nel ricorso per cassazione il soccombente articolava cinque motivi, tutti centrati sull'omessa pronuncia o sulla violazione di legge: 1) omesso esame e violazione della direttiva 2008/115/CE e dell'art. 112 c.p.c. per mancata motivazione sui vizi dedotti; 2) violazione dell'art. 5 d.l. 2/2021 e dell'art. 13 TUI, sostenendo che il permesso di soggiorno era ancora efficace e che la fattispecie non rientrava nel paradigma espulsivo applicato; 3) violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008, per avere l'amministrazione disposto l'espulsione prima della definizione dei rimedi avverso il diniego di protezione internazionale; 4) violazione dell'art. 19 TUI e della direttiva 2008/115/CE, per mancata considerazione dei divieti di espulsione e del termine di rimpatrio; 5) violazione dell'art. 11, comma 1, lett. c-ter, d.P.R. 394/1999, per omessa valutazione della dedotta concedibilità del permesso per motivi umanitari o protezione speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso. Ha rilevato, in sintesi, che le censure erano formulate in modo generico, non autosufficiente o nuove rispetto al giudizio di merito, e comunque non coglievano le rationes decidendi della sentenza impugnata. In particolare, la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva indicato in modo puntuale dove le questioni fossero state dedotte in primo grado, né aveva trascritto gli atti rilevanti; inoltre, non aveva efficacemente contrastato la ratio decisiva secondo cui, dopo il rigetto della domanda di asilo e della successiva domanda reiterata, mancava un titolo legittimante la permanenza sul territorio nazionale. La Corte ha richiamato il principio per cui la denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede specifica indicazione delle domande o eccezioni non esaminate e dei relativi atti processuali, non essendo consentita una ricerca officiosa da parte del giudice di legittimità. Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese. Non risultano statuizioni sulle spese nel testo fornito.
Norme richiamate
La denuncia di omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione asseritamente non esaminata sia stata ritualmente proposta e sia puntualmente riportata nel ricorso per cassazione, con specifica indicazione degli atti processuali in cui fu dedotta; il vizio non è rilevabile d'ufficio e la Corte non può svolgere autonome ricerche negli atti.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
Le censure di violazione di legge, nullità processuale e vizio motivazionale sono inammissibili quando non colgono le rationes decidendi della sentenza impugnata o introducono questioni nuove non risultanti dedotte nel merito.
Direttiva 2008/115/CE
È evocata dal ricorrente in relazione al principio di non refoulement e alle condizioni del rimpatrio, ma la Corte non ne esamina il merito perché le doglianze sono giudicate generiche, nuove o non autosufficienti.
La doglianza sulla proroga dell'efficacia dei permessi di soggiorno è ritenuta inammissibile perché nuova e non specificamente dedotta nel giudizio di merito.
art. 13, comma 2, lett. a, d.lgs. n. 286/1998
La Corte richiama la ratio del provvedimento espulsivo fondato sull'ingresso sottraendosi ai controlli di frontiera e sulla mancanza di un titolo valido alla permanenza dopo il rigetto delle domande di protezione.
art. 24 Cost.
La censura di lesione del diritto di difesa è dichiarata inammissibile perché prospettata per la prima volta in cassazione e non supportata da specifica indicazione delle deduzioni svolte nel merito.
art. 35-bis, comma 4, d.lgs. n. 25/2008
La questione relativa alla sospensione dell'esecutività del diniego della protezione internazionale è giudicata nuova e quindi inammissibile.
La dedotta violazione dei divieti di espulsione e del principio di non refoulement è inammissibile perché non specificamente e tempestivamente prospettata nei gradi di merito.
art. 11, comma 1, lett. c-ter, d.P.R. n. 394/1999
La censura sulla mancata considerazione del permesso per motivi umanitari o protezione speciale è ritenuta inammissibile per genericità e per le stesse ragioni processuali già rilevate sugli altri motivi.
Direttiva 2013/32/UE, art. 46
Richiamata dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non esaminata nel merito per le ragioni di inammissibilità delle censure.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Invocato dal ricorrente a sostegno del diritto a un ricorso effettivo, senza che la Corte entri nel merito per difetto di specificità e novità delle questioni.
art. 13 CEDU
Richiamato dal ricorrente, ma non scrutinato nel merito in ragione dell'inammissibilità dei motivi.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è deducibile solo se la parte indica in modo puntuale la domanda o eccezione non esaminata, trascrivendo o localizzando gli atti in cui era stata proposta; non basta una mera affermazione generica di mancata motivazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi della decisione impugnata, cioè non contestano la ragione effettivamente posta a base del rigetto in primo grado.
- Sono inammissibili le doglianze che introducono questioni nuove rispetto al giudizio di merito, se il ricorso non dimostra con precisione che esse erano già state dedotte davanti al giudice a quo.
- In materia di espulsione dello straniero, la mancanza di un titolo legittimante la permanenza sul territorio nazionale, dopo il rigetto della domanda di protezione internazionale e della domanda reiterata, costituisce la base decisiva della legittimità del provvedimento espulsivo, se le altre censure non vengono ritualmente e specificamente formulate.
- La Corte di cassazione, quale giudice del fatto processuale, non può supplire alle carenze di autosufficienza del ricorso né ricercare autonomamente negli atti le questioni asseritamente non esaminate dal giudice di merito.
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