Cassazione Civile, Ordinanza n. 28983/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Quattro dirigenti medici di primo livello avevano agito contro l'azienda sanitaria per ottenere la declaratoria di illegittimità della riduzione del 30% della remunerazione variabile aziendale del loro trattamento economico e il recupero in busta paga delle somme trattenute. La riduzione era stata disposta dall'azienda in attuazione del contenimento della spesa pubblica e della riduzione del fondo contrattuale prevista dall'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, con applicazione di criteri ritenuti non conformi alla legge e alla contrattazione collettiva, nonché senza preventiva revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali. L'ASL ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello riconosciuto a uno dei dirigenti una somma superiore a quella domandata; (2) violazione del d.l. 78/2010 e del decreto commissariale n. 63/2010, sostenendo che la riduzione era legittima perché imposta dalle misure di risanamento della spesa sanitaria regionale e perché incideva solo sulla parte accessoria, senza toccare un diritto soggettivo di credito dei dirigenti; (3) violazione degli artt. 39 del CCNL 8 giugno 2000 e 55, comma 6, del CCNL 5 dicembre 1996, deducendo che la diminuzione aveva riguardato solo la componente accessoria e in modo proporzionale, senza alterare la graduazione delle funzioni dirigenziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha cassato la sentenza d'appello e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione perché accerti in concreto la corretta riduzione del fondo per il trattamento accessorio ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, ricalcoli le somme dovute ai singoli dirigenti per gli anni 2011 e 2012 sulla base della graduazione vigente e determini il dare-avere tra le parti. La Corte ha chiarito che non è legittimo un taglio percentuale forfettario del 30% sulla busta paga dei singoli dirigenti, dovendo invece procedersi al ricalcolo del fondo cristallizzato al 2010, depurato delle quote relative al personale cessato, e alla successiva verifica delle differenze individuali. Il primo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
Il motivo era fondato sulla dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è rimasta assorbita dall'accoglimento dei motivi sostanziali.
d.l. n. 78 del 2010, art. 9, comma 2-bis
"l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed andava automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"
La norma cristallizza il fondo accessorio all'importo 2010 e impone una riduzione proporzionale alla diminuzione del personale in servizio; non consente un taglio forfettario percentuale sui trattamenti individuali.
Ha convertito il d.l. 78/2010, rendendo vigente il meccanismo di contenimento della spesa pubblica richiamato in sentenza.
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 45
"il trattamento economico fondamentale e accessorio dei lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è definito dai contratti collettivi"
Il trattamento economico pubblico è definito dalla contrattazione collettiva, che opera entro i vincoli di finanza pubblica; l'amministrazione non può alterarlo unilateralmente.
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3-bis
La contrattazione collettiva integrativa deve destinare una quota prevalente delle risorse accessorie alla performance, collegandola alle risorse variabili dell'anno di riferimento.
CCNL 8 giugno 2000, art. 39
La retribuzione di posizione costituisce componente del trattamento economico dei dirigenti.
CCNL 5 dicembre 1996, art. 51, comma 3
Le aziende determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali, cui è correlato il trattamento economico di posizione; la parte variabile richiede la pesatura delle singole attività.
CCNL 5 dicembre 1996, art. 55, comma 6
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della graduazione e alla retribuzione di posizione.
d.lgs. n. 75 del 2017, art. 40, comma 3-bis
È richiamato come intervento normativo che ha rafforzato il collegamento tra performance e buon andamento dell'amministrazione.
Massime di principio
- Nei rapporti di pubblico impiego privatizzato, la misura del trattamento economico accessorio trova il suo necessario fondamento nella contrattazione collettiva; entro i limiti di finanza pubblica, l'amministrazione non può modificarla unilateralmente in peius o in melius rispetto al contratto.
- L'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 impone di cristallizzare le risorse destinate al trattamento accessorio al livello dell'anno 2010 e di ridurle in proporzione alla diminuzione del personale in servizio; la riduzione deve quindi essere effettuata sul fondo complessivo, non mediante una decurtazione forfettaria percentuale dei singoli trattamenti.
- Quando la normativa di contenimento della spesa incide sul fondo accessorio, il corretto metodo di verifica richiede il ricalcolo del fondo, l'eliminazione delle quote riferibili al personale cessato, la determinazione di quanto spettante a ciascun dipendente secondo la graduazione vigente e la successiva comparazione con quanto già percepito.
- La revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali concerne la distribuzione interna del fondo tra gli aventi diritto e non può essere confusa con una riduzione dell'ammontare complessivo del fondo stesso; un taglio provvisorio o cautelativo richiederebbe comunque un procedimento coerente con la revisione della graduazione e non un abbattimento lineare generalizzato.
- La mancata corretta applicazione delle regole sulla formazione e ripartizione dei fondi accessori può essere sindacata dal giudice ordinario in quanto incide su diritti soggettivi dei lavoratori al corretto trattamento economico, senza necessità di rimuovere provvedimenti di macro-organizzazione.
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