Cassazione Civile, Ordinanza n. 29033/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Una docente, già dipendente del Ministero dell’Istruzione con contratti a termine dal 2001/2002 e immessa in ruolo dal 2017/2018, aveva chiesto giudizialmente diverse voci retributive e indennitarie: progressione stipendiale pre-ruolo, indennità sostitutiva delle ferie per alcuni anni scolastici, contributo alla formazione, carta docente e somme dovute per la c.d. clausola di salvaguardia dell’art. 2 del CCNL. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo l’indennità sostitutiva delle ferie per alcuni anni; la Corte d’appello, in riforma parziale, aveva riconosciuto anche un ulteriore importo collegato alla clausola di salvaguardia e alla quantificazione delle ferie non fruite. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda relativa alla clausola di salvaguardia post immissione in ruolo e che la motivazione non avrebbe consentito di ricostruire la somma richiesta a tale titolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la doglianza era formulata come violazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., senza una chiara deduzione della nullità della sentenza per omessa pronuncia, mentre, secondo il principio delle Sezioni Unite richiamato, l’omessa pronuncia va fatta valere come nullità della decisione e non come semplice violazione di legge o vizio motivazionale. Inoltre, ha ritenuto che, comunque, l’omessa pronuncia non fosse configurabile nel caso concreto, poiché la sentenza impugnata aveva esaminato e accolto le domande relative alla clausola di salvaguardia e alla quantificazione dell’indennità per ferie non fruite, indicando anche gli importi richiesti e liquidando nel dispositivo l’ulteriore somma complessiva dovuta. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il Ministero non ha svolto difesa. È stato inoltre dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L’omessa pronuncia su una domanda o eccezione integra un vizio di nullità della sentenza; per denunciarlo in cassazione occorre prospettare chiaramente tale nullità, non limitarsi a dedurre violazione di legge o carenza motivazionale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo ex n. 3 non è il veicolo corretto per censurare una dedotta omessa pronuncia, quando la doglianza riguarda la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La mancata pronuncia su una domanda o eccezione deve essere incanalata nel vizio di nullità della sentenza, riconducibile a questo parametro, anche senza formule sacramentali.
art. 2, commi 2 e 3, CCNL 2011
Richiamato come base della c.d. clausola di salvaguardia rivendicata dalla lavoratrice per il periodo successivo all’immissione in ruolo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo della parte ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Sez. U. n. 17931/2013
Nel giudizio per cassazione ... il ricorso deve essere articolato in specifici motivi ... Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronunzia ... non è indispensabile ... purché nel motivo si faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione ... Va invece dichiarato inammissibile il motivo allorquando ... si limiti ad argomentare sulla violazione di legge.
L’omessa pronuncia deve essere censurata come nullità della decisione; è inammissibile il motivo che, pur denunciando l’art. 112 c.p.c., lo inquadri solo come violazione di legge o vizio motivazionale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la doglianza di omessa pronuncia deve essere formulata in modo tale da far emergere in modo univoco la nullità della sentenza, poiché l’art. 112 c.p.c. non può essere fatto valere soltanto come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c.
- L’omessa pronuncia non ricorre quando il giudice d’appello abbia effettivamente esaminato la domanda, indicato gli importi richiesti e liquidato, nel dispositivo, la somma complessivamente dovuta, anche se la parte ritenga insufficiente o non del tutto chiara la motivazione.
- La censura di omessa pronuncia è inammissibile se il ricorrente si limita a contestare la motivazione o a prospettare una violazione di legge senza dedurre espressamente e inequivocabilmente il vizio di nullità della sentenza.
- In sede di legittimità, il richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite impone di verificare la corretta qualificazione del vizio denunciato, non essendo decisive le formule sacramentali ma la sostanza della censura.
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