Cassazione Civile, Ordinanza n. 29031/2025 del 03/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da più soggetti avviati al lavoro ai sensi dell'art. 35, lett. b), d.lgs. n. 165/2001, che chiedevano in via principale l'accertamento del diritto all'assunzione con qualifica e mansioni di operatore sanitario e, in subordine, il rinnovo delle verifiche di idoneità e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per asseriti atti illegittimi dell'ente. In appello la domanda era stata accolta solo in parte, ravvisandosi una violazione delle regole di selezione e un danno da perdita di chance poi quantificato. La precedente sentenza di legittimità aveva cassato con rinvio quella decisione limitatamente al motivo concernente la violazione delle norme sulla procedura selettiva. Nel giudizio di rinvio l'ente aveva riassunto la causa mediante notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.; i due odierni ricorrenti hanno quindi impugnato la sentenza di rinvio deducendo la nullità della sentenza e del procedimento per nullità della notificazione del ricorso in riassunzione, sostenendo che mancassero i presupposti per la notificazione per pubblici proclami nei loro confronti, poiché l'ente conosceva i loro indirizzi e avrebbe dovuto notificare con modalità ordinarie. Hanno inoltre richiamato la diversa posizione processuale dei due ricorrenti rispetto agli altri destinatari e il fatto che nell'istanza ex art. 150 c.p.c. era stata formulata anche una richiesta subordinata di notifica ordinaria. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura si confrontava solo con una delle ragioni poste a base dell'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, ossia la difficoltà di identificare le residenze, ma non con l'altra ragione autonoma costituita dall'elevato numero di destinatari; ha inoltre osservato che il provvedimento autorizzativo era espressione di un potere discrezionale del giudice di merito e che la doglianza non era idoneamente sussunta in uno specifico vizio di legittimità. Per questo il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dai lavoratori. Ha ritenuto che la doglianza sulla nullità della notificazione del ricorso in riassunzione non colpisse tutte le rationes poste a fondamento dell'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami e che, comunque, la censura investisse un apprezzamento discrezionale del giudice di merito non sindacabile nei termini prospettati. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35, lett. b), d.lgs. n. 165/2001
richiamato come base dell'avviamento al lavoro dei soggetti coinvolti nella vicenda originaria
art. 27 d.P.R. n. 487/1994
evocato nel pregresso giudizio per la disciplina della selezione e delle prove pratiche attitudinali o sperimentazioni lavorative
art. 3 Cost.
richiamato nel precedente giudizio di cassazione in relazione alla violazione delle regole di selezione
art. 97 Cost.
richiamato nel precedente giudizio di cassazione in relazione alla legittimità dell'azione amministrativa e dei criteri di selezione
art. 5 d.lgs. n. 165/2001
richiamato nel precedente giudizio di cassazione in relazione all'organizzazione e alla gestione delle procedure
art. 150 c.p.c.
norma che disciplina la notificazione per pubblici proclami, oggetto della censura e dell'autorizzazione del Presidente di Sezione
art. 151 c.p.c.
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che nel caso concreto si sarebbero dovute usare forme di notificazione diverse
art. 156, comma 2, c.p.c.
invocato per denunciare la nullità della notificazione e del procedimento conseguente
art. 160 c.p.c.
invocato insieme all'art. 156 c.p.c. per la nullità della notificazione
art. 24 Cost.
richiamato per dedurre la lesione del diritto di difesa
art. 111 Cost.
richiamato per dedurre la violazione del contraddittorio e del giusto processo
art. 101 c.p.c.
richiamato per la garanzia del contraddittorio
art. 360, n. 4, c.p.c.
indicato come parametro del vizio denunciato in cassazione
art. 292 c.p.c.
menzionato incidentalmente nel ragionamento della Corte sulla specificità della doglianza
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La doglianza contro l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami deve investire tutte le autonome ragioni poste a base del provvedimento; se una ratio decidendi resta incensurata, il motivo è inammissibile.
- La censura in cassazione non può limitarsi a contestare in astratto l'uso della notificazione per pubblici proclami, ma deve confrontarsi con il concreto contenuto del provvedimento autorizzativo e con i presupposti di fatto specificamente valorizzati dal giudice di merito.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito; il relativo sindacato di legittimità è circoscritto ai vizi effettivamente dedotti e correttamente sussunti.
- Quando la notificazione per pubblici proclami sia giustificata anche dall'elevato numero dei destinatari, la mera allegazione che alcuni indirizzi fossero noti non è sufficiente a superare la ratio dell'autorizzazione.
- In sede di legittimità, la deduzione di nullità della notificazione deve essere specifica e coerente con il vizio processuale prospettato, non potendo tradursi in una critica generica dell'iter autorizzativo seguito nel giudizio di merito.
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