Cassazione Civile, Ordinanza n. 28984/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da due procedure esecutive parallele: da un lato l'ente previdenziale aveva pignorato beni mobili della debitrice nel suo studio legale per la riscossione di un proprio credito; dall'altro alcuni terzi, tra cui la stessa debitrice, avevano pignorato presso l'ente un credito da questo vantato verso la medesima persona. La ricorrente sosteneva che tali pignoramenti presso terzi avessero reso indisponibile il credito dell'ente e, per conseguenza, improseguibile la prima esecuzione mobiliare, invocando norme del c.p.c. e del c.c. in materia di pignoramento, custodia/assegnazione e estinzione del credito. Deduceva quindi violazione di varie disposizioni processuali e sostanziali, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel negare l'effetto impeditivo automatico dei pignoramenti successivi e nel ritenere non fondata l'opposizione all'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che il pignoramento presso terzi del credito del creditore procedente non fa venir meno, di per sé, la titolarità del credito in capo a quest'ultimo né impedisce automaticamente la prosecuzione della sua azione esecutiva sui beni del proprio debitore. Il venir meno della titolarità e la sostituzione del creditore originario si producono solo con l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c.; prima di tale momento il debitore esecutato/debitor debitoris deve rendere una dichiarazione completa nella procedura presso terzi, indicando anche che il credito è già assoggettato a esecuzione, così da consentire ai creditori pignoranti di attivare gli strumenti di coordinamento o di sostituzione ex art. 511 c.p.c. La Corte ha quindi confermato il rigetto dell'opposizione e ha statuito che la ricorrente, rimasta soccombente, deve versare l'ulteriore contributo unificato; nessuna condanna alle spese è stata pronunciata perché l'ente intimato non ha svolto difese.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma elaborazione della Corte
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma elaborazione della Corte
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma elaborazione della Corte
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma elaborazione della Corte
regola il pignoramento presso terzi; il terzo deve dichiarare le circostanze rilevanti nella procedura esecutiva
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma elaborazione della Corte
impone al terzo pignorato di rendere una dichiarazione completa e veritiera, comprensiva delle circostanze che incidono sulla satisfattività del credito e sul coordinamento tra procedure
richiamato nel ragionamento sulla dichiarazione del terzo e sui suoi contenuti
l'ordinanza di assegnazione determina la sostituzione del creditore originario con il creditore pignorante e segna il momento in cui il credito esce dalla disponibilità del debitore originario
consente l'opposizione all'esecuzione avverso la procedura promossa dal creditore originario, ma solo se il creditore ha già perduto la titolarità del credito per effetto dell'assegnazione
attribuisce ai creditori del creditore procedente la facoltà di sostituirsi e di intervenire nell'esecuzione per soddisfare i propri crediti
la cessione/sostituzione del credito per effetto dell'ordinanza di assegnazione integra una successione a titolo particolare nel diritto
richiamato dalla ricorrente, ma escluso come fondamento della pretesa estinzione/improseguibilità automatica
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma elaborazione della Corte
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma elaborazione della Corte
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma elaborazione della Corte
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma elaborazione della Corte
non citato testualmente nel dispositivo; non determinabile
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la soccombenza comporta il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel pignoramento presso terzi avente ad oggetto un credito già assoggettato ad altra esecuzione, l'effetto sostitutivo del creditore originario non deriva dal solo pignoramento del credito, ma dall'ordinanza di assegnazione che conclude la procedura presso terzi.
- Il debitore esecutato che sia anche debitor debitoris deve rendere una dichiarazione completa nella procedura presso terzi, segnalando l'esistenza di ulteriori azioni esecutive sul medesimo credito, perché l'omissione lo espone al rischio di dover pagare due volte.
- I creditori del creditore procedente possono tutelarsi mediante gli strumenti di sostituzione e intervento nell'esecuzione previsti dall'art. 511 c.p.c. o, se l'assegnazione è già intervenuta, far valere la successione a titolo particolare nel diritto.
- Non è configurabile un vincolo automatico di indisponibilità del compendio pignorato tale da rendere improseguibile la prima esecuzione solo perché il credito del procedente è stato a sua volta pignorato da terzi.
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