Cassazione Civile, Ordinanza n. 23706/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (vigilanza privata)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di vigilanza stipulato tra una società industriale e una società di vigilanza privata. La committente ha agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un furto avvenuto nel proprio stabilimento, deducendo che l’evento fosse conseguenza dell’inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla vigilanza. La convenuta ha chiamato in garanzia la propria assicuratrice RC. In primo grado le domande sono state accolte solo parzialmente; in appello, invece, la domanda principale è stata rigettata integralmente, con assorbimento della garanzia. In cassazione la ricorrente ha proposto sei motivi: i primi tre relativi alla quantificazione dei danni da furto (omesso esame di fatto decisivo, errata applicazione dell’art. 1226 c.c., violazione degli artt. 2697, 1175 e 1375 c.c.); il quarto sulla ripartizione dell’onere della prova del nesso causale tra inadempimento e furto; il quinto e il sesto sulla corretta interpretazione del contratto di vigilanza e sulla configurabilità del nesso causale ex artt. 40 e 41 c.p., 1218, 1325, 1292, 2055 e 1223 c.c. La Corte ha ritenuto infondato il quarto motivo e inammissibili i motivi quinto e sesto, osservando che spettava al creditore provare il nesso materiale tra l’inadempimento e il danno; ha inoltre ritenuto assorbiti i primi tre motivi sul quantum, poiché l’esclusione dell’an della responsabilità rendeva irrilevante la quantificazione del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in tema di responsabilità contrattuale, il creditore deve provare il nesso causale tra l’inadempimento colposo del debitore e l’evento dannoso dedotto, mentre al debitore spetta provare l’esatto adempimento o la non imputabilità dell’inadempimento. Ha inoltre ritenuto che le censure sull’interpretazione del contratto e sulla dinamica causale del furto non fossero decisive o fossero troppo generiche, perché la sentenza impugnata era sorretta da una doppia ratio: mancata prova che uno dei sopralluoghi omessi sarebbe coinciso con il furto e mancata prova che, anche se coincidente, il controllo avrebbe consentito di scoprire i ladri. I motivi sul quantum sono stati assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il creditore deve provare il nesso di causa materiale tra l’inadempimento colposo e il danno dedotto; il debitore, invece, deve provare l’esatto adempimento o la non imputabilità dell’inadempimento.
La responsabilità contrattuale presuppone l’inadempimento non giustificato, ma resta distinto il tema della prova del nesso causale tra tale inadempimento e il danno richiesto.
Richiamato insieme alle altre norme sull’obbligazione per censurare la ripartizione dell’onere probatorio, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’accoglimento.
Richiamato dalla ricorrente nella denuncia del quinto motivo, senza che la Corte ne ricavasse una violazione decisiva.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto base di una violazione decisiva.
Richiamato per sostenere una diversa interpretazione del contratto di vigilanza, ma la Corte ha escluso che la questione fosse rilevante o decisiva.
Richiamato per il tema del nesso causale, ma la Corte ha ritenuto assorbente la mancanza di prova del nesso materiale tra omissione e furto.
Richiamato in relazione alla causalità, senza effetti decisivi sul giudizio.
Richiamato nel sesto motivo, ma non trattato come norma decisiva.
Richiamato nel sesto motivo, senza incidenza decisiva sulla decisione.
Richiamato per il danno risarcibile, ma la Corte ha ritenuto assorbito il quantum per mancanza dell’an della responsabilità.
La censura sul criterio equitativo di liquidazione del danno è stata assorbita dall’esclusione della responsabilità.
Richiamato nei motivi sul danno e sull’adempimento, senza rilievo decisivo.
Richiamato nei motivi sul danno e sull’adempimento, senza rilievo decisivo.
Usato per formulare i motivi di ricorso, ma la Corte ha ritenuto alcuni motivi infondati e altri inammissibili o assorbiti.
Norme sul procedimento camerale di trattazione del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- In tema di responsabilità contrattuale, l’allegazione dell’inadempimento da parte del creditore non esonera quest’ultimo dall’onere di provare il nesso causale tra la violazione contrattuale e il danno lamentato.
- Il debitore convenuto per inadempimento deve dimostrare l’esatto adempimento o la non imputabilità dell’inadempimento; tuttavia, resta in capo al creditore la prova che proprio quell’inadempimento abbia causato il danno richiesto.
- Quando la sentenza di merito è sorretta da una autonoma ratio fondata sulla mancanza di prova del nesso causale, le censure relative alla quantificazione del danno restano assorbite.
- Le doglianze sull’interpretazione del contratto sono inammissibili se non incidono in modo decisivo sulla ratio decidendi o se si risolvono in una diversa lettura di merito non sindacabile in cassazione.
- Per superare una decisione di merito che esclude la causalità, non è sufficiente affermare in astratto che un diverso adempimento avrebbe potuto evitare l’evento: occorre dimostrare concretamente che l’adempimento omesso si sarebbe verificato in coincidenza con il fatto dannoso e che avrebbe ragionevolmente impedito l’evento.
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